Sentenza n. 423/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649, n. 1, del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1987 dal
Pretore di Pinerolo, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima
Serie speciale, dell'anno 1987.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento penale, in cui all'imputata era stata
contestata la sottrazione di alcuni arredi e suppellettili dalla casa
nella quale aveva vissuto per oltre dieci anni con il querelante, il
Pretore di Pinerolo, con ordinanza emessa il 2 maggio 1987, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli
artt. 2 e 3 della Costituzione, dell'art. 649, n. 1, del codice
penale nella parte in cui non prevede l'estensione dell'esimente
anche a chi abbia commesso in danno del convivente more uxorio alcuno
dei fatti di cui al Titolo XIII, Libro II, del codice penale.
A parere del giudice a quo, con l'evolversi della coscienza
sociale, siffatta convivenza avrebbe perduto l'originario significato
negativo, come rivelerebbero alcune previsioni tratte dai più
diversi settori della normativa ordinaria e, in particolare, l'art.
317- bis del codice civile che conferisce un preciso rilievo al
rapporto tra il figlio riconosciuto da entrambi i genitori conviventi
e questi ultimi.
Inoltre l'art. 29, primo comma, della Costituzione non
escluderebbe la possibilità di modelli di aggregazione diversi dalla
famiglia fondata sul matrimonio; ai termini dell'art. 2, anzi,
sarebbe ben riconoscibile la famiglia di fatto quale formazione
sociale con funzioni di gratificazione affettiva, caratterizzata da
comunanza d'interessi. Proprio quest'ultima notazione renderebbe
illegittima ed irrazionalmente discrimanatoria la mancata estensione
della esimente de qua ai membri dell'anzidetta convivenza.
È intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza
della questione. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Pinerolo, con ordinanza del 2 maggio 1987 (r.
o. n. 319/1987), solleva questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dell'art. 649, n. 1,
del codice penale "nella parte in cui non prevede la non punibilità
di chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dal Titolo XIII cod.
pen. in danno del convivente more uxorio".
2. - La questione non è fondata.
La non punibilità, prevista dalla norma impugnata, si fonda sulla
presunzione che, ove i coniugi non siano legalmente separati,
sussista una comunanza di interessi che assorbe il fatto delittuoso.
Tant'è che nella ipotesi di separazione legale la punibilità
ricorre, sia pure a querela della persona offesa. Siffatto regime
palesa che il legislatore rimette alla volontà del coniuge
legalmente separato l'applicazione della legge penale, laddove
esclude che questa possa intervenire in costanza della convivenza
coniugale.
Fattispecie tutt'affatto diversa è quella della convivenza more
uxorio, per sua natura fondata sulla affectio quotidiana liberamente
e in ogni istante revocabile - di ciascuna delle parti.
Nel caso che ha dato origine alla presente questione di
costituzionalità, la denuncia-querela della persona offesa, nonché
la sottrazione di mobili suppellettili ed elettrodomestici
dall'abitazione comune ad opera della convivente, che li ha
trasportati in altro alloggio ove si è stabilita con il figlio nato
dal rapporto con il querelante, sono atti concludenti che attestano
la revocazione dell'affectio e dunque il venir meno della convivenza
more uxorio.
Non sembrano pertanto ravvisabili nella norma impugnata in
occasione del giudizio di cui all'ordinanza del Pretore di Pinerolo,
profili di contrasto con i valori costituzionali contenuti negli
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 649, n. 1, del codice penale, sollevata dal Pretore di
Pinerolo con ordinanza del 2 maggio 1987 (r. o. n. 319/1987) in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:423 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte