Sentenza n. 42/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1986 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13r.d. 929/1942
citata
- art. 25r.d. 929/1942
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 marzo
1967 n. 158 (modifica dell'art. 13 r.d. 21 giugno 1942 n. 929 in
materia di brevetti per marchi d'impresa) promosso con ordinanza emessa
il 31 gennaio 1978 dalla Corte di Appello di Napoli nei procedimenti
civili vertenti tra S.p.A. Antonio Amato e C. e S.p.A. Cosimo Amato e
C. iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 dell'anno 1978;
visto l'atto di costituzione della S.p.A. Antonio Amato e C.
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino e l'avvocato dello Stato Benedetto
Baccari per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con sent. 14 dicembre 1976-17 febbraio 1977, il Tribunale di
Salerno, sezione I civile, dichiarò la convenuta S.p.A. Amato Antonio
responsabile di concorrenza sleale nei confronti della attrice S.p.A.
Cosimo Amato Molini e Pastifici in liquidazione per uso illegittimo dei
segni distintivi di impresa limitatamente al periodo compreso tra
l'entrata in vigore della legge 21 marzo 1967 n. 158 e la cessazione
definitiva della produzione e del commercio della società attrice, e
per l'effetto condannò la convenuta al risarcimento in favore della
attrice del relativo danno da determinarsi e liquidarsi in separato
giudizio; rigettò le altre domande proposte dalla società attrice
dichiarando assorbito l'esame della riconvenzionale condizionata della
convenuta; dichiarò interamente compensate tra le parti le spese del
giudizio.
1.2. - Con ordinanza emessa il 31 gennaio 1978 (notificata il 16 e
comunicata il 27 del successivo maggio; pubblicata nella G. U. n. 313
dell'8 novembre 1978 e iscritta al n. 394 R.O. 1978) la Corte d'appello
di Napoli - sezione distaccata di Salerno, premesso che la S.p.A.
Antonio Amato e C. eccepiva la incostituzionalità della l. 21 marzo
1967 n. 158 e quindi dell'art. 13 comma secondo r.d. 25 giugno 1942 n.
929 per quanto concerne l'applicazione della norma alle situazioni già
consolidate nel vigore del testo originario dell'art. 13 (in
particolare, quando nella adozione successiva dello stesso nome fossero
stati introdotti elementi idonei a differenziare i marchi ed in
esecuzione di convenzione intervenuta tra i titolari di marchi con lo
stesso nome patronimico) e ritenuto che l'art. 13, nella nuova
formulazione, più non consente la consistenza di marchi comprendenti
il nome patronimico di omonimi imprenditori concorrenti pur con
l'aggiunta di idonei elementi differenziatosi e pare disporre, in via
assoluta ed inderogabile, la prevalenza del marchio anteriore su quello
successivo non più legittimamente utilizzabile e che la legge n.
158/1967 era da consolidata giurisprudenza ritenuta di natura
pubblicistica ed incidente anche su situazioni pregresse, ha reputato
la l. 158/1967 in contrasto con gli artt. 25 comma secondo Cost. e 11
prelim. c.c. perché verrebbe ad essere data efficacia retroattiva con
conseguenze anche in situazioni legittimamente consolidate, con l'art.
41 Cost. perché verrebbe a comprimersi il libero svolgimento della
iniziativa economica privata di alcuni ad esclusivo vantaggio di altri
della medesima categoria, con l'art. 42 comma secondo e terzo Cost.
perché verrebbe ad espropriarsi il bene patrimoniale (marchio) senza
corrispondere indennizzo ha la sollevata questione di costituzionalità
giudicato non manifestamente infondata e pregiudiziale alla decisione
della controversia di merito in quanto la S.p.A. Cosimo Amato in
liquidazione ha posto a fondamento della propria pretesa la ripetuta
legge.
2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti, giusta delega in margine
all'atto di deduzioni depositato il 7 agosto 1978, gli avvocati Paolo
Clarizia, Giuseppe Guarino e Giuseppe Sena nell'interesse della S.p.A.
Antonio Amato deducendo e concludendo dichiararsi che l'art. 13 comma
secondo della legge sui marchi, modificato dalla l. 158/1967, con
particolare riguardo alla applicazione della norma alle situazioni già
consolidatesi nel vigore del testo originario è illegittimo per
contrasto con i principi di cui agli artt. 25, 41 e 42 Cost..
Con atto depositato il 23 novembre 1978, è intervenuta per il
Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello
Stato, la quale, richiamati passi della relazione alla Camera sulla l.
158/1967, ha argomentato e concluso per la evidente infondatezza della
proposta. questione sul riflesso che l'art. 25 Cost. attiene ai
delitti, che l'art. 11 disp. prelim. non ha carattere di regola
assoluta e che non sussiste contrasto tra l'art. 41 Cost. e la norma
impugnata la quale mira a potenziare il libero svolgimento della
iniziativa economica e non attenta alla proprietà privata garantita
dall'art. 42 Cost..
2.2. - Alla pubblica udienza del 18 febbraio 1986, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Guarino per la S.p.A.
Antonio Amato e l'avv. dello Stato Baccari per il Presidente del
Consiglio dei ministri hanno illustrato le contrapposte conclusioni. Considerato in diritto :
3.1. - Con l'art. un. l. 21 marzo 1967 n. 158, l'art. 13 comma
secondo r.d. 21 giugno 1942 n. 929 ("Coloro ai quali spetta il diritto
alla ditta, sigla od insegna, hanno anche la facoltà esclusiva di
farne uso come marchio, per la loro industria od il loro commercio. Il
proprio nome, o la sigla corrispondente, può essere usato come
marchio. Quando però questo sia costituito dallo stesso nome, ditta,
sigla, od insegna usati da altri in un marchio anteriore per prodotti o
merci dello stesso genere, deve essere accompagnato da elementi idonei
a differenziarlo") è stato Così modificato: "Coloro ai quali spetta
il diritto al nome, alla ditta, sigla o insegna, hanno la facoltà
esclusiva di farne uso come marchio, per la loro industria o il loro
commercio, purché non sia costituito da un nome, ditta, sigla o
insegna uguale o simile a quello usato da altri in un marchio anteriore
per prodotti o merci dello stesso genere".
La modificazione è stata giustificata dalla constatazione che
l'onere, imposto dall'art. 13 comma secondo r.d. 929/ 1942, di
accompagnare i marchi patronimici con elementi idonei a differenziarli
da omonimi marchi non era, alla luce dell'esperienza, apparsa efficace;
Così la relazione illustrativa della proposta di legge di modifica
dell'art. 13 comma secondo, d'iniziativa del deputato Bima, presentata
alla Camera il 18 febbraio 1964, nella quale non si mancava di porre in
rilievo l'opportunità di adeguare la patria legislazione sui marchi al
"Project d'une joi uniforme pour la protection des Marques de
fabrique", proposto dalla C.E.E., il cui art. 3 prevedeva che il nome
di un marchio - sia di fantasia o di nome patronimico - non deve essere
uguale né rassomigliante ad un altro marchio depositato né porre
sullo stesso piano sia i marchi costituiti da nomi patronimici che
quelli costituiti da altre indicazioni.
3.2. - La constatazione che la giurisprudenza, su cui si è fondato
il giudice a quo per dire incidente l'art. un. l. 158/1967 su
situazioni pregresse non può dirsi "consolidata" al punto da
rapresentare alla data della ordinanza di rimessione (31 gennaio 1978)
diritto vivente, non esime dallo scrutinare la fondatezza del sospetto
di incostituzionalità questa Corte che in non pochi incontri non ha
esitato a verificare la conformità alla Carta costituzionale di
interpretazioni di norme, alle quali pur si affiancavano altra o altre
interpretazioni, rilevando sl' la interpretazione ritenuta contraria ai
dettami costituzionali ma non vietando altra o altre interpretazioni
non soggette al vaglio di legittimità.
4. - Tali punti fermati, il contrasto, dal giudice a quo ravvisato,
tra il testo dell'art. 13 comma secondo r.d. 929/ 1942, quale
modificato in virtù dell'art. un. l. 158/1967, da un lato e gli artt.
25, 41 e 42 comma secondo e terzo Cost. dall'altro lato non sussiste.
L'art. 25 non può essere esteso fuori della materia penale né a
tanto giova il richiamo dell'art. 11 disp. prelim. c.c., che non ha
vigore costituzionale e comunque non ha carattere assoluto.
I valori della iniziativa economica privata pur nel rispetto
dell'utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità
umana, garantiti dall'art. 41, non sono menomamente offesi dalla norma
impugnata, che mira - traverso il rispetto del canone, prior in tempore
potior in iure - ad assicurare al titolare del marchio patronimico
preminenza rispetto a chi usa in un tempo successivo lo stesso
contrassegno d'identificazione del prodotto senza altri elementi
d'identificazione di cui la esperienza aveva svelato la inidoneità.
L'art. 42 comma secondo e terzo, lungi dal porre in dubbio la
legittimità della norma impugnata, ne fornisce giustificazione perché
anche la titolarità e il godimento dei beni immateriali vanno
armonizzati con l'interesse sociale, la cui sussistenza nel caso di
specie non compete a questa Corte verificare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. un. l. 21 marzo 1967 n. 158 (modifica dell'art. 13 r.d. 21
giugno 1942 n. 929 in materia di brevetti per marchi d'impresa),
sollevata, in riferimento agli artt. 25 comma secondo, 41, 42 comma
secondo e terzo Cost., con ordinanza 31 gennaio 1978 (n. 394 R.O. 1978)
della Corte d'appello di Napoli - sezione distaccata di Salerno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte