Corte costituzionale

Ordinanza n. 421/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3,

e 595 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse

il 27 aprile 2001 dalla Corte di appello di Venezia nel procedimento

penale a carico di G. F., iscritta al n. 381 del registro ordinanze

2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1a

serie speciale, dell'anno 2001, e il 20 febbraio 2001 dalla Corte di

appello di Torino nel procedimento penale a carico di A. A.V.,

iscritta al n. 383 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1a serie speciale,

dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 aprile 2001 (r.o. n. 381

del 2001), la Corte di appello di Venezia ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, "per violazione del principio di

ragionevolezza e contrasto con l'art. 111 della Costituzione", degli

artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, nella parte

in cui non consentono al pubblico ministero di proporre appello, sia

in via principale che in via incidentale, avverso le sentenze di

condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato;

che, in punto di fatto, l'ordinanza di rimessione si limita a

dedurre che la questione di costituzionalità - sollevata in

accoglimento di eccezione formulata dal Procuratore generale -

assumerebbe carattere pregiudiziale, "avendo il Procuratore generale

rilevato che nel caso di specie vi sarebbero gli estremi per un

aumento di pena rispetto a quella già irrogata dal giudice di prime

cure, aumento il cui eventuale accoglimento sarebbe precluso dai

limiti di gravame posti dalle norme sopra richiamate";

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo

- dichiarandosi consapevole del fatto che questa Corte ha ritenuto in

precedenza infondati analoghi dubbi di costituzionalità con sentenze

n. 363 del 1991 e n. 98 del 1994 - rileva, tuttavia, come tali

pronunce si inserissero in un quadro normativo assai diverso

dall'attuale;

che, sul piano costituzionale, è stata solennemente

affermata, difatti, nel nuovo testo dell'art. 111 Cost., la parità

tra la parte pubblica e quella privata; mentre, a livello di legge

ordinaria, è stata esclusa, con la legge 16 dicembre 1999, n. 479,

ogni possibilità per il pubblico ministero di interloquire sulla

scelta del giudizio abbreviato;

che, a fronte di tali modifiche, la perdurante limitazione

della facoltà di appello del rappresentante dell'accusa risulterebbe

palesemente irragionevole, e comunque non in sintonia con il

principio della posizione paritetica delle parti, non essendovi

motivo per precludere al pubblico ministero il diritto di partecipare

in condizioni di parità con la difesa al giudizio di appello avverso

la condanna, in una situazione nella quale egli deve limitarsi a

prendere atto della scelta del rito alternativo da parte

dell'imputato;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via principale,

che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di

rilevanza, non risultando che il pubblico ministero abbia proposto

appello nel giudizio a quo; e, in subordine, che essa sia dichiarata

infondata, non potendo la garanzia costituzionale della parità fra

accusa e difesa appiattire radicalmente le rispettive posizioni,

vincolate come sono alla tutela dei diversi interessi di cui le parti

sono portatrici;

che con ordinanza emessa il 20 febbraio 2001 (r.o. n. 383 del

2001) la Corte di appello di Torino ha sollevato, in riferimento

all'art. 111, secondo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., "nella parte

in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di

proporre appello anche avverso le sentenze di condanna pronunciate

dal giudice dell'udienza preliminare in sede di giudizio abbreviato";

che il giudice a quo premette, in punto di fatto, di essere

investito dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la

sentenza di condanna emessa nei confronti degli imputati, a seguito

di giudizio abbreviato, per il delitto di importazione ed illecita

detenzione di una ingente quantità di sostanza stupefacente

(artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990,

n. 309): appello con il quale il rappresentante dell'accusa, nella

consapevolezza delle limitazioni previste dall'art. 443, comma 3,

cod. proc. pen., ha chiesto, in via preliminare, che il giudice del

gravame sollevi questione di legittimità costituzionale di tale

norma; e, nel merito, l'esclusione della circostanza attenuante di

cui all'art. 114 cod. pen., riconosciuta in prime cure, nonché della

prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata, con

conseguente irrogazione di una pena maggiore;

che, ad avviso del rimettente, la non appellabilità da parte

del pubblico ministero delle sentenze di condanna, sancita dalla

norma impugnata - giustificabile allorché all'organo dell'accusa era

attribuito il potere di permettere o meno lo svolgimento del processo

con il rito speciale - non lo sarebbe più nel momento in cui

l'accesso a tale rito viene demandato all'esclusiva, unilaterale ed

insindacabile scelta dell'imputato;

che, infatti, proprio l'originaria insindacabilità del

dissenso del pubblico ministero ed il conseguente rischio della sua

arbitrarietà avevano indotto questa Corte ad introdurre, con la

sentenza n. 81 del 1991, l'obbligo di motivazione del dissenso ed il

successivo controllo del giudice sulla fondatezza di tale

motivazione: sicché, se a suo tempo era stato ritenuto incompatibile

con la Carta costituzionale l'arbitrio del pubblico ministero nel

negare il consenso, non potrebbe ora non esigersi analogo trattamento

per la posizione dell'imputato;

che, d'altro canto, le considerazioni sulla base delle quali

questa Corte aveva in precedenza ritenuto infondata - segnatamente

con la sentenza n. 393 (recte: 363) del 1991 - la questione di

costituzionalità oggi sollevata dovrebbero ritenersi non più

attuali;

che, in particolare, non potrebbe più essere utilmente

invocata la finalità di conseguire una rapida definizione del

processo grazie alla semplicità del rito, posto che all'imputato è

ormai accordata la facoltà di chiedere non soltanto un'integrazione

probatoria (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.), ma anche lo

svolgimento del giudizio in udienza pubblica (art. 441, comma 3, cod.

proc. pen.);

che, in sostanza, nell'attuale disciplina del giudizio

abbreviato sarebbero stati elisi tutti i "sacrifici" - accettazione,

senza possibilità di integrazione istruttoria, del valore pienamente

probatorio degli elementi acquisiti nel corso delle indagini

preliminari; rinuncia alla garanzia del pubblico dibattimento; limiti

all'appello originariamente previsti dall'art. 441, commi 1 e 2, cod.

proc. pen., rispetto alle ipotesi di condanna a pena sostitutiva o a

pena pecuniaria - che giustificavano, per l'imputato, il trattamento

premiale consistente nella riduzione di un terzo della pena: donde

l'irragionevolezza delle perduranti limitazioni alle facoltà del

pubblico ministero, e in particolare di quella che qui interessa;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata sulla base delle medesime considerazioni svolte

in rapporto alla questione r.o. n. 381 del 2001.

Considerato che i giudizi di costituzionalità promossi dalle due

ordinanze in esame hanno ad oggetto analoghe questioni, onde gli

stessi possono venir riuniti per essere decisi con un'unica

pronuncia;

che nell'ordinanza di rimessione della Corte di appello di

Venezia risulta omessa l'esposizione, sia pur sommaria, dei fatti di

causa e, in particolare, non viene univocamente specificato se, nel

caso concreto, il pubblico ministero abbia proposto appello avverso

la sentenza emessa in prime cure e di quale tipo (principale o

incidentale): indicazioni, queste, indispensabili ai fini della

verifica della rilevanza del quesito di costituzionalità nel

giudizio a quo;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

che, quanto al dubbio di costituzionalità sollevato dalla

Corte di appello di Torino, va osservato come l'attuale secondo comma

dell'art. 111 Cost., inserito dalla legge costituzionale 23 novembre

1999, n. 2 - nel conferire veste autonoma ad un principio, quale

quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel

pregresso sistema dei valori costituzionali - non abbia inciso sulla

validità dell'affermazione, cui si è costantemente ispirata in

precedenza la giurisprudenza di questa Corte, in forza della quale il

principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente

l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli

dell'imputato: infatti una disparità di trattamento può risultare

giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare

posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione

allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta

amministrazione della giustizia (cfr., ex plurimis sentenze n. 98 e

n. 324 del 1994, n. 432 del 1992, n. 363 del 1991; ordinanza n. 426

del 1998);

che, in tale ottica, questa Corte ha già escluso - proprio

in riferimento alla nuova disciplina del giudizio abbreviato

introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - che il mancato

riconoscimento al pubblico ministero di un potere di iniziativa

probatoria, analogo a quello attribuito dall'art. 438, comma 5, cod.

proc. pen. all'imputato che abbia presentato la richiesta del rito

alternativo, violi il nuovo parametro costituzionale: e ciò in

quanto si tratta di asimmetria ragionevolmente giustificata dalla

diversa posizione in cui vengono a trovarsi i due soggetti

processuali nell'ambito del giudizio abbreviato, tenuto conto del

ruolo svolto dal pubblico ministero nelle indagini preliminari, sulla

base delle cui risultanze l'imputato consente di essere giudicato

(cfr. sentenza n. 115 del 2001);

che, a sua volta - nella cornice di un sistema nel quale il

doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia

costituzionale e il potere di impugnazione del pubblico ministero non

costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti

all'esercizio dell'azione penale (cfr. sentenza n. 280 del 1995;

ordinanza n. 426 del 1998) - la preclusione dell'appello della parte

pubblica avverso le sentenze di condanna (quando non vi sia stata

modifica del titolo del reato), oggetto dell'odierno scrutinio di

costituzionalità, continua a trovare giustificazione - come per il

passato (cfr. sentenze n. 98 del 1994 e n. 363 del 1991; ordinanze

n. 305 del 1992 e n. 373 del 1991) - nell'obiettivo primario di una

rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado

secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che - sia pure,

oggi, per scelta esclusiva dell'imputato - implica una decisione

fondata, in primis, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che

subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del

contraddittorio;

che, infatti - come questa Corte ha già avuto modo di

sottolineare - anche dopo le modifiche introdotte dalla citata legge

n. 479 del 1999, sulle quali il giudice rimettente richiama

l'attenzione, il minor dispendio di tempo e di energie processuali,

rispetto all'ordinario giudizio dibattimentale, resta un carattere

essenziale del giudizio abbreviato (cfr. sentenza n. 115 del 2001);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3, e

595 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento al

"principio di ragionevolezza" e all'art. 111 della Costituzione,

dalla Corte di appello di Venezia con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111 della

Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:421 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte