Corte costituzionale

Ordinanza n. 429/2001

Altra decisione · depositata il 21/12/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 197, lettera

a), 210, comma 4, e 513 del codice di procedura penale, promossi,

nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse in

data 11 dicembre 2000 dal Tribunale di Foggia, 8 febbraio 2001 dal

Tribunale di Milano, 2 novembre 2000 dal Tribunale di Foggia e

30 maggio 2000 dal Tribunale di Siracusa, rispettivamente iscritte ai

nn. 518, 561, 579 e 590 del registro ordinanze 2001 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27, 32 e 33, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di Consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanze in data 2 novembre e 11 dicembre 2000

(r.o. nn. 579 e 518 del 2001) il Tribunale di Foggia ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 210 e 513 del

codice di procedura penale, "limitatamente alla previsione circa la

facoltà di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di

altri";

che in entrambe le ordinanze il rimettente premette che, in

dibattimento, un imputato di reato connesso si è avvalso della

facoltà di non rispondere e che in siffatta situazione l'art. 111,

quarto comma, della Costituzione preclude di valutare ai fini della

decisione le dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini

preliminari;

che a parere del Tribunale nello "status giuridico" di

imputato di reato connesso ex art. 210 cod. proc. pen. coesistono i

due profili di imputato e di testimone: se in relazione al primo è

consentito evocare il canone nemo tenetur edere contra se, in

relazione al secondo sussiste l'obbligo di "canalizzare nel

processo", la cui funzione è l'accertamento della verità, "il

patrimonio cognitivo" del quale il soggetto è portatore;

che la disciplina censurata, assicurando invece

indiscriminatamente la facoltà di non rispondere in relazione a

dichiarazioni coinvolgenti la responsabilità di altri, violerebbe:

l'art. 111 Cost., che sancisce "la costituzionalizzazione del diritto

dell'accusato di confrontarsi dialetticamente col suo accusatore

nella formazione della prova", l'art. 3 Cost., sotto il profilo del

canone di ragionevolezza, "inteso come parametro generale di

funzionalità del sistema processuale", l'art. 25 Cost., "in quanto

paralizza l'indefettibile esercizio della giurisdizione penale e la

formazione del libero convincimento del giudice", l'art. 24 Cost.,

"perché pregiudica la piena e compiuta estrinsecazione del diritto

di difesa dell'imputato", l'art. 112 Cost., "in quanto inibisce il

fluido e corretto sviluppo dell'azione penale vanificandone di fatto

l'ineludibile obbligatorietà";

che con ordinanza in data 8 febbraio 2001 (r.o. n. 561 del

2001) il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24, 25, 101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1,

lettera a), 210 e 513 cod. proc. pen., "nella parte in cui sanciscono

l'incompatibilità con l'ufficio di testimone del coimputato nel

medesimo reato e dell'imputato in procedimento connesso e prevedono

per gli stessi soggetti la facoltà di non rispondere", in

particolare "con riferimento ai soggetti che abbiano definito con

sentenza di condanna passata in giudicato la loro posizione";

che il tribunale premette che nel corso dell'istruzione

dibattimentale molti degli imputati, e degli imputati in procedimenti

connessi, i cui interrogatori costituivano parte preponderante del

materiale probatorio, comparivano in udienza e dichiaravano di

avvalersi della facoltà di non rispondere, e che, ai sensi

dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 1 della legge

25 febbraio 2000, n. 35, non è più possibile procedere alle

contestazioni secondo il "meccanismo" introdotto dalla sentenza

n. 361 del 1998;

che a parere del tribunale il combinato disposto delle norme

censurate - delineando un sistema che consente ai dichiaranti erga

alios di sottrarsi al contraddittorio e di sottrarre ad libitum

elementi di prova rilevanti al vaglio dibattimentale - si porrebbe in

contrasto: con il principio della indisponibilità del processo e

della prova da parte dei soggetti privati e con la funzione del

processo penale, che consiste nell'accertamento dei fatti contestati

e dell'eventuale responsabilità dell'imputato (artt. 3, 25, 101,

secondo comma, 111 e 112 Cost.), con il principio di non dispersione

della prova, cui la Corte costituzionale, con la sentenza n. 255 del

1992, ha attribuito esplicitamente rilievo costituzionale, con il

principio di obbligatorietà dell'azione penale, che comporta che

l'azione promossa non venga paralizzata ex post dalla scelta

dell'imputato in procedimento connesso di avvalersi della facoltà di

non rispondere e dalla conseguente inutilizzabilità delle

dichiarazioni accusatorie, con il diritto - già enucleabile in base

agli artt. 3 e 24 Cost., ed oggi sancito dall'art. 111, quarto comma,

della Costituzione - di chi viene accusato dal coimputato, o

dall'imputato in procedimento connesso, di sottoporre al vaglio del

contraddittorio le dichiarazioni rese nei suoi confronti, con

l'art. 111 Cost., che impone la compressione dello spazio

costituzionalmente garantito del diritto al silenzio e la esclusione

della facoltà di non rispondere in dibattimento per il soggetto che

abbia in precedenza già effettuato la scelta di rendere

dichiarazioni implicanti le responsabilità altrui o che sia stato

già condannato con sentenza definitiva, venendo meno in tali ipotesi

ogni ragion d'essere della tutela dalla autoincriminazione;

che con ordinanza del 30 maggio 2000 (r.o. n. 590 del 2001)

il Tribunale di Siracusa ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,

25, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen.,

"limitatamente alla previsione circa la facoltà di non rispondere su

fatti concernenti la responsabilità di altri";

che il Tribunale premette che dal decreto che dispone il

giudizio e dalle richieste di prova emerge che la responsabilità

dell'imputato "non può essere valutata prescindendo dalle

dichiarazioni accusatorie formulate in fase di indagine preliminare"

da un soggetto le cui "dichiarazioni non possono entrare nel

dibattimento, posto che [...] si è avvalso della facoltà di non

rispondere";

che a parere del rimettente la disciplina censurata

violerebbe, in particolare: l'art. 111, quarto comma, Cost., che

impone la revisione dei confini tra il diritto alla formazione in

contraddittorio della prova ed il diritto al silenzio del dichiarante

erga alios nel senso che alla maggiore espansione ed alla più

intensa tutela del primo dovrebbe corrispondere inevitabilmente la

riduzione della facoltà di non rispondere, gli artt. 3, 25, 111 e

112, in quanto una volta operatasi la scelta di rendere dichiarazioni

coinvolgenti la responsabilità di altri, il successivo esercizio del

diritto al silenzio confligerebbe con il diritto dell'accusato al

confronto dialettico nella formazione della prova e determinerebbe

l'irragionevole ed inaccettabile sacrificio dei principi del libero

convincimento del giudice, della funzione conoscitiva del processo,

dell'indefettibilità della giurisdizione e della obbligatorietà

dell'azione penale;

che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo, con riferimento alla questione sollevata con

ordinanza n. 561 del 2001, la restituzione degli atti al giudice

rimettente alla luce delle modifiche recate alle norme censurate

dalla legge n. 63 del 2001, e una declaratoria di inammissibilità o

di infondatezza per le altre questioni.

Considerato che identica è la sostanza delle questioni, che

concernono tutte il diritto al silenzio riconosciuto alle persone

imputate o giudicate in un procedimento connesso che abbiano in

precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, in relazione al

regime di acquisizione e utilizzazione in dibattimento delle

precedenti dichiarazioni, per cui deve essere disposta la riunione

dei relativi giudizi;

che successivamente alle ordinanze di rimessione è

intervenuta la legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale

e al codice di procedura penale in materia di formazione e di

valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di

riforma dell'art. 111 della Costituzione), che ha profondamente

inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione

della prova in dibattimento, da un lato modificando gli artt. 64, 197

e 210 cod. proc. pen. e inserendo l'art. 197-bis cod. proc. pen. -

che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un

procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di

testimone -, dall'altro intervenendo sugli artt. 500, 513 e 526 cod.

proc. pen;

che di conseguenza, essendo mutati le norme censurate e il

contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti devono

essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se le

questioni siano tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale

di Foggia, al Tribunale di Milano e al Tribunale di Siracusa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:429 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte