Sentenza n. 43/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1980 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.l. 580/1973
- art. 6d.l. 580/1973
- art. 1legge 766/1973
- art. 1legge 21/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,
terzo comma, della legge 4 febbraio 1977, n. 21 (norme riguardanti i
contratti e gli assegni biennali di cui agli artt. 5 e 6 del d.l. 1
ottobre 1973, n. 580) e degli artt. 5 e 6 d.l. 1 ottobre 1973, n.580,
convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766 (misure
urgenti per l'Università) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 aprile 1978 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Poppi Kruta Laura ed altri e
l'Università degli studi di Bologna, iscritta al n. 398 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 307 del 2 novembre 1978;
2) ordinanza emessa il 14 aprile 1978 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Andreoni Vincenza ed altri e
l'Università degli studi e il Politecnico di Milano, iscritta al n.
411 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 313 dell'8 novembre 1978.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1979 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
udito l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con distinti, analoghi ricorsi, numerosi "contrattisti" e
"assegnisti" (ex artt. 5 e 6 del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580,
convertito nella legge 30 novembre 1973 n. 766) presso l'Università
degli studi o il Politecnico di Milano hanno chiesto al Pretore di
Milano, adito quale giudice del lavoro, di ordinare ex art. 700 c.p.c.
agli istituti convenuti di corrispondere loro, in attesa della
definizione del giudizio di merito da promuovere davanti al T.A.R.
della Lombardia, un anticipo di L. 200.000 sugli arretrati nonché per
il futuro le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa
speciale, cui assumevano di avere diritto sul presupposto della natura
di pubblico impiego del loro rapporto con gli istituti d'istruzione
superiore. In via subordinata hanno prospettato questione di
costituzionalità degli artt. 700 c.p.c. e 21, ultimo comma, legge 6
dicembre 1971, n. 1034, ove si ritenessero non consentire l'emissione
dei richiesti provvedimenti d'urgenza.
L'Avvocatura dello Stato, per gli istituti convenuti, ha sollevato
ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, e chiesto
conseguentemente la sospensione, ex art. 367 c.p.c., dei procedimenti
frattanto riuniti.
Il Pretore, con l'ordinanza in data 14 aprile 1978, ha respinto
l'istanza di sospensione, ritenendo che alla proposizione del
regolamento di giurisdizione consegua la sospensione del giudizio di
merito ma non quella del procedimento cautelare. Ha ritenuto inoltre
l'applicabilità del procedimento ex art. 700 c.p.c. - davanti al
Pretore - ai fini della tutela cautelare dei diritti soggettivi del
pubblico impiegato che si assumano pregiudicati (non da un
provvedimento amministrativo ma) da un mero comportamento, positivo o
negativo, della Pubblica amministrazione, anche se per il giudizio di
merito sia competente il giudice amministrativo.
Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto evidente la qualificazione
di pubblico impiegato del contrattista; ed anche per l'assegnista, il
cui rapporto con l'Università "sembrerebbe di tipo tutto particolare",
ha ritenuto che nell'esperienza concreta le mansioni svolte
"costituiscono un supporto indispensabile per il funzionamento
dell'Università", nella cui struttura deputata all'erogazione dei
servizi didattici gli assegnisti sono inseriti.
Da ciò conseguirebbe che a contrattisti ed assegnisti, quali
pubblici dipendenti, dovrebbe spettare, fin dall'origine del rapporto,
sia l'aggiunta di famiglia che l'indennità integrativa speciale, in
virtù dell'art. 4, quarto comma, della legge 21 novembre 1975, n. 722
e dell'art. 16 legge 27 maggio 1959, n. 324, cui gli istituti convenuti
hanno dato attuazione con una delibera di portata generale. Senonché -
osserva il Pretore - l'art. 1, terzo comma, della legge 4 febbraio
1977, n. 21, esclude esplicitamente, con evidente valore interpretativo
anche degli artt. 5 e 6 del d.l. n. 580/1973, la corresponsione dei
suddetti emolumenti a contrattisti e assegnisti.
In proposito la difesa degli attori ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, per contrasto delle norme sopraindicate
con gli artt. 2, 3, 31, primo comma, 35, secondo comma, 36, primo
comma, Cost., e insistito per l'emanazione del richiesto provvedimento
cautelare, ravvisando nella stessa dichiarazione di non manifesta
infondatezza della questione di costituzionalità a riferita alla norma
escludente il diritto azionato", una valutazione di sussistenza del
fumus boni iuris.
Il Pretore disattende questa tesi, osservando che "il principio
vigente nell'ordinamento italiano (artt. 134 e 137 Cost., art. 1 legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e art. 23 legge 11 marzo 1953, n.
87), secondo cui i normali organi giurisdizionali non possono
esercitare il sindacato di legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti aventi forza di legge, ma devono limitarsi a sottoporre la
questione di legittimità costituzionale, se ritenuta non
manifestamente infondata e rilevante, alla Corte costituzionale e
quindi sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte,
non subisce deroga con riferimento ai procedimenti cautelari".
Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale,
il Pretore ne assume la piena rilevanza nel giudizio in corso, posto
che l'altro presupposto del provvedimento cautelare - il periculum in
mora - "deriva direttamente dalla natura retributiva degli emolumenti
richiesti, specialmente destinati al soddisfacimento delle esigenze
personali e familiari del lavoratore, non suscettibili di
reintegrazione per equivalente, tanto più in quanto esposti, con il
trascorrere del tempo, alla pesante svalutazione monetaria in corso".
Nel merito, per il giudice a quo "un primo profilo di
incostituzionalità è rinvenibile nel contrasto di tali norme con
l'art. 3, primo comma, della Costituzione.
Non appare infatti in alcun modo ragionevole la discriminazione
operata nei confronti di quest'unica categoria di lavoratori pubblici,
a fronte di una disciplina ormai generalizzata in tutti i settori del
lavoro, ed in cui sono comprese figure analoghe a quelle dei
contrattisti e di assegnisti, il cui rapporto cioè presenta una
commistione di elementi tipici del lavoro subordinato con finalità di
studio e formazione professionale (l'apprendistato e il rapporto di
lavoro degli assistenti universitari ordinari). Tale disparità di
trattamento appare poi particolarmente iniqua - anche con riferimento
al basso livello della retribuzione "base", così come stabilito dalle
due leggi in parola - se si tiene conto del regime di incompatibilità
tra vigenza del contratto e ogni rapporto di lavoro retribuito svolto
con continuità (art. 5, secondo comma, d.l. n. 580/1973) nonché del
divieto per gli assegnisti di cumulare il trattamento economico
conproventi derivanti da attività professionale o rapporto di lavoro
svolti in modo continuativo (art. 6, nono comma, del d.l.).
Ulteriore profilo di illegittimità è poi rilevabile in
riferimento all'art. 36, primo comma, della Costituzione, imponendo le
norme censurate, per la categoria dei lavoratori in esame,
un'amputazione di quegli elementi dinamici della retribuzione che
servono a mantenere quest'ultima, sia pur parzialmente, adeguata ai
mutamenti nel tempo intervenuti nel costo della vita ed al carico
familiare del lavoratore, consentendole quindi l'esplicazione della
funzione ad essa propria, di assicurare al lavoratore ed alla di lui
famiglia un'esistenza libera e dignitosa".
Viene prospettato, infine, il pericolo che la mancata soluzione del
problema, anche economico, del personale universitario provochi
"irreparabili danni alle già fatiscenti strutture universitarie del
paese", favorendone una conformazione in senso classista per la non
competitività di retribuzioni come quelle previste per assegnisti e
contrattisti, non accettabili se non da chi possieda altre fonti di
sostentamento familiare e personale. Donde un ipotizzabile contrasto
con gli artt. 3, 4, 9, primo comma, e 33, primo comma, della
Costituzione.
2. - Con ricorso depositato il 15 marzo 1978, Poppi Kruta Laura,
contrattista presso l'Università di Bologna, ed altri 508 suoi
colleghi, parte contrattisti e parte assegnisti, hanno chiesto al
Pretore di Bologna un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700
c.p.c., con il quale, riconosciuta preventivamente l'esistenza di un
rapporto di impiego pubblico tra essi ricorrenti e l'Università di
Bologna, ed affermato l'obbligo di questa ultima di corrispondere loro
la aggiunta di famiglia (od assegni familiari) e l'indennità
integrativa speciale (od indennità di contingenza)' si condannasse
l'Università: a) alla corresponsione mensile, in favore dei ricorrenti
tuttora in servizio, dei predetti emolumenti secondo il parametro 243 a
decorrere dalla data del provvedimento in favore di ciascun ricorrente
fino alla data della sentenza definitiva; b) al versamento a ciascuno
della somma di L. 200.000 (o quella diversa ritenuta di giustizia) a
titolo di anticipo sull'ammontare complessivo dei ratei scaduti,
spettanti, per i titoli sopra indicati, dall'inizio del contratto od
assegno e sino alla data del provvedimento.
Il Pretore di Bologna con ordinanza in data 24 aprile 1978, ha
ritenuto la propria giurisdizione in ordine all'emissione del richiesto
provvedimento d'urgenza, ancorché per il giudizio di merito sia
competente il giudice amministrativo. Nel merito ha qualificato come
di pubblico impiego il rapporto intercorrente fra l'Università ed i
contrattisti e assegnisti, traendo argomento anche dalle mansioni
effettivamente svolte da costoro nonché, a contrario, dall'esplicita
esclusione, con la legge 4 febbraio 1977, n. 21, di diritti
(all'indennità integrativa speciale ed all'aggiunta di famiglia)
propri dei pubblici impiegati.
Tale esclusione, che non consente l'accoglimento del ricorso per il
periodo successivo all'entrata in vigore della legge citata, sarebbe
secondo il Pretore in contrasto con gli artt. 3 e 36 della
Costituzione.
"Non sussistono - argomenta il giudice a quo - obiettivi elementi
idonei a giustificare razionalmente la differenza sussistente tra il
trattamento economico previsto per gli assegnisti e contrattisti e il
trattamento, più favorevole, previsto per gli altri dipendenti
dell'Università, pur essi dipendenti dello Stato.
C'è innanzitutto coincidenza, ampiamente dimostrata, tra la
funzione e le mansioni degli uni e quella degli altri.
Inoltre, per molti anni e fino alle soglie della normativa
denunziata la legislazione dello Stato ha seguito una linea di tendenza
alla equiparazione, sotto il profilo economico, di tutti gli impiegati
dello Stato.
Ora tale equiparazione, stante la sua uniforme ripetizione nel
tempo, si è tradotta in un giudizio di valore espresso in termini di
equivalenza che è venuto a limitare la discrezionalità tipica del
legislatore nelle sue scelte. L'aver superato il giudizio di valore
precedente con scelte limitate e non accompagnate da una revisione dei
presupposti, è irrazionale e non giustificato alla stregua del nostro
ordinamento costituzionale".
Quanto al contrasto con il diritto ad una giusta retribuzione,
garantito dall'art. 36 Cost., esso sarebbe dato nel caso in esame dalla
"amputazione dei due elementi più dinamici di adeguamento della
retribuzione, sia pure in via generale ed astratta, ai bisogni della
famiglia del prestatore di lavoro e del lavoratore stesso".
3. - Nel giudizio avanti la Corte costituzionale è intervenuta
l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo in via principale
l'inammissibilità delle questioni "per il modo in cui sono state
proposte" (impugnativa di alcune soltanto fra le disposizioni del
complesso normativo, concernente la spesa globale prevista per
contrattisti e assegnisti; di modo che le "maggiori spese" derivanti
dalla pronuncia richiesta alla Corte risulterebbero prive di copertura,
in violazione dell'articolo 81 Cost.).
Nel merito, sostiene l'infondatezza delle questioni prospettate,
contestandosi la stessa premessa secondo cui "contrattisti" e
"assegnisti" sarebbero parte di un rapporto di pubblico impiego con
l'Università. L'esatta definizione giuridica di tale rapporto non
appare del resto decisiva, posto che l'infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale "ben può desumersi dalla considerazione
dei soggetti e dell'oggetto di quel rapporto che, quale ne sia l'esatta
definizione giuridica, presenta caratteristiche tali da differenziarlo
dal tipico rapporto di pubblico impiego e da giustificare, in relazione
alle norme costituzionali di raffronto invocate nelle ordinanze di
rinvio, la norma impugnata che non attribuisce a contrattisti ed
assegnisti l'indennità integrativa speciale e la quota di aggiunta di
famiglia".
Trattandosi infatti di indennità istituite "al fine di integrare
stipendi e retribuzioni stabilite in via generale per gli impiegati
dello Stato, non avrebbe senso attribuire meccanicamente ed
automaticamente quelle stesse indennità ad altre persone, si tratti
pure di impiegati pubblici, che non usufruiscono di quelle
retribuzioni, ma di retribuzioni del tutto diverse, determinate in base
a criteri che non hanno alcun rapporto con coefficienti e parametri in
base ai quali si determinano le retribuzioni degli impiegati statali
citati artt. 14 d.l. n. 722 del 1945; 16 legge n. 324 del 1959 e 9
legge n. 364 del 1975 non pongono agli enti pubblici alcun obbligo, ma
concedono una autorizzazione a corrispondere ai propri dipendenti quote
di aggiunta di famiglia ed indennità integrativa: la legge, quindi,
esclude una automatica estensione di quei benefici, ma autorizza una
loro applicazione previa specifica deliberazione, da adottare dai
singoli enti nella loro autonomia in base ad una valutazione della
compatibilità con le esigenze di bilancio e della comparabilità al
fine che qui interessa, delle retribuzioni corrisposte dall'Ente con
quelle corrisposte dallo Stato.
Manca allora lo stesso presupposto logico per la corresponsione ai
titolari dei contratti e degli assegni, il cui importo è stabilito
forfettariamente dalla legge indipendentemente da ogni considerazione
di coefficienti e parametri per determinare le retribuzioni in genere
dei dipendenti statali, di indennità ed aggiunte istituite e
proporzionate al fine di integrare queste retribuzioni. Né, data la
strutturazione radicalmente diversa dell'importo di quei contratti ed
assegni e di queste retribuzioni può operarsi alcun confronto, utile
al fine di verificare l'osservanza del principio di eguaglianza, tra il
trattamento di contrattisti ed assegnisti e quello dei dipendenti
statali in genere, operato esclusivamente in relazione alla mancata
corresponsione ai primi di alcune indennità accessorie o integrative
della retribuzione, che vengono invece corrisposte ai dipendenti
statali".
Del pari da escludere sarebbe la denunciata violazione dell'art. 36
Cost., la cui attuazione non necessariamente richiede di adottare in
ogni caso quei "determinati meccanismi di adeguamento automatico" di
cui è questione. Ciò tanto più "quando la mancata predisposizione di
strumenti automatici di adeguamento trovi la sua precisa
giustificazione logica nella limitata durata del rapporto, quadriennale
per i contrattisti, biennale per gli assegnisti; laddove è evidente
che la vera funzione di quei meccanismi automatici di adeguamento si
manifesta in pieno nei rapporti a tempo indeterminato o, quanto meno,
di lunga durata".
Quanto infine alle altre questioni prospettate dal Pretore di
Milano, in relazione agli artt. 3, 4, 9 e 33 Cost. esse investono
"l'intera strutturazione retributiva, quale è disciplinata dai primi
due commi dell'art. 1 legge n. 21 del 1977, se non la stessa
istituzione del contrattista e dell'assegnista". Da ciò il dubbio
sulla loro ammissibilità, "in questo giudizio di impugnazione del solo
terzo comma". In ogni caso, nel valutare la congruità del trattamento
complessivo di contrattisti e assegnisti, "non può non tenersi conto
degli elementi sopra illustrati che certamente distinguono il rapporto
tra Università e contrattisti ed assegnisti da un comune rapporto di
lavoro: l'impegno limitato nel tempo che, a parte l'istituzione di
altro rapporto di lavoro retribuito e continuativo espressamente
esclusa dalla legge, non esclude lo svolgimento di altra attività
lavorativa; il fatto che l'attività dei contrattisti e degli
assegnisti, che costituisce l'oggetto del loro rapporto con
l'Università, viene svolta anche - se non prevalentemente - nel loro
interesse al fine di perfezionare la loro formazione scientifica e
didattica". Considerato in diritto :
1. - I giudici a quibus dubitano entrambi della legittimità
costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 36,
primo comma, Cost. - dell'art. 1, terzo comma, della legge 4 febbraio
1977, n. 21, nella parte in cui esclude che ai laureati titolari di
contratti quadriennali stipulati con le Università statali o di
assegni biennali di formazione scientifica e didattica spettino le
quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959 n. 324.
A giudizio del solo Pretore di Milano, la norma denunziata
contrasterebbe, altresì, con gli artt. 4, 9, primo comma, e 33, primo
comma, Cost., ed il dubbio di costituzionalità, con riferimento a
tutti i parametri richiamati, investirebbe anche gli artt. 5 e 6 del
decreto legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in
legge 30 novembre 1973, n. 766, rispetto ai quali l'art. 1 della legge
n. 21 del 1977 avrebbe valore interpretativo.
2. - Le due cause, discusse congiuntamente alla pubblica udienza
del 24 ottobre 1979, possono essere riunite e decise con unica
sentenza, stante la sostanziale identità del loro oggetto.
3. - Preliminarmente occorre verificare se sia ammissibile la
questione di legittimità costituzionale che il Pretore di Milano,
adito quale giudice del lavoro ex art. 700 c.p.c., ha sollevato dopo
che gli enti universitari convenuti avevano proposto ricorso per
regolamento preventivo di giurisdizione.
Sul punto, la Corte ritiene di doversi attenere alle proprie
precedenti decisioni, con le quali ha giudicato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice dopo
che, per effetto della proposizione del regolamento preventivo di
giurisdizione, egli è stato privato "di ogni competenza a conoscere e
a disporre della o sulla questione giurisdizionale" (sentenze: n. 221
del 1972; n. 135 del 1975; n. 118 e n. 186 del 1976; n. 43 del 1977).
La questione sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza 14
aprile 1978, deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile, non
essendo quel giudice più legittimato a compiere atti del procedimento
dopo che era stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione, e
non essendo la dedotta questione di costituzionalità riferibile a
norma da applicare per il compimento di alcuno degli "atti urgenti" di
cui all'art. 48 c.p.c.
4. - Questione di legittimità costituzionale sostanzialmente
identica, ancorché limitata all'art. 1, terzo comma, della legge 4
febbraio 1977, n. 21 e in riferimento ai soli artt. 3, primo comma, e
36, primo comma, Cost., viene sollevata, con ordinanza 24 aprile 1978,
dal Pretore di Bologna, anch'egli adito quale giudice del lavoro con
ricorsi ex art. 700 del codice di procedura civile.
Tale questione - che ha, ormai, effetti circoscritti posto che, con
il d.l. n. 817 del 1978 convertito in legge 19 febbraio 1979, n. 54,
sono state attribuite ai contrattisti ed assegnisti universitari, con
decorrenza dal 1 gennaio 1979, le indennità delle quali si discute -
non è fondata.
L'assunto del giudice a quo, a detta del quale, ritenuti di
pubblico impiego i rapporti con le Università sia dei contrattisti che
degli assegnisti, violerebbe il principio di uguaglianza la previsione
del trattamento economico ad essi riservato, in quanto diverso e meno
favorevole di quello garantito agli altri dipendenti dell'Università,
non può essere condiviso.
Infatti, quand'anche la premessa dalla quale muove il Pretore di
Bologna fosse assolutamente indiscutibile ed i rapporti in esame
fossero da qualificarsi entrambi di pubblico impiego - in contrasto con
l'orientamento del Consiglio di Stato (Sezione prima, parere n. 515/75
del 30 aprile 1976) che per gli assegnisti ha escluso financo
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le Università - ,
non potrebbe da ciò solo dedursi l'obbligo del legislatore di
equiparare rigidamente, in ogni sua componente e con i medesimi
meccanismi, il trattamento retributivo dei contrattisti ed assegnisti a
quello degli altri dipendenti - nella specie, docenti -
dell'Università, quasi che non fossero legittimamente ipotizzabili
nell'ambito del pubblico impiego trattamenti retributivi differenziati
in ragione delle peculiari caratteristiche dei rapporti ai quali
ineriscono.
Vero è che il trattamento retributivo del quale si discute si
diversifica da quelli spettanti al restante personale universitario non
soltanto per la mancata previsione, qui censurata, di talune indennità
(l'assegno integrativo e l'aggiunta di famiglia), ma anche perché
diversa è la determinazione della stessa retribuzione base.
Il trattamento complessivo così differenziato si giustifica con il
rilievo che si tratta di rapporti limitati nel tempo e caratterizzati,
per quanto concerne i contrattisti, dalla compresenza di esigenze di
formazione scientifica del contrattista stesso e di doveri di
prestazioni nell'interesse dell'Università, con un impegno, per
quest'ultimo aspetto, limitato a metà della giornata, per tre giorni
settimanali e consistente in attività di assistenza agli studenti, di
controllo del loro profitto e di esercitazioni senza peraltro
sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione
degli studenti (art. 5 d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge
30 novembre 1973, n. 766). Si tratta, all'evidenza, di un rapporto con
caratteristiche peculiari non riscontrabili nei rapporti
dell'Università con gli altri suoi dipendenti e tali da escludere
quella sostanziale eguaglianza di situazioni dalla quale soltanto può
dedursi la irrazionalità e quindi l'illegittimità di trattamenti
differenziati.
Relativamente agli assegnisti è, poi, agevole osservare che
secondo il modello legislativo (restando estranea al presente giudizio
la valutazione della sua applicazione pratica eventualmente difforme)
la concessione dell'assegno è finalizzata esclusivamente alla
formazione scientifica e didattica dei giovani laureati senz'obbligo di
prestazioni lavorative nell'interesse dell'Università stessa.
È da escludere, pertanto, che differenziazioni parziali nascenti
in un sistema normativo complessivo - non soltanto retributivo -
fortemente differenziato possano, di per sé, ritenersi contrarie al
principio di uguaglianza.
Neppure sussiste violazione dell'art. 36, primo comma, Cost.
Basterà - ferma la distinzione sopra fissata - ricordare che
l'esigenza di una retribuzione "sufficiente" non comporta certamente
l'obbligo di meccanismi di adeguamento particolari, tanto meno per
figure di lavoratori "transitori" come i contrattisti. La stessa durata
temporale del contratto e la possibilità - concretamente verificata
con la legge n. 21 del 1977 - di maggiorazioni dell'originario importo
dei contratti (nonché degli assegni) sta a dimostrare che il
legislatore ben può adeguare la retribuzione alle variazioni nel costo
della vita con interventi adottati di volta in volta senza essere
vincolato all'adozione di meccanismi automatici.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 5 e 6 del decreto legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito
con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 1,
comma terzo, della legge 4 febbraio 1977, n. 21, per contrasto con gli
artt. 3, 4, 9, primo comma, 33, primo comma e 36, primo comma, Cost.,
sollevata dal Pretore di Milano con ordinanza 14 aprile 1978;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. l, terzo comma, della legge 4 febbraio 1977, n. 21, in
riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, Cost., sollevata dal
Pretore di Bologna con ordinanza 24 aprile 1978.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte