Sentenza n. 43/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1986 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 160/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo
comma l. 3 giugno 1975 n. 160 (norme per il miglioramento dei
trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica
salariale) promosso con ordinanza emessa il 22 agosto 1978 dal Pretore
di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Gobbi Pierina ed altri
contro INPS iscritta al n. 597 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 dell'anno
1979;
visti gli atti di costituzione di Gobbi Pierina ed altri e
dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Giacomo Giordano per l'INPS e l'avvocato dello Stato
Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 22 agosto 1978 (notificata il 29
successivo e comunicata il 12 settembre; pubblicata nella G. U. n. 45
del 4 febbraio 1979 e iscritta al n. 597 R.O. 1978) nel giudizio
introdotto con atto depositato il 25 maggio 1978, con il quale Gobbi
Pierina e altri undici lavoratori già dipendenti da terzi avevano
chiesto dichiarare il convenuto INPS tenuto a corrispondere agli stessi
la indennità di disoccupazione nelle forme e nei modi di legge, e
dichiarare non manifestamente infondata la questione d'illegittimità
costituzionale dell'art. 15 comma primo e terzo l. 3 giugno 1975 n. 160
in relazione agli artt. 3, 4, 36 e 38 Cost., l'adito Pretore di
Piacenza ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. anche in combinato disposto tra
loro, la questione sul riflesso che l'art. 15, escludendo dalla
cumulabilità dei trattamenti ordinari di disoccupazione con i
trattamenti pensionistici diretti i titolari di pensione che abbiano
raggiunto l'età pensionabile, contrasta con l'art. 38 comma secondo,
il quale garantisce sulla base della sola qualifica di lavoratore mezzi
adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia, invalidità e
vecchiaia e disoccupazione involontaria, e che ne riesce violato l'art.
3 comma primo in quanto istituisce una disparità ingiustificato di
trattamento economico e giuridico tra i "lavoratori-pensionati, che
hanno raggiunto l'età pensionabile" ed i pensionati di invalidità che
tale età non abbiano ancora raggiunto e cioè tra categorie di
soggetti che hanno identici diritti e doveri nell'ambito del rapporto
di lavoro.
2. - Avanti la Corte si sono costituiti I) giusta delega in margine
alle deduzioni depositate il 13 ottobre 1978, l'avv. Franco Agostini
concludendo nell'interesse dei lavoratori per la declaratoria di
fondatezza della proposta questione, II) giusta delega in calce alle
deduzioni depositate il 6 marzo 1979 gli avvocati Ennio Cerritelli e
Giacomo Giordano argomentando nell'interesse dell'INPS per la
conclusione d'infondatezza della questione da ciò che non sono
identiche la posizione del pensionato-lavoratore che resta disoccupato
e quella del lavoratore non titolare di pensione rimasto privo di
occupazione, che a differenza del primo che, pur disoccupato, continua
a percepire il trattamento pensionistico, perde, in mancanza di lavoro,
ogni fonte di sostentamento, né identiche sono le pensioni del
lavoratore che ha raggiunto l'età pensionabile e resta disoccupato e
quella del pensionato di invalidità che al di sotto della soglia
dell'età pensionabile rimanga privo di occupazione, per ciò che la
pensione di invalidità è istituto differente dalla pensione di
vecchiaia ed è concessa a qualunque età in presenza di una
consistente riduzione (non già di totale annullamento) delle capacità
lavorative.
È intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri
l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 6 marzo 1979,
con il quale ha argomentato e concluso per la declaratoria
d'infondatezza della proposta questione.
3.1. - Nell'imminenza della trattazione in pubblica udienza, la
difesa dei lavoratori dipendenti ha depositato sotto la data del 16
gennaio 1986 memoria con la quale I) ha richiamato la circolare 25
gennaio 1978 n. 7480, in cui l'INPS in relazione al d.m. 20 ottobre
1977 ha confermato la incumulabilità tra trattamento ordinario di
disoccupazione e pensione di vecchiaia anche nelle ipotesi di
trattamento minimo superiore a lire 100.000, II) l'art. 10 della legge
finanziaria del 1985, con cui a decorrere dal 1 gennaio 1985 i
trattamenti sia ordinari sia speciali di disoccupazione non sono
cumulabili con i trattamenti pensionistici in genere indipendentemente
dal loro ammontare ma con salvezza della quota del trattamento stesso
di disoccupazione eccedente l'importo della pensione, e III) ha infine
richiamato le C. cost. 155/1969, 34/1960 e 112/1963.
3.2.- Alla pubblica udienza del 18 febbraio 1986, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Giordano per l'INPS e
l'avv. dello Stato D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri
hanno argomentato e concluso per la declaratoria di infondatezza della
proposta questione. Considerato in diritto :
4. - La questione è infondata perché né con l'art. 3 comma
secondo né con l'art. 38 comma secondo Cost. contrasta l'art. 15 comma
primo l. 3 giugno 1975 n. 160 ("Al compimento dell'età pensionabile i
trattamenti ordinari di disoccupazione non sono cumulabili con i
trattamenti pensionistici diretti a carico del fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti o di altre forme di previdenza sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti o che hanno dato titolo ad esclusione o
esonero dell'assicurazione stessa") impugnato: non con l'art. 3 comma
primo perché diverse sono le posizioni del lavoratore pensionato che
ha raggiunto l'età pensionabile e dei pensionati d'invalidità - in
disparte il rilievo che i dodici lavoratori, nel ricorso depositato il
25 maggio 1978 introduttivo della controversia avanti il Pretore di
Piacenza, avevano nel merito chiesto "dichiarare l'INPS tenuto a
corrispondere ai ricorrenti la indennità di disoccupazione nelle forme
e nei modi di legge" - né con l'art. 38 comma secondo, il quale non
esige che siano assicurate provvidenze in maggiore o minor numero ma si
limita a richiedere che siano comunque assicurati ai lavoratori mezzi
adeguati alle esigenze di vita (in tali sensi C. cost. 19 febbraio
1976, n. 30).
Poiché la ordinanza di rimessione è stata resa sotto la data del
20 agosto 1978, l'esame di questa Corte non può né deve essere esteso
a luoghi di legge entrati in vigore successivamente a tale data e,
pertanto, unica norma assoggettabile al vaglio d'incostituzionalità è
l'art. 15 l. 160/1975.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15 comma primo l. 3 giugno 1975 n. 160 (norme per il
miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla
dinamica salariale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,
dal Pretore di Piacenza con ordinanza emessa il 22 agosto 1978 (n. 597
R.O. 1978).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte