Sentenza n. 422/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/11/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.530, primo e
secondo comma del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 ottobre 1984 dal Pretore di Nicosia nel
procedimento penale a carico di Pirrone Giuseppe, iscritta al n. 1272
del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 80- bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 26 novembre 1984 dal Pretore di Leonforte
nel procedimento penale a carico di Cocuzza Gaetano, iscritta al n.
33 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n.137- bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 22 gennaio 1986 dal Pretore di Fermo nel
procedimento penale a carico di Fratalocchi Leonardo, iscritta al n.
817 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 5 prima ss. dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'Udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Il Pretore di Nicosia, con ord. 24 ottobre 1984 (n. 1272/84 reg.
ord.), il Pretore di Leonforte, con ord. 26 novembre 1984 (n. 33/85
reg. ord.), impugnavano l'art. 530, primo co., cod. pen. con
riferimento all'art. 36 Cost.
Il Pretore di Fermo, con ord. 22 gennaio 1986 (n. 817/86 reg.
ord.), impugnava primo e secondo co. dello stesso articolo, e sempre
in riferimento allo stesso parametro costituzionale.
Le argomentazioni, tuttavia, sono comuni a tutte le ordinanze.
Lamentano, in buona sostanza, i giudici rimettenti che l'art. 530
cod.pen. non consenta al giudicante di valutare la maturità
etico-intellettuale del minore infrasedicenne ma ultraquattordicenne.
Per tal modo non è possibile conoscere se il consenso del minore
prestato per un atto sessuale integri una responsabile manifestazione
del diritto alla propria autodeterminazione sessuale, sì da poter
essere valutato nel contesto della scriminante di cui all'art. 50
cod. pen.
Secondo i primi giudici, una siffatta presunzione juris et de jure
di immaturità, equipara, agli effetti del trattamento sanzionatorio
giuridico-penale, due situazioni diverse nelle quali la prestazione
del consenso svolge ruolo di evidente differenziazione, a seconda che
promani da soggetto maturo o da chi tale non è.
Trattamento eguale, peraltro, privo di razionalità ove si
consideri che l'art. 98 cod. pen. prevede, invece, l'accertamento
caso per caso della maturità dei minori di anni 18
ultraquattordicenni autori di reati.
Per cui accade che, ove due minori, nelle dette condizioni di età,
consumassero consensualmente un rapporto sessuale, il minore che
avesse preso l'iniziativa dell'induzione, e perciò imputato del
delitto di cui all'articolo in esame, sarebbe sottoposto
all'accertamento del grado di maturità, mentre per il partner si
dovrebbe presumere l'immaturità.
D'altra parte, secondo in particolare il Pretore di Nicosia,
proprio le sentenze di questa Corte n. 151 del 1973 e n. 209 del
1983, confermando la "ragionevolezza" dell'analoga presunzione di
immaturità degl'infraquattordicenni in relazione al delitto di cui
agli artt. 519 n. 1 e 524 cod. pen, offrono argomenti che rivelano a
contrario l'incoerenza e l'irragionevolezza della presunzione che
impone l'immaturità dei minori ultraquattordicenni. Mentre, infatti,
nei casi esaminati dalla Corte la presunzione trova riscontro
nell'art. 97 cod. pen. che la prevede anche per gli autori di reato
infraquattordicenni, nell'area dell'art. 530 cod.pen. s'è visto
invece l'insorgere di un manifesto contrasto con quanto dispone
l'art. 98 cod. pen. Altrettanto dicasi per quanto si riferisce al
comune attuale modo di sentire ed alle tendenze dell'ordinamento
giuridico-penale segnatamente, dato che, a differenza di quanto
esattamente rilevava questa Corte per gli infraquattordicenni, la
presunzione assoluta di immaturità non è stata mantenuta per gli
ultraquattordicenni infrasedicenni nel disegno di legge contenente
"nuove norme a tutela della libertà sessuale" approvato dalla
Commissione Giustizia della Camera dei Deputati: salvo per le note
ipotesi in cui il minore si trovi in particolari condizioni di
subalternità psicologica.
Per quanto, poi, si riferisce alle difficoltà delle indagini sul
grado di maturità dei minori, rileva lo stesso Pretore che esse non
sono diverse da quelle che devono essere affrontate quando il minore
è autore di reati: e così dicasi per il pesante coinvolgimento dei
minori nello scontro processuale.
Aggiunge, poi, il Pretore di Leonforte che, già prima della
riforma del diritto di famiglia del 1975, la donna di età fra i 14 e
i 16 anni poteva contrarre matrimonio dietro autorizzazione del
competente Tribunale: di tal che il giudice penale, se quella stessa
donna avesse consentito ad un unico rapporto sessuale avrebbe dovuto
considerarla presuntivamente immatura e incapace, mentre il Tribunale
minorile, premessi i dovuti accertamenti, la dichiarava matura e
capace di esprimere valido consenso a duraturi rapporti matrimoniali.
Interveniva in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la
quale chiedeva che le sollevate questioni fossero dichiarate
infondate.
Secondo l'Avvocatura, la predeterminazione dell'età, a partire
dalla quale il minore debba essere considerato maturo e capace di
prestare valido consenso all'atto sessuale, è una scelta
discrezionale del legislatore che non può essere censurata sul piano
della legittimità costituzionale, come questa Corte avrebbe già
ritenuto risolvendo l'analoga questione relativa all'art. 519 cod.
pen. (sent. 28 giugno 1973 n. 151 e 30 giugno 1983 n. 209).
Una tale scelta non risulterebbe irragionevole - secondo
l'Avvocatura - alla luce delle correnti valutazioni etico-sociali.
Solo il legislatore, pertanto, potrebbe adottare diversa soluzione
tenendo conto di eventuale evoluzione del costume e del diverso grado
di maturità psico-sessuale dei minori. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze dei Pretori di Nicosia, Leonforte e Fermo
sollevano la stessa questione di legittimità. Gli incidenti possono,
quindi, essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Secondo, dunque, le tre ordinanze pretoree, correttamente la
Corte Costituzionale ha negativamente risolto la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 519 n. 1 e 524 cod. pen.
(cfr. sentenze n. 151 del 1973 e 209 del 1983), in quanto ne ha messo
in luce la coerenza rispetto al sistema e alle sue linee tendenziali,
nonché la loro sostanziale ragionevolezza. Da una parte, infatti, la
presunzione di immaturità del minore infraquattordicenne, che
impedisce ogni indagine del giudice su di un'eventuale prestazione di
consenso, trova corrispondenza nell'analoga disposizione dell'art. 97
cod. pen. che sancisce uguale presunzione nei confronti del minore
infraquattordicenne, autore di reati, e magari proprio del reato di
cui il partner è soggetto passivo. Dall'altra, il testo unificato
del disegno di legge, approvato dalla Commissione di Giustizia della
Camera dei deputati nella precedente legislatura, attesta che le
linee tendenziali dell'ordinamento sono nello stesso senso perché
l'art. 3 mantiene la presunzione assoluta d'immaturità dei minori
infraquattordicenni, soggetti passivi dei reati previsti da quelle
fattispecie.
Ma proprio siffatte argomentazioni, che i rimettenti condividono,
danno spunto alla questione sollevata nei riguardi dell'art. 530 cod.
pen. in esame. Secondo le ordinanze, infatti, qui verrebbe meno la
rispondenza rispetto all'analoga disposizione sull'imputabilità dei
minori, perché l'art. 98 cod.pen. stabilisce, invece, che per i
minori ultraquattordicenni (e quindi anche per gli infrasedicenni)
l'immaturità dev'essere accertata caso per caso per stabilire se
fosse stata o non presente la capacità d'intendere e di volere:
mentre l'art. 530 cod. pen. continuerebbe contradditoriamente a
presumere quell'immaturità fino al sedicesimo anno di età. Inoltre,
l'articolo in esame contraddice anche le linee tendenziali
dell'ordinamento, dato che lo stesso già citato disegno di legge
testimonierebbe il ben diverso attuale comune sentire con
l'eliminazione, dal testo approvato dalla Commissione Giustizia della
Camera, di qualsiasi riferimento all'illecito in esame.
Alla luce di siffatte considerazioni, non sembra avere consistenza
l'obbiezione dell'Avvocatura Generale che fa semplice riferimento
alle già ricordate sentenze di questa Corte in tema di artt. 519 n.
1 e 524 cod. pen. I rimettenti, infatti, rilevano che la
predeterminazione dell'età, a partire dalla quale il minore è
considerato maturo, è una scelta che in quelle fattispecie il
legislatore ha fatto secondo criteri di coerenza e di ragionevolezza,
che mancano invece nella fattispecie impugnata: ed a quei rilievi
l'Avvocatura non risponde.
In realtà, in prima approssimazione questo attribuire, da una
parte, e negare, dall'altra, al giudice il potere di indagare sulla
maturità del minore ultraquattordicenne ma infrasedicenne, a seconda
che egli si presenti quale vittima o quale autore del reato, c'è chi
ritiene che possa effettivamente non apparire ispirato a criteri di
razionalità.
Senonché il problema, così come proposto dalle ordinanze di
rimessione, non ha fondamento.
Se è vero, infatti, che qua e là, nel contesto delle
motivazioni, si allude ad una presunzione che impedisce al giudice di
indagare sulla maturità del minore infrasedicenne, è pur vero,
però, che - secondo le ordinanze - una siffatta indagine dovrebbe
condurre a stabilire "se il consenso prestato dal minore integri un
consapevole e responsabile atto di disposizione del diritto
all'autodeterminazione sessuale" che dovrebbe avere - ad avviso dei
giudici - efficacia scriminante nell'area dell'art. 50 cod. pen.
Altrimenti, nella situazione attuale, si avrebbe la lesione dell'art.
3 Cost., in quanto il legislatore avrebbe equiparato "il trattamento
penale della fattispecie in cui l'imputato ha commesso il fatto in
presenza di un consenso del soggetto passivo validamente prestato, e
quello della differente fattispecie in cui l'imputato ha commesso il
reato con un consenso minorile invalido per l'immaturità del
soggetto passivo".
3. - In realtà, i termini della questione non possono essere
questi, se si ha rispetto al significato della norma impugnata e di
quelle corrispettive richiamate.
Nella fattispecie di cui all'art. 530 cod. pen. il consenso del
minore ultraquattordicenne è scontato, ed è ritenuto dal
legislatore validamente prestato. Se il consenso mancasse o se,
comunque, fosse invalido a causa di immaturità o di infermità
mentale o a cagione di condizioni d'inferiorità fisica o psichica,
la fattispecie applicabile sarebbe quella di cui all'art. 519, o
quella dell'art. 521 cod. pen., a seconda della qualità degli atti
di libidine consumati. La struttura materiale dell'art. 530 cod. pen.
è, infatti, esattamente la stessa di quella delineata nell'art. 521
cod. pen.: colla sola differenza che nell'art. 530, quando si
nominano gli "atti di libidine", non è ripetuta l'espressione
"diversi dalla congiunzione carnale" che si legge, invece, nell'art.
521. Il che comporta che gli "atti di libidine", di cui parla la
fattispecie impugnata, ricomprendono anche la "congiunzione carnale".
Per verità, nell'art. 530 cod. pen. è prevista in più l'ipotesi
degli atti di libidine compiuti "in presenza del minore": dal che è
chiaramente rilevabile il carattere diverso della tutela che qui il
legislatore appresta al minore. Ma, per il resto, tutti gli atti
sessuali descritti nelle due predette fattispecie sono richiamati
dall'art. 530 cod. pen.: la differenza fra quest'ultima ipotesi e le
altre due - salvo quanto si è osservato per gli atti compiuti in
presenza del minore - è data esclusivamente proprio dalla presenza o
dalla mancanza di un valido consenso da parte del minore
ultraquattordicenne ma infrasedicenne.
Come testimonia la stessa espressione "fuori dei casi etc.", solo
se il minore ha validamente prestato il suo consenso, diventa
applicabile la fattispecie di cui all'art. 530 cod. pen. Non avrebbe
senso, pertanto, dichiarare l'illegittimità della norma per
consentire un'indagine diretta a stabilire ciò che è già
chiaramente affermato dal legislatore. Il quale, fra l'altro, proprio
consentendo al minore ultraquattordicenne di esprimere un valido
consenso al compimento degli atti di libidine descritti negli artt.
519 e 521 cod. pen., gli ha già riconosciuto il diritto di
autodeterminazione sessuale. Non senza ragione, quei due reati sono
posti sotto il capo che ha per rubrica "delitti contro la libertà
sessuale".
La questione, peraltro, è malposta non soltanto perché non si è
tenuto conto di siffatti elementi essenziali delle fattispecie
chiamate in causa, ma anche perché non è stata rettamente intesa la
natura del delitto contemplato nell'articolo impugnato.
Non si tratta, infatti, come s'è visto, dell'autodeterminazione
sessuale né del consenso al compimento degli atti di libidine ivi
descritti, che il legislatore riconosce e presuppone, ma si tratta
della tutela che, a torto o a ragione, il legislatore dell'epoca ha
inteso dare, secondo la rubrica del Capo II "al pudore o all'onore
sessuale", o più correttamente all'integrità etica del minore in un
momento delicato dello sviluppo dell'età evolutiva: quello appunto
fra i 14 e i 16 anni.
Ed il legislatore ha costruito la tutela incriminando direttamente
quegli atti quando sieno compiuti con il consenso del minore di
quell'età, senza accennare nel testo della norma alla corruzione,
che è lasciata soltanto alla rubrica dell'articolo. Ne è così
risultata una fattispecie di pericolo presunto o - come pure suol
dirsi - di condotta pericolosa, dove la punibilità non è
subordinata al concreto verificarsi di una contaminazione spirituale,
essendo sufficiente il presentarsi del comportamento, che il
legislatore presume iuris et de jure carico di pericolo, e la sua
contemporanea incidenza sul piano dei valori.
Ora, pur immaginando la delegittimazione della fattispecie di
pericolo presunto per dare ingresso ad una indagine del giudice, non
si comprenderebbe quale mai consenso essa dovrebbe accertare.
Escluso, per le ragioni già illustrate, che possa trattarsi di
quello proposto dalle ordinanze, non è pensabile un consenso ad
essere "spiritualmente contaminato", ad essere "depravato",
"guastato", visto che tale è il significato di "corruzione" secondo
il lessico più autorevole.
In realtà, dovrebbe trattarsi di un'indagine di tutt'altra
natura; diretta bensì a stabilire la maturità del minore
infrasedicenne, ma non certo - come si chiede - per dedurne un
consenso agli atti di libidine (che è scontato). L'indagine, invece,
dovrebbe tendere ad accertare se il minore, per avere raggiunto un
grado di sufficiente maturità psichica nel processo dell'età
evolutiva, recepisca quegli atti, anziché traumaticamente, come
naturale espressione dei rapporti fra i due sessi.
Tutto questo, però, dovrebbe essere poi valutato anche in
relazione a quella maturità che il legislatore ritiene, al
contrario, già raggiunta dall'infrasedicenne, al punto da rendere
lecita la piena e libera disponibilità sessuale del suo corpo, ai
sensi degli artt. 519 e 521 cod. pen. Non sembra, infatti,
conciliabile questa consapevole e libera disponibilità ad atti che
poi, per altro verso, il legislatore considera pericolosi per lo
sviluppo etico-evolutivo del minore.
Ma la questione sollevata è indirizzata in ben altro senso: a
risolvere, cioè, un quesito di legittimità, che è già risolto,
per definizione, nella norma impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 530 cod. pen. sollevate dal
Pretore di Nicosia con ordinanza 24 ottobre 1984 (n. 1272/84 reg.
ord.), dal Pretore di Leonforte con ordinanza 26 novembre 1984 (n.
33/85 reg. ord.), dal Pretore di Fermo con ordinanza 22 gennaio 1986
(n. 817/86 reg. ord.), tutte con riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:422 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte