Ordinanza n. 421/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3,
e 595 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse
il 27 aprile 2001 dalla Corte di appello di Venezia nel procedimento
penale a carico di G. F., iscritta al n. 381 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1a
serie speciale, dell'anno 2001, e il 20 febbraio 2001 dalla Corte di
appello di Torino nel procedimento penale a carico di A. A.V.,
iscritta al n. 383 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 aprile 2001 (r.o. n. 381
del 2001), la Corte di appello di Venezia ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, "per violazione del principio di
ragionevolezza e contrasto con l'art. 111 della Costituzione", degli
artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, nella parte
in cui non consentono al pubblico ministero di proporre appello, sia
in via principale che in via incidentale, avverso le sentenze di
condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato;
che, in punto di fatto, l'ordinanza di rimessione si limita a
dedurre che la questione di costituzionalità - sollevata in
accoglimento di eccezione formulata dal Procuratore generale -
assumerebbe carattere pregiudiziale, "avendo il Procuratore generale
rilevato che nel caso di specie vi sarebbero gli estremi per un
aumento di pena rispetto a quella già irrogata dal giudice di prime
cure, aumento il cui eventuale accoglimento sarebbe precluso dai
limiti di gravame posti dalle norme sopra richiamate";
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
- dichiarandosi consapevole del fatto che questa Corte ha ritenuto in
precedenza infondati analoghi dubbi di costituzionalità con sentenze
n. 363 del 1991 e n. 98 del 1994 - rileva, tuttavia, come tali
pronunce si inserissero in un quadro normativo assai diverso
dall'attuale;
che, sul piano costituzionale, è stata solennemente
affermata, difatti, nel nuovo testo dell'art. 111 Cost., la parità
tra la parte pubblica e quella privata; mentre, a livello di legge
ordinaria, è stata esclusa, con la legge 16 dicembre 1999, n. 479,
ogni possibilità per il pubblico ministero di interloquire sulla
scelta del giudizio abbreviato;
che, a fronte di tali modifiche, la perdurante limitazione
della facoltà di appello del rappresentante dell'accusa risulterebbe
palesemente irragionevole, e comunque non in sintonia con il
principio della posizione paritetica delle parti, non essendovi
motivo per precludere al pubblico ministero il diritto di partecipare
in condizioni di parità con la difesa al giudizio di appello avverso
la condanna, in una situazione nella quale egli deve limitarsi a
prendere atto della scelta del rito alternativo da parte
dell'imputato;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via principale,
che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di
rilevanza, non risultando che il pubblico ministero abbia proposto
appello nel giudizio a quo; e, in subordine, che essa sia dichiarata
infondata, non potendo la garanzia costituzionale della parità fra
accusa e difesa appiattire radicalmente le rispettive posizioni,
vincolate come sono alla tutela dei diversi interessi di cui le parti
sono portatrici;
che con ordinanza emessa il 20 febbraio 2001 (r.o. n. 383 del
2001) la Corte di appello di Torino ha sollevato, in riferimento
all'art. 111, secondo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., "nella parte
in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di
proporre appello anche avverso le sentenze di condanna pronunciate
dal giudice dell'udienza preliminare in sede di giudizio abbreviato";
che il giudice a quo premette, in punto di fatto, di essere
investito dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la
sentenza di condanna emessa nei confronti degli imputati, a seguito
di giudizio abbreviato, per il delitto di importazione ed illecita
detenzione di una ingente quantità di sostanza stupefacente
(artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309): appello con il quale il rappresentante dell'accusa, nella
consapevolezza delle limitazioni previste dall'art. 443, comma 3,
cod. proc. pen., ha chiesto, in via preliminare, che il giudice del
gravame sollevi questione di legittimità costituzionale di tale
norma; e, nel merito, l'esclusione della circostanza attenuante di
cui all'art. 114 cod. pen., riconosciuta in prime cure, nonché della
prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata, con
conseguente irrogazione di una pena maggiore;
che, ad avviso del rimettente, la non appellabilità da parte
del pubblico ministero delle sentenze di condanna, sancita dalla
norma impugnata - giustificabile allorché all'organo dell'accusa era
attribuito il potere di permettere o meno lo svolgimento del processo
con il rito speciale - non lo sarebbe più nel momento in cui
l'accesso a tale rito viene demandato all'esclusiva, unilaterale ed
insindacabile scelta dell'imputato;
che, infatti, proprio l'originaria insindacabilità del
dissenso del pubblico ministero ed il conseguente rischio della sua
arbitrarietà avevano indotto questa Corte ad introdurre, con la
sentenza n. 81 del 1991, l'obbligo di motivazione del dissenso ed il
successivo controllo del giudice sulla fondatezza di tale
motivazione: sicché, se a suo tempo era stato ritenuto incompatibile
con la Carta costituzionale l'arbitrio del pubblico ministero nel
negare il consenso, non potrebbe ora non esigersi analogo trattamento
per la posizione dell'imputato;
che, d'altro canto, le considerazioni sulla base delle quali
questa Corte aveva in precedenza ritenuto infondata - segnatamente
con la sentenza n. 393 (recte: 363) del 1991 - la questione di
costituzionalità oggi sollevata dovrebbero ritenersi non più
attuali;
che, in particolare, non potrebbe più essere utilmente
invocata la finalità di conseguire una rapida definizione del
processo grazie alla semplicità del rito, posto che all'imputato è
ormai accordata la facoltà di chiedere non soltanto un'integrazione
probatoria (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.), ma anche lo
svolgimento del giudizio in udienza pubblica (art. 441, comma 3, cod.
proc. pen.);
che, in sostanza, nell'attuale disciplina del giudizio
abbreviato sarebbero stati elisi tutti i "sacrifici" - accettazione,
senza possibilità di integrazione istruttoria, del valore pienamente
probatorio degli elementi acquisiti nel corso delle indagini
preliminari; rinuncia alla garanzia del pubblico dibattimento; limiti
all'appello originariamente previsti dall'art. 441, commi 1 e 2, cod.
proc. pen., rispetto alle ipotesi di condanna a pena sostitutiva o a
pena pecuniaria - che giustificavano, per l'imputato, il trattamento
premiale consistente nella riduzione di un terzo della pena: donde
l'irragionevolezza delle perduranti limitazioni alle facoltà del
pubblico ministero, e in particolare di quella che qui interessa;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata sulla base delle medesime considerazioni svolte
in rapporto alla questione r.o. n. 381 del 2001.
Considerato che i giudizi di costituzionalità promossi dalle due
ordinanze in esame hanno ad oggetto analoghe questioni, onde gli
stessi possono venir riuniti per essere decisi con un'unica
pronuncia;
che nell'ordinanza di rimessione della Corte di appello di
Venezia risulta omessa l'esposizione, sia pur sommaria, dei fatti di
causa e, in particolare, non viene univocamente specificato se, nel
caso concreto, il pubblico ministero abbia proposto appello avverso
la sentenza emessa in prime cure e di quale tipo (principale o
incidentale): indicazioni, queste, indispensabili ai fini della
verifica della rilevanza del quesito di costituzionalità nel
giudizio a quo;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
che, quanto al dubbio di costituzionalità sollevato dalla
Corte di appello di Torino, va osservato come l'attuale secondo comma
dell'art. 111 Cost., inserito dalla legge costituzionale 23 novembre
1999, n. 2 - nel conferire veste autonoma ad un principio, quale
quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel
pregresso sistema dei valori costituzionali - non abbia inciso sulla
validità dell'affermazione, cui si è costantemente ispirata in
precedenza la giurisprudenza di questa Corte, in forza della quale il
principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente
l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli
dell'imputato: infatti una disparità di trattamento può risultare
giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare
posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione
allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta
amministrazione della giustizia (cfr., ex plurimis sentenze n. 98 e
n. 324 del 1994, n. 432 del 1992, n. 363 del 1991; ordinanza n. 426
del 1998);
che, in tale ottica, questa Corte ha già escluso - proprio
in riferimento alla nuova disciplina del giudizio abbreviato
introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - che il mancato
riconoscimento al pubblico ministero di un potere di iniziativa
probatoria, analogo a quello attribuito dall'art. 438, comma 5, cod.
proc. pen. all'imputato che abbia presentato la richiesta del rito
alternativo, violi il nuovo parametro costituzionale: e ciò in
quanto si tratta di asimmetria ragionevolmente giustificata dalla
diversa posizione in cui vengono a trovarsi i due soggetti
processuali nell'ambito del giudizio abbreviato, tenuto conto del
ruolo svolto dal pubblico ministero nelle indagini preliminari, sulla
base delle cui risultanze l'imputato consente di essere giudicato
(cfr. sentenza n. 115 del 2001);
che, a sua volta - nella cornice di un sistema nel quale il
doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia
costituzionale e il potere di impugnazione del pubblico ministero non
costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti
all'esercizio dell'azione penale (cfr. sentenza n. 280 del 1995;
ordinanza n. 426 del 1998) - la preclusione dell'appello della parte
pubblica avverso le sentenze di condanna (quando non vi sia stata
modifica del titolo del reato), oggetto dell'odierno scrutinio di
costituzionalità, continua a trovare giustificazione - come per il
passato (cfr. sentenze n. 98 del 1994 e n. 363 del 1991; ordinanze
n. 305 del 1992 e n. 373 del 1991) - nell'obiettivo primario di una
rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado
secondo il rito alternativo di cui si tratta: rito che - sia pure,
oggi, per scelta esclusiva dell'imputato - implica una decisione
fondata, in primis, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che
subisce la limitazione censurata, fuori delle garanzie del
contraddittorio;
che, infatti - come questa Corte ha già avuto modo di
sottolineare - anche dopo le modifiche introdotte dalla citata legge
n. 479 del 1999, sulle quali il giudice rimettente richiama
l'attenzione, il minor dispendio di tempo e di energie processuali,
rispetto all'ordinario giudizio dibattimentale, resta un carattere
essenziale del giudizio abbreviato (cfr. sentenza n. 115 del 2001);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3, e
595 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento al
"principio di ragionevolezza" e all'art. 111 della Costituzione,
dalla Corte di appello di Venezia con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111 della
Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:421 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte