Sentenza n. 427/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/12/1997 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 297/1982
- art. 25legge 413/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo
comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento
di fine rapporto e norme in materia pensionistica), e dell'art. 25
della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei
lavoratori marittimi), promosso con ordinanza emessa il 1 agosto 1996
dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Vaccina
Lorenzo e l'INPS, iscritta al n. 1184 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di costituzione di Vaccina Lorenzo e dell'INPS;
Udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 1997 il giudice relatore
Massimo Vari;
Uditi gli avvocati Franco Agostini per Vaccina Lorenzo e Antonio
Todaro per l'INPS.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 1 agosto 1996 (r.o. n. 1184 del 1996) - emessa
nel corso di una causa civile promossa da Vaccina Lorenzo nei
confronti dell'INPS - il pretore di Genova ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di
fine rapporto e norme in materia pensionistica) e dell'art. 25 della
legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei
lavoratori marittimi), nella parte in cui non consentono che la
pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni
effetto, il prolungamento previsto dal citato art. 25, qualora
l'assicurato - pur con tale esclusione - abbia maturato i requisiti
per la pensione di vecchiaia e tale calcolo porti ad un risultato
più favorevole per l'interessato stesso.
2. - Premette, in fatto, l'ordinanza che il ricorrente, cessato
dall'attività lavorativa in data 30 aprile 1987, ha presentato al
compimento dei 60 anni di età (e cioè in data 4 marzo 1991) domanda
di pensione, vantando, nell'assicurazione obbligatoria, "un numero di
contributi che, sommati a quelli effettivi maturati nella previdenza
marinara, superano abbondantemente il minimo previsto per il
conseguimento del diritto al pensionamento di vecchiaia".
Tuttavia, l'applicazione del prolungamento di cui all'art. 25 della
legge n. 413 del 1984 viene ad incidere in modo significativo sul
calcolo della retribuzione media rivalutata relativa agli ultimi
cinque anni di contribuzione, determinando una diminuzione
dell'importo mensile del trattamento di pensione che il ricorrente
avrebbe diritto di percepire se non fosse stato applicato il citato
prolungamento.
Tanto premesso, il pretore, sulla scorta delle precedenti pronunzie
di questa Corte, reputa "irrazionali e privi di giustificazione" gli
effetti che, nel caso in esame, derivano dalla disciplina contenuta
nell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, in combinato
disposto con l'art. 25 della legge n. 413 del 1984: lamenta in
particolare che l'applicazione del prolungamento contributivo,
previsto da quest'ultima disposizione come trattamento di favore per
i lavoratori marittimi iscritti alla soppressa Cassa nazionale per la
previdenza marinara, comporti, per l'assicurato, già in possesso del
requisito dell'anzianità minima contributiva richiesta per la
pensione di vecchiaia, un depauperamento del trattamento
pensionistico, che, oltre a collidere con il "principio di
razionalità", incide anche, in contrasto con l'art. 36 della
Costituzione, sulla proporzionalità tra il trattamento pensionistico
e la quantità e la qualità del lavoro prestato durante il servizio
attivo, violando, nel contempo, il principio di adeguatezza di cui
all'art. 38, secondo comma, della Costituzione.
3. - Il Vaccina Lorenzo, nel costituirsi in giudizio, evidenzia
l'irrazionalità di una normativa che fa discendere da un beneficio -
il prolungamento contributivo - la conseguenza di un danno per chi,
già in possesso del requisito dell'anzianità minima per la pensione
di vecchiaia, debba subire il prolungamento stesso con una pensione
più bassa.
4. - Si è costituito in giudizio anche l'INPS, eccependo,
preliminarmente, il difetto di rilevanza della questione per la
ricorrenza, nel caso di specie, dell'ipotesi disciplinata dal quinto
comma dell'art. 25 della legge n. 413 del 1984, il quale prevede la
neutralizzazione dei prolungamenti, "ai soli fini della
determinazione della retribuzione pensionabile", quando l'assicurato
raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.
Nel merito l'Istituto previdenziale sostiene che la norma in parola
risponde a criteri di adeguatezza e ragionevolezza, attesa la
corrispettività tra il vantaggio attribuito all'assicurato
(anticipazione del pensionamento) e la sua partecipazione al costo.
Rilevato, altresì, che "la riduzione della media retributiva
corrisponde sempre ad un sicuro vantaggio" per l'interessato,
l'Istituto osserva, infine, che alla predetta disciplina si adegua il
censurato art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297,
che, pertanto, "non interferisce su di essa e non può assumere
rilievo agli effetti della prospettata denunzia di illegittimità".
5. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica il Vaccina ha depositato
una memoria illustrativa, nella quale, ribadito che l'applicazione
dell'art. 25, primo comma, della legge n. 413 del 1984, ha
determinato una notevole decurtazione della pensione, richiama le
varie sentenze con le quali la Corte ha enunciato, quale criterio
applicativo dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982,
quello del conseguimento del requisito dell'età pensionabile con la
contribuzione più favorevole. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Genova ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di
fine rapporto e norme in materia pensionistica) e dell'art. 25 della
legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei
lavoratori marittimi).
Il giudice rimettente denuncia le predette disposizioni per
contrasto con gli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della
Costituzione, nella parte in cui non consentono che la pensione di
vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il
prolungamento previsto dal citato art. 25, qualora l'assicurato -
nonostante siffatta esclusione - abbia maturato i requisiti per la
pensione di vecchiaia e tale calcolo porti ad un risultato per il
medesimo più favorevole.
2. - Va anzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità
proposta dall'INPS, il quale sostiene il difetto di rilevanza della
questione, ricorrendo, nella specie, l'ipotesi di cui all'art. 25,
quinto comma, della menzionata legge n. 413 del 1984, il quale
prevede la neutralizzazione dei c.d. prolungamenti quando
l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.
L'eccezione va disattesa, fondandosi su una premessa di fatto che
non trova riscontro nell'ordinanza di rimessione. Questa, invero,
motivando proprio in punto di rilevanza, evidenzia soltanto che i
contributi maturati nell'assicurazione obbligatoria superano
"abbondantemente il minimo previsto", ma non afferma in alcun modo
che l'interessato abbia raggiunto il massimo stabilito per legge.
3. - Nel merito la questione è da reputare fondata: a tal fine è
sufficiente richiamare le varie precedenti pronunzie con le quali la
Corte ha già avuto occasione di constatare ripetutamente i
paradossali effetti ai quali può condurre l'art. 3, ottavo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, nei casi in cui la prosecuzione
della contribuzione previdenziale, successiva a quella obbligatoria
già versata in misura tale da radicare di per sé il diritto a
pensione, determini, nonostante il maggiore apporto contributivo, una
riduzione del trattamento pensionistico e, in definitiva, un
peggioramento di esso rispetto a quello che l'assicurato avrebbe
goduto ove non fosse stata accreditata l'ulteriore contribuzione.
A considerazioni non diverse rispetto alle fattispecie già
scrutinate (per cui v. sentenze n. 388 del 1995, n. 264 del 1994, n.
428 del 1992, n. 307 del 1989 e n. 822 del 1988) si presta l'ipotesi
qui in esame, nella quale il depauperamento della pensione si pone
come effetto congiunto del predetto art. 3, ottavo comma, della legge
n. 297 del 1982 - ai sensi del quale la retribuzione annua
pensionabile è costituita dalla quinta parte della somma delle
retribuzioni risultante dalle ultime duecentosessanta settimane di
contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione - e della
norma di favore contenuta nell'art. 25 della legge 26 luglio 1984, n.
413. In base al primo comma di quest'ultima disposizione, infatti,
nei confronti dei lavoratori marittimi, già iscritti alle gestioni
della soppressa Cassa nazionale per la previdenza marinara, i singoli
periodi di effettiva navigazione mercantile, svolti anteriormente al
1 gennaio 1980 e coperti da contribuzione alle predette gestioni,
vengono prolungati in successione temporale - ai fini della
concessione delle prestazioni pensionistiche a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria - di un ulteriore periodo
ottenuto maggiorando nella misura convenzionale del 40 per cento la
durata dei periodi stessi. Precisa, inoltre, il quarto comma della
medesima disposizione che la retribuzione pensionabile relativa ad
ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita
sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.
Si tratta, come è evidente, di una situazione riconducibile alla
stessa ratio decidendi delle menzionate pronunzie, avendo riguardo,
segnatamente, ai termini del tutto generali nei quali detta ratio
risulta da ultimo precisata: e cioè nel senso che, nella fase
successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo,
l'ulteriore contribuzione (qualunque ne sia la natura: obbligatoria,
volontaria o figurativa) è destinata unicamente ad incrementare il
livello di pensione già consolidatosi, senza mai poter produrre
l'effetto opposto di compromettere la misura della prestazione
potenzialmente maturata in itinere; effetto questo da reputare
irragionevole, oltre che contrastante con la compiuta attuazione
della tutela previdenziale garantita dall'art. 38 della Costituzione
(v., in particolare, sentenza n. 388 del 1995).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di
fine rapporto e norme in materia pensionistica) e dell'art. 25, primo
e quarto comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento
pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui non
consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo
dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato
art. 25, qualora l'assicurato - nonostante siffatta esclusione -
abbia maturato i requisiti per detta pensione e il relativo calcolo
porti ad un risultato per il medesimo più favorevole.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:427 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte