Corte costituzionale

Ordinanza n. 415/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 230, primo

comma, del codice penale militare di pace promossi con ordinanze

emesse il 10 novembre 1999 dal giudice per le indagini preliminari

del Tribunale militare di Torino, l'8 ottobre 1999 dal Tribunale

militare di La Spezia, il 13 gennaio 2000 dal Tribunale militare di

Roma e l'11 novembre 1999 dal Tribunale militare di La Spezia,

rispettivamente iscritte al n. 737 del registro ordinanze 1999 ed ai

nn. 2, 51 e 127 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 3, 5, 9 e 15, prima serie

speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale

militare di Torino, il Tribunale militare di La Spezia ed il

Tribunale militare di Roma, con le ordinanze in epigrafe, hanno

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 230, primo comma, del codice

penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che il

delitto di furto militare commesso in danno di militare sia punibile

a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle

circostanze previste dall'art. 61 numero 7 del codice penale o

dall'art. 231 del codice penale militare di pace;

che i rimettenti pongono, a base della sollevata questione,

il rilievo della disparità di trattamento venutasi a creare tra il

furto comune ed il furto militare in conseguenza della modifica

apportata all'art. 624 cod. pen. dall'art. 12 della legge 25 giugno

1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati

minori e modifiche al sistema penale e tributario), per effetto della

quale il furto comune, non aggravato ai sensi degli artt. 61 numero 7

e 625 cod. pen., è divenuto perseguibile a querela;

che, ad avviso dei giudici a quibus la mancata estensione del

medesimo regime al furto militare comporterebbe una violazione del

principio di uguaglianza, attesa la sostanziale identità strutturale

tra le due fattispecie criminose e l'inidoneità degli elementi

specializzanti, propri del reato militare - qualità di militare

dell'agente e della persona offesa, natura parimenti militare del

luogo di commissione dell'illecito - a giustificare una divergenza di

disciplina sul piano della perseguibilità;

che il riequilibrio del sistema non implicherebbe, d'altro

canto, scelte "creative", rientranti nella discrezionalità del

legislatore, in quanto l'art. 61 numero 7 cod. pen. è direttamente

applicabile al furto militare in virtù dell'art. 16 cod. pen.,

mentre l'art. 625 cod. pen. trova nella legislazione penale militare

un puntuale pendant nell'art. 231 del codice penale militare di pace;

che in tre dei quattro giudizi è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità o infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte ha da tempo chiarito come il regime

della perseguibilità a querela - non previsto attualmente in

rapporto ad alcuno fra i reati militari - debba ritenersi con essi

incompatibile: e ciò in quanto "nei reati militari è sempre insita

un'offesa alla disciplina e al servizio, una lesione quindi di un

interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione

all'interesse privato caratteristico della querela" (cfr. sentenze

nn. 449 del 1991, 189 del 1976 e 42 del 1975, nonché ordinanze

nn. 229 e 467 del 1988);

che ad una revisione di tale orientamento non induce

l'argomento - svolto nelle due ordinanze di rimessione del Tribunale

militare di La Spezia - secondo cui l'istituto della querela sarebbe,

in realtà, contemplato dall'art. 269 del codice penale militare di

pace, il quale, nel sancire il principio dell'officialità

dell'azione penale per i reati soggetti alla giurisdizione militare,

fa espressamente salvi i casi in cui sia "necessaria la querela";

che, infatti, l'accennato riferimento alla querela si

giustificava - secondo quanto inequivocamente emerge dai lavori

preparatori e come lo stesso giudice a quo del resto riconosce -

esclusivamente in contemplazione dell'eventualità (configurabile

all'epoca dell'emanazione del codice penale militare di pace) che un

reato comune venisse sottoposto alla giurisdizione militare per

ragioni di connessione con un reato militare; né, per la

considerazione che precede, può ipotizzarsi una diversa

interpretazione "di tipo oggettivo" dell'inciso, svincolata dalla sua

ratio storica, quale quella prospettata dal rimettente;

che l'estraneità della querela al diritto penale militare

impedisce pertanto di ravvisare profili di irragionevolezza nella

disparità di trattamento fra le due ipotesi poste a confronto.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, primo comma,

del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari del Tribunale militare di Torino, dal Tribunale militare

di La Spezia e dal Tribunale militare di Roma con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:415 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte