Sentenza n. 418/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1995 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39legge 724/1994
citata
- art. 8Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 9Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 16Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 2d.lgs. 266/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 21,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), promosso con ricorso della Provincia
autonoma di Trento, notificato il 30 gennaio 1995, depositato in
cancelleria il 7 febbraio 1995 ed iscritto al n. 6 del registro
ricorsi 1995;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Uditi l'avvocato Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento
e l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Provincia
autonoma di Trento impugna l'art. 39, comma 21, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, per contrasto con l' art. 8, numeri 3, 5, 6,
16, 17, 21 e 24; con l'art. 9, numero 9, e l'art. 16 dello statuto
speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di
attuazione, nonché con l'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 266.
La ricorrente, premesso che la disciplina del nuovo condono
edilizio introdotta con numerosi decreti-legge reiterati e non
convertiti, è stata sostanzialmente riprodotta e trasferita quasi
per intero nell'art. 39 della legge n. 724 del 1994 (il quale
riproduce, con l'aggiunta di alcune modifiche, l'art. 1 del decreto-legge n. 644 del 1994) censura il comma 21 (nuovo) dello stesso art.
39 il quale statuisce che "le disposizioni del presente articolo non
si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle Province
autonome di Trento e Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni
previste dagli statuti delle stesse e dalle relative norme di
attuazione ad esclusione di quelle relative alla misura
dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa".
Preliminarmente il ricorso sottolinea che la provincia è titolare
di competenza legislativa esclusiva e di competenza amministrativa in
materia di urbanistica, di piani regolatori e di tutela del
paesaggio, nonché nelle altre materie elencate nelle disposizioni
statutarie che si assumono violate e che la disciplina del condono
edilizio rientra a pieno titolo nell'ambito della materia di
competenza primaria della provincia. Sicché le disposizioni della
legge statale non sarebbero applicabili nel territorio della
provincia in quanto incompatibili con le attribuzioni spettanti a
quest'ultima. Inapplicabilità prevista dalla stessa norma censurata
la quale, tuttavia, contiene una eccezione "per quanto riguarda le
disposizioni relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il
versamento di questa". Il che farebbe supporre, ad avviso della
ricorrente, la immediata applicabilità di quest'ultima disposizione
nel territorio della provincia.
Ciò, tuttavia, contrasterebbe con il disposto della norma di
attuazione di cui all'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 per il
quale le leggi statali che sopravvengono in materia di competenza
provinciale non si applicano nella provincia a preferenza delle leggi
provinciali, sebbene queste ultime debbano essere adeguate alle nuove
norme statali, costituenti limiti statutari alla competenza
provinciale, entro sei mesi. Con la conseguenza che il disposto
concernente l'applicabilità immediata sarebbe in contrasto con le
norme di attuazione.
2. - Non solo ma, ad avviso della provincia ricorrente, la
clausola del comma 2 dell'art. 39 sembrerebbe da intendersi nel senso
che se la normativa sul condono fosse derogabile dalla legislazione
provinciale nell'esplicazione delle competenze spettanti in materia
alla provincia, non potrebbe derogarsi in ordine alla misura ed ai
termini per il versamento della oblazione. Senonché, secondo la
ricorrente, l'applicazione immediata di queste ultime disposizioni
"trascinerebbe con sé l'applicazione dell'intera disciplina sul
condono"; la legge statale, infatti, stabilendo dettagliatamente le
misure dell'oblazione corrispondente alle tipologie di abuso, la
misura dei tributi di concessione dovuti, precostituirebbe (con il
concorso del versamento della oblazione e delle altre condizioni
richieste dalla legge) "in modo vincolante" una situazione di pretesa
del privato, volta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione in
sanatoria, sicché l'eventuale, successiva disciplina provinciale,
difforme nel contenuto da quella statale, determinerebbe una
situazione di "scopertura" per quegli abusi per i quali fosse stata
versata l'oblazione nel termine fissato dalla legge statale, ma che
non risultassero più condonabili in base alla diversa legislazione
provinciale. Con la conseguenza che la provincia, almeno in via di
fatto, si vedrebbe preclusa la possibilità di disciplinare
autonomamente il condono, in modo anche parzialmente difforme dalla
legge statale. Tutto ciò, secondo la provincia, potrebbe essere
evitato ove la norma censurata venisse intesa nel senso che le
disposizioni relative alla misura della oblazione ed ai termini per
il versamento di questa siano applicabili nel territorio della
provincia, limitatamente ai soli effetti penali, cioè all'estinzione
del reato, mentre gli ulteriori effetti potrebbero prodursi solo ove
entrasse in vigore una normativa provinciale e nei limiti e alle
condizioni stabilite da detta normativa. Nel qual caso la ricorrente
asserisce di non avere doglianze circa la lesione della propria
competenza.
Nella denegata ipotesi che l'ambito di operatività della
disposizione censurata sia diverso da quello ora formulato, la
provincia ritiene che essa sia lesiva della propria competenza
legislativa e amministrativa.
3. - È intervenuto nel giudizio davanti a questa Corte il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che il ricorso
sia respinto.
Osserva l'Avvocatura che la ricorrente impugna il comma 21
dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, pur riconoscendo che esso
prevede "espressamente" la non applicabilità delle proprie
disposizioni se incompatibili con le attribuzioni previste dagli
statuti e dalle relative norme di attuazione delle regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Ciò detto, l'Avvocatura ritiene che il dubbio della ricorrente,
in ordine alla immediata applicabilità nel territorio provinciale
delle disposizioni concernenti la misura dell'oblazione e i termini
di versamento, ed al conseguente possibile "trascinamento" di tutte
le altre disposizioni sul condono edilizio, sia infondato.
Invero nella disposizione censurata non sarebbe riscontrabile
alcuna lesione alle attribuzioni costituzionali della provincia: essa
disporrebbe in materia di esclusiva competenza statale e per il solo
caso che la provincia intenda applicare, "in tutto o in parte e con
le modificazioni che ritenga di applicare la disciplina sulla
sanatoria degli abusi edilizi".
4. - Di conseguenza l'interpretazione della norma censurata
paventata dalla provincia autonoma, in virtù della quale l'oblazione
trascinerebbe con sé la sanatoria edilizia, andrebbe, per così
dire, "rovesciata" nel senso che sarebbe la sanatoria, ove prevista,
che trascinerebbe con sé, inevitabilmente, l'estinzione dei reati in
materia. Ovvero, la riserva del legislatore statale, in ordine alla
misura ed ai tempi del pagamento necessario per ottenere l'oblazione
delle sanzioni penali (appartenenti alla potestà punitiva statale),
non significherebbe che la legge statale imponga l'oblazione, né,
tanto meno, che imponga la sanatoria delle opere abusive. Di
conseguenza le leggi provinciali, che hanno competenza in materia
urbanistica, potrebbero rendere liberamente applicabile la sanatoria
edilizia agli abusi commessi nel territorio di loro competenza,
ampliando o modificando le condizioni della sanatoria stessa con il
solo limite del divieto di modifica della misura e dei termini della
oblazione previsti dalla legislazione statale. E con l'ulteriore
conseguenza che, se non viene emanata alcuna legge regionale o
provinciale di sanatoria degli abusi edilizi e quindi se le norme
sulla sanatoria sono inapplicabili nel territorio regionale o
provinciale, resterebbe inapplicabile anche l'oblazione dei reati
previsti per gli abusi stessi.
In altri termini il legislatore statale non avrebbe disposto la
immediata applicabilità della oblazione per i reati edilizi ma
avrebbe, invece, rimesso detta applicabilità al recepimento nella
legislazione provinciale della normativa statale sulla sanatoria. Con
la conseguenza che non sarebbe configurabile alcuna lesione alle
attribuzioni costituzionali della provincia. Considerato in diritto
1. - La Provincia autonoma di Trento impugna l'art. 39, comma 21,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale dispone che le
disposizioni in esso previste non si applicano alle regioni a statuto
speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, se
incompatibili con le attribuzioni statutarie, nonché con quelle
previste dalle relative norme di attuazione "ad esclusione di quelle
relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento
di questa". La provincia ricorrente ritiene che detta norma, ove non
sia interpretata nel senso che le norme relative alla misura
dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa siano
applicabili nella provincia limitatamente ai loro effetti penali,
violi l'art. 8, numeri 3, 5, 6, 16, 17, 21 e 24; l'art. 9, numero 9;
l'art. 16 dello statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670 e relative norme di attuazione, nonché l'art. 2 del d.lgs. 16
marzo 1992, n. 266. Vi sarebbe, infatti, incompatibilità tra le
attribuzioni spettanti alla stessa provincia, titolare di competenza
amministrativa in materia di urbanistica, di piani regolatori e di
tutela del paesaggio, nonché nelle altre materie elencate nelle
disposizioni statutarie che si assumono violate (sicché la
disciplina del condono edilizio rientrerebbe a pieno titolo
nell'ambito della materia di competenza primaria della provincia) e
la norma censurata che sarebbe, pertanto, inapplicabile nel
territorio della ricorrente.
Il ricorso è inammissibile.
Esso risulta, infatti, proposto per il caso che la norma censurata
disponga la immediata applicabilità nel territorio provinciale delle
disposizioni concernenti la misura dell'oblazione ed i termini per il
versamento di questa con il conseguente possibile "trascinamento", di
tutte le altre disposizioni sul condono e con l'ulteriore conseguenza
che la provincia, munita di competenza esclusiva in materia
urbanistica e di tutela del paesaggio, almeno in via di fatto,
potrebbe vedersi preclusa la possibilità di disciplinare
autonomamente il condono.
Il tutto, sebbene l'art. 39, comma 21, censurato, sia formulato
testualmente nel senso della inapplicabilità delle proprie
disposizioni ove incompatibili con le attribuzioni previste dagli
statuti e dalle relative norme di attuazione delle regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano: tra queste
norme di attuazione deve essere richiamato in primo luogo l'art. 2
del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.
2. - Va, preliminarmente, osservato che l'intervenuto Presidente
del Consiglio dei ministri ha espressamente riconosciuto che la
disposizione censurata (condono-sanatoria degli abusi edilizi) è
applicabile nel territorio della provincia solo nel caso che questa
ultima intenda attuare in tutto o in parte, e con le modificazioni
che ritenga di applicare, la disciplina sulla sanatoria degli abusi
edilizi. Ne consegue che la riserva del legislatore statale, in
ordine alla misura ed ai tempi del pagamento necessario per ottenere
l'oblazione delle sanzioni penali (certamente appartenenti alla
potestà punitiva statale ed estranee alla competenza legislativa
provinciale) non significa che la legge statale imponga l'oblazione,
né, tanto meno, che imponga la sanatoria delle opere abusive, ma
semplicemente che le leggi provinciali possono rendere liberamente
applicabile il condono-sanatoria edilizia (cui segue in forza di
norma statale l'effetto di oblazione per le sanzioni penali) agli
abusi commessi nel territorio di loro competenza, ampliando o
modificando le condizioni della sanatoria stessa e con il solo limite
del divieto di modifica della misura e dei termini della oblazione
previsti dalla legislazione statale, e senza incidere sull'oblazione
delle sanzioni penali e sui procedimenti penali relativi. L'anzidetta
interpretazione, in piena sintonia con l'art. 2 del d.lgs. 16 marzo
1992, n. 266, ha trovato concorde la difesa della Provincia autonoma
di Trento, anche in sede di discussione, ed ha trovato conferma
nell'attuazione concreta e puntuale del legislatore provinciale.
Infatti la legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5 (Definizione
agevolata delle violazioni edilizie), in conformità del combinato
disposto dell'art. 39, comma 21, della legge n. 724 del 1994, e
dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, ha, alla luce dei
principi surrichiamati, disciplinato le condizioni ed i limiti della
sanatoria delle opere abusive, relative al territorio di propria
competenza, osservando l'unico limite espressamente sancito dall'art.
2, comma 5, della stessa legge provinciale n. 5 del 1995, ai sensi
del quale: "È fatta salva la disciplina statale concernente la
misura dell'oblazione ed i termini per il versamento di questa". Ne
consegue che non sussiste un interesse al ricorso da parte della
Provincia autonoma di Trento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39, comma 21, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata dalla
Provincia autonoma di Trento in riferimento all'art. 8, numeri 3, 5,
6, 16, 17, 21 e 24; all'art. 9, numero 9; all'art. 16 dello statuto
speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione,
nonché all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi
regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e
coordinamento), con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:418 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte