Corte costituzionale

Ordinanza n. 415/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649, primo

comma, numero 1) del codice penale, promosso con ordinanza emessa il

10 febbraio 1997 dal pretore di Venezia, sezione distaccata di

Chioggia, nel procedimento penale a carico di Nordio Gino, iscritta

al n. 187 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno

1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che con ordinanza del 10 febbraio 1997 emessa nel corso di

un giudizio penale, il pretore di Venezia, sezione distaccata di

Chioggia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 42 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

649, primo comma, numero 1) del codice penale, nella parte in cui,

prevedendo per taluni reati contro il patrimonio una causa di non

punibilità a favore del coniuge "non legalmente separato", include

nel proprio ambito di applicazione anche il caso in cui sia in corso

un procedimento di separazione personale nel quale siano stati

adottati i provvedimenti provvisori da parte del presidente del

tribunale a norma dell'art. 708 cod. proc. civ., ovvero sia stata

pronunciata sentenza di separazione non ancora passata in giudicato;

che, ad avviso del giudice a quo, una volta individuata la ratio

della speciale causa di non punibilità di taluni reati contro il

patrimonio nella "presunzione di una comunanza di interessi (tra i

coniugi) che assorbe il fatto delittuoso", secondo l'enunciato

contenuto nella sentenza n. 423 del 1988 della Corte costituzionale,

la disposizione denunciata non troverebbe più giustificazione quando

quella presunzione non sia più ravvisabile a causa di vicende

processuali che, anche se non esaurite - come nel caso di

provvedimento provvisorio ex art. 708 cod. proc. civ., o anche di

sentenza non ancora passata in giudicato -, rappresentano indici del

venir meno di quel presupposto di "comuni interessi" tra i coniugi;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che, nell'assunto dell'analogia tra la questione odierna e

quella definita con la sentenza n. 423 del 1988 della Corte

costituzionale, ha richiamato l'atto di intervento allora depositato

nel relativo giudizio costituzionale, concludendo per l'infondatezza

della questione;

Considerato che nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo non

indica gli elementi della concreta fattispecie portata al suo

giudizio, limitandosi a prospettare il contrasto tra la norma

denunciata e i parametri costituzionali invocati;

che tale carenza di motivazione in ordine alla incidenza della

questione rispetto al giudizio principale assume ulteriore rilievo in

presenza di una prospettazione cumulativa dei casi che il rimettente

vorrebbe escludere dall'ambito di applicazione della causa di non

punibilità (procedimento di separazione personale in fase di

provvedimenti presidenziali temporanei ex art. 708 cod. proc. civ.,

ovvero sentenza conclusiva del giudizio ma non ancora definitiva);

che l'ordinanza di rinvio non consente pertanto di valutare la

rilevanza della proposta questione di costituzionalità, cosicché

essa deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (tra molte,

ordinanze n. 424 e n. 219 del 1996);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 649, primo comma, numero 1) del

codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 42 della

Costituzione, dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:415 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte