Sentenza n. 420/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 319/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
della legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche delle norme riguardanti
la previdenza e l'assistenza forense), promosso con ordinanza emessa
il 5 luglio 1984 dal Tribunale di Trapani nel procedimento civile
vertente tra TERRANOVA Gaetano e la Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al n. 1064 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 34- bis dell'anno 1985.
Visti l'atto di costituzione della Cassa Nazionale Previdenza e
Assistenza Avvocati e Procuratori nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Udito l'avv. Annibale Marini per la Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza Avvocati e Procuratori.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 26 agosto 1983 al Pretore di Trapani,
l'avv.Gaetano Terranova chiedeva che la Cassa Nazionale di Previdenza
per Avvocati e Procuratori fosse tenuta a corrispondegli la pensione
di vecchiaia, cui assumeva di aver diritto per avere
continuativamente esercitato la professione forense dal 1938 e che
gli era stata negata per il rilievo che non poteva considerarsi utile
il periodo in cui l'attività professionale era stata esercitata in
situazione di incompatibilità con il contemporaneo esercizio della
gestione del magazzino dei Monopoli di Stato. Il ricorrente sosteneva
l'insussistenza dell'incompatibilità poiché l'attività di
magazziniere doveva qualificarsi come prestazione d'opera. Il pretore
rigettava la domanda.
In sede di appello, il tribunale di Trapani, con ordinanza emessa
il 5 luglio 1984 (Reg. ord. n. 1064/84), dopo aver rilevato che
l'attività svolta dal ricorrente rientrava nell'esercizio del
commercio, e quindi tra le ipotesi di incompatibilità di cui
all'art. 3 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
1, 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 2, terzo comma, legge 22 luglio 1975,
n. 319, sulla previdenza ed assistenza forense, il quale stabilisce
che l'attività professionale svolta in una delle situazioni di
incompatibilità di cui al predetto art. 3 r.d.-l. n. 1578 del 1933,
ancorché l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita,
preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini
del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del
periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta.
Osserva il giudice a quo che questa disposizione, sul coevo
effettivo svolgimento dell'attività forense e del concorrente
esercizio di un'attività incompatibile, comporta la perdita del
diritto a pensione. Nella previsione normativa, tale effetto è
strutturato, così, come conseguenza di un illecito per la violazione
del carattere esclusivo dell'avvocatura, materia, invece, del tutto
estranea al trattamento previdenziale.
Questo tipo di sanzione, pertanto, contrasterebbe con l'art. 36
Cost., che vuole insottraibile ai lavoratori, sia subordinati sia
autonomi, il trattamento conquistato con la prestazione della loro
attività, avente carattere di compenso differito. Contrasterebbe
poi, ancora, col capoverso dell'art. 38 Cost., che garantisce
direttamente il detto trattamento, stabilendo che i lavoratori hanno
diritto a mezzi adeguati per fronteggiare il "rischio" vecchiaia. E
contrasta infine con l'art. 3 Cost., in quanto non appare razionale
la disparità di trattamento tra le categorie dei lavoratori
subordinati, per i quali con legge 8 giugno 1966, n. 424 sono state
abrogate tutte le disposizioni che prevedevano la perdita o la
compressione del diritto a pensione per effetto di condanna o di
procedimento penale o disciplinare per gravi reati, ed i lavoratori
autonomi esercenti l'avvocatura, per i quali la perdita del diritto
previdenziale consegue a comportamenti lesivi di beni e interessi di
assai minore rilevanza.
2. - Si è costituita dinanzi alla Corte la Cassa Nazionale di
Previdenza e di Assistenza degli Avvocati e Procuratori,
rappresentata e difesa dall'avv. Annibale Marini, concludendo per
l'infondatezza della questione.
Non potrebbe, infatti, affermarsi l'illegittimità di norme che
escludono la rilevanza previdenziale dell'attività forense svolta
senza l'osservanza dei prescritti requisiti di legalità, poiché in
caso contrario si verrebbe ad attribuire ad una attività illegale
uno specifico rilievo positivo; il che, per altro verso, condurrebbe
ad incentivare la violazione delle dette norme imperative ed a
sacrificare, in ultima analisi, proprio quegli interessi di carattere
generale che tali norme intendono tutelare.
Rileva quindi la Cassa che è ben diversa da quella in esame
l'ipotesi contemplata dalla legge 8 giugno 1966, n. 424, con cui sono
state abrogate le disposizioni che prevedono la perdita e la
compressione del diritto alla pensione per effetto di condanna penale
o di provvedimento o disciplinare. In questo caso, infatti, la
perdita della pensione si ricollega ad una attività, anteriore alla
condanna o alla sanzione, già svolta in modo del tutto legittimo,
sicché essa avrebbe acquistato un inammissibile carattere
sanzionatorio e punitivo, privando il prestatore di lavoro
subordinato del diritto alla pensione, già legittimamente maturato.
Nemmeno sussisterebbe violazione dell'art. 36 Cost., perché se è
vero che il trattamento di quiescenza ha natura di compenso
differito, è invece indimostrabile il presupposto che il giudice a
quo dà per dimostrato, e cioè che da una attività svolta contra
legem, quale quella in esame, può conseguire la maturazione di un
diritto al trattamento di quiescenza.
Né infine sarebbe ravvisabile violazione dell'art. 38 Cost., che
non può certamente essere interpretato nel senso che il diritto alla
pensione debba conseguire allo svolgimento di una attività
illegittima. Se poi si considera che molte attività incompatibili
con la professione forense (impiego pubblico e privato, esercizio del
commercio, ecc.) sono costitutive, per sé stesse, di un diritto ad
uno specifico trattamento previdenziale emerge che la tesi del
tribunale comporterebbe, in definitiva, un inammissibile cumulo del
trattamento forense con altro diverso, sempre di quiescenza,
derivante proprio dall'attività incompatibile. Con la conseguenza
che l'avvocato versante in tale situazione verrebbe a trovarsi, sotto
l'aspetto previdenziale, in una posizione privilegiata rispetto agli
altri regolarmente appartenenti alla categoria.
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo il rigetto della questione.
Viene osservato che il sistema previdenziale forense spiega i suoi
effetti unicamente per quei professionisti che siano dotati di un
particolare status, e cioè unicamente per coloro che, essendo
abilitati all'esercizio della libera professione e permanendo in tale
posizione, svolgano tale attività in maniera continuativa.
Solo per costoro, infatti, è prevista l'iscrizione alla Cassa,
col conseguente obbligo del pagamento dei contributi, al quale sono
poi ricollegate le prestazioni previdenziali, ed in particolare le
pensioni di vecchiaia e di anzianità.
Tutto ciò, rileva l'Avvocatura non viola alcun precetto
costituzionale; si tratta, in definitiva, di un autonomo regime
previdenziale, al pari dei numerosi altri istituiti per ciascuna
categoria di liberi professionisti, volto a realizzare una disciplina
differenziata rispetto a quella generale, soprattutto per quanto
attiene ai presupposti di ammissione alle prestazioni erogate,
attraverso la specifica individuazione non solo dei criteri di
appartenenza alla categoria, ma anche dei requisiti richiesti per
ciascun lavoratore. Il vigente ordinamento professionale sancisce il
principio che l'iscrizione agli albi è subordinata, oltre che al
possesso di taluni requisiti personali, anche alla insussistenza di
certe situazioni di incompatibilità, previste per una esigenza di
tutela della indipendenza e della autonomia di giudizio e di
iniziativa nonché del prestigio degli esercenti la professione
legale. Cosicché l'autonomo regime previdenziale forense, correlato
anche alla tutela della professionalità, non si estende a coloro che
non abbiano titolo all'esercizio professionale, né a coloro che
versino in posizione di incompatibilità, per i quali pertanto è
stato previsto il rimborso dei contributi versati durante gli anni di
iscrizione alla Cassa e dichiarati inefficaci. Considerato in diritto
1. - L'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche delle
norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense), richiamato
poi dalla successiva normazione contenuta nella legge 20 settembre
1980, n. 576, al terzo comma preclude il conseguimento del
trattamento privilegiato forense nei confronti di soggetti che nello
stesso periodo di tempo d'esercizio professionale - si fossero
trovati in una delle situazioni di incompatibilità previste
dall'ordinamento, ancorché queste non fossero state accertate e
perseguite.
Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale di tale
disposto sia per assunto contrasto con gli artt. 36 e 38 (oltreché
1) Cost. che tutelano, col diritto al lavoro, i contenuti della
relativa retribuzione e delle connesse prestazioni previdenziali; ma
sia anche per violazione dell'art. 3 poiché verrebbe ad attuarsi una
palese disparità di trattamento con le categorie di lavoratori
subordinati, in virtù della legge 8 giugno 1966, n. 424, la quale
pone il divieto della perdita, riduzione o sospensione dei
trattamenti di pensione, per effetto e a seguito di condanna penale
ovvero di provvedimento disciplinare.
2. - La questione non è fondata.
Le assunte violazioni si incentrano infatti su di un presunto
attentato, intanto, all'art. 38, secondo comma, Cost. (di cui gli
artt. 1 e 36, nelle argomentazioni del remittente, costituiscono il
presupposto), là dove vengono garantiti al lavoratore mezzi adeguati
di previdenza.
Ma a parte ricordare come tale precetto consenta comunque che il
diritto alle prestazioni possa venire subordinato a determinate
condizioni e requisiti (sent. n. 169 del 1986) non può essere
interpretato esso sino a estendere la propria funzione di garanzia
nei confronti di attività svolte in violazione di precise norme
intese a tutelare, per contro, l'interesse generale alla continuità
e alla obiettività della professione forense.
Queste ultime considerazioni consentono, altresì, di constatare
l'assenza d'ogni pregio nelle ulteriori affermazioni del giudice a
quo circa un contrasto (ex art. 3 Cost.) con la disciplina vigente
recante divieto di compressione del diritto alla quiescenza come
conseguenza sanzionatoria di comportamenti illeciti in altra area
(penale e disciplinare).
Ora è esatto il principio, più volte affermato dalla Corte, che
il lavoratore non può essere privato, né altrimenti decurtato,
degli assegni di quiescenza, qualunque sia la causa della cessazione
dall'attività (sentenze n. 31 e n. 169 del 1987).
Ciò concerne tuttavia essenzialmente - ed in tali sensi è la
citata legge n. 424 del 1966 che vorrebbe farsi assurgere a tertium
comparationis - il trattamento di quiescenza collegato a precedente
attività professionale o di servizio al cui esercizio i soggetti
interessati risultassero in apice legittimati. Il che non soccorre
evidentemente al caso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma terzo, legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche
delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense),
sollevata dal Tribunale di Trapani, in relazione agli artt. 1, 3, 36
e 38 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:420 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte