Corte costituzionale

Ordinanza n. 413/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 676 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1998

dal pretore di Macerata nel procedimento di esecuzione nei confronti

di C. N., iscritta al n. 912 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il pretore di Macerata ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 676 del codice di procedura penale, nella

parte in cui non consente al giudice dell'esecuzione di dichiarare

l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima del giudicato;

che il rimettente, chiamato a decidere in qualità di giudice

dell'esecuzione su una richiesta volta ad ottenere la dichiarazione

di estinzione del reato per prescrizione, premette che aveva

pronunciato sentenza di condanna per la contravvenzione di cui

all'art. 27, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in

materia di smaltimento di rifiuti speciali, poi confermata in

appello, e che, pur essendo maturati i termini della prescrizione

successivamente alla presentazione del ricorso, la Cassazione

"erroneamente" non aveva rilevato tale causa di estinzione del reato;

che il rimettente - preso atto che l'art. 676, comma 1, cod.

proc. pen. stabilisce che il giudice dell'esecuzione è competente a

decidere solo in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna,

con riferimento, cioè, a quelle eccezionali cause estintive che

possono verificarsi dopo la formazione del giudicato - ritiene di non

potersi pronunciare su di una causa di estinzione che sarebbe

intervenuta, come nel caso di specie, prima della formazione del

giudicato;

che ad avviso del rimettente la disciplina contenuta nell'art.

676, comma 1, cod. proc. pen. si pone in contrasto con l'art. 3

Cost., in quanto priverebbe il condannato di "concreta tutela" e

determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto

alle ipotesi in cui il reato sia estinto per amnistia (art. 672 cod.

proc. pen.) o per sopravvenuta abolizione (art. 673 cod. proc.

pen.), per le quali tali norme non distinguono a seconda che la causa

estintiva sia intervenuta prima o dopo il giudicato;

che secondo il rimettente il principio della intangibilità del

giudicato trova già una espressa deroga normativa nell'art. 671 cod.

proc. pen., con riferimento all'applicazione della disciplina del

concorso formale di reati e della continuazione nella fase

dell'esecuzione, e che pertanto a maggior ragione la ratio di tale

deroga dovrebbe consentire al giudice dell'esecuzione di dichiarare

l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima del

giudicato;

che, inoltre, la disciplina censurata si porrebbe in contrasto

con l'art. 97 Cost., in quanto consentirebbe di attivare

irragionevolmente la procedura di esecuzione della pena in presenza

di una causa di estinzione del reato e, quindi, in assenza di un

apprezzabile interesse pubblico all'attuazione della sentenza

irrevocabile;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione,

richiamandosi al principio dell'intangibilità del giudicato.

Considerato che, in ossequio alla lettera della norma e in coerenza

con il principio dell'intangibilità del giudicato, la disposizione

censurata è pacificamente interpretata dalla giurisprudenza di

legittimità nel senso che va riferita, così come messo in rilievo

dallo stesso rimettente, solo alle cause estintive del reato che

possono verificarsi dopo la formazione del giudicato, quali quelle

previste dagli artt. 167, primo comma, 556, terzo comma, cod. pen. e

445, comma 2, cod. proc. pen., e di cui, quindi, il giudice di

cognizione non avrebbe avuto la possibilità di tenere conto;

che nel caso di specie il rimettente adduce che il giudice di

cognizione - nella specie, la Corte di cassazione che si era

pronunciata in via definitiva nel procedimento a quo con la sentenza

n. 4132 del 18 febbraio 1998, la cui motivazione non risulta peraltro

essere stata presa in esame dal rimettente per errore ha omesso di

rilevare che erano già maturati i termini di prescrizione del reato

e che, quindi, era già intervenuta una causa di estinzione del

reato;

che, a prescindere dall'esattezza di tale rilievo, che avrebbe

comunque presupposto la conoscenza e la valutazione da parte del

giudice a quo della motivazione della sentenza della Cassazione circa

la natura istantanea o permanente del reato contestato, il rimettente

mediante la dedotta questione di legittimità costituzionale vorrebbe

in sostanza essere legittimato ad esercitare, nella sua qualità di

giudice dell'esecuzione, un controllo sul contenuto di una sentenza

passata in giudicato, così trasformandosi impropriamente in un

giudice di quarta istanza;

che costituisce insegnamento pacifico, fatto proprio anche dalla

giurisprudenza di questa Corte, che, in ossequio al principio

dell'intangibilità del giudicato, la problematica dell'errore di

fatto, in iudicando o in procedendo in cui sia incorso il giudice di

cognizione, afferisce semmai al giudizio di revisione ed è estranea

alla competenza del giudice dell'esecuzione (v. al riguardo, con

specifico riferimento all'estinzione del reato per prescrizione

maturata prima del giudicato, ordinanza n. 208 del 1985, e, più in

generale, sentenze n. 294 del 1995 e n. 28 del 1969, nonché, in tema

di revocazione nel processo civile, sentenze n. 36 del 1991 e n. 17

del 1986);

che, in particolare, le altre ipotesi che attribuiscono al

giudice dell'esecuzione la competenza ad incidere su una sentenza

irrevocabile, richiamate dal rimettente come termini di comparazione

a sostegno della irragionevolezza della disciplina censurata, si

riferiscono a situazioni in cui la causa estintiva si ricollega

all'intervento di fattori successivi al passaggio in giudicato ed

estranei alla struttura della fattispecie incriminatrice

(applicazione dell'amnistia o dell'indulto ex art. 672 cod. proc.

pen., abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale

della norma incriminatrice ex art. 673 cod. proc. pen.), ovvero al

caso peculiare di più sentenze o decreti penali irrevocabili

pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, ai

fini dell'applicazione, non presa in esame dal giudice di

cognizione, della disciplina del concorso formale o del reato

continuato (art. 671 cod. proc. pen.);

che pertanto non è dato ravvisare alcuna irragionevole

disparità di trattamento tra la disciplina della norma censurata e

quella contemplata nelle disposizioni richiamate come termini di

comparazione dal rimettente: al contrario, l'art. 676 cod. proc.

pen., stabilendo che la competenza del giudice dell'esecuzione in

tema di estinzione del reato è limitata alle cause estintive

intervenute dopo la condanna, detta una disciplina conforme al

principio dell'intangibilità del giudicato, che trova fondamento

nell'insopprimibile esigenza di certezza e di stabilità dei rapporti

giuridici definiti da una sentenza irrevocabile;

che, infine, alla stregua della consolidata giurisprudenza di

questa Corte, secondo cui il principio del buon andamento dei

pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in

senso stretto, bensì ai profili organizzativi e funzionali

dell'amministrazione della giustizia (v. da ultimo sentenze n. 381

del 1999 e n. 53 del 1998), non sussiste la dedotta violazione

dell'art. 97 Cost;

che pertanto la questione è manifestamente infondata in

relazione a tutti i profili prospettati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 676 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal

pretore di Macerata, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:413 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte