Sentenza n. 431/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1997 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13d.P.R. 601/1973
- art. 11d.P.R. 601/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 del
D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la
cooperazione) e 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina
delle agevolazioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 19
gennaio 1996 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bari, sul
ricorso proposto dalla Compagnia unica lavoratori portuali coop. a
r.l. (ex Compagnia Domenico Picca) contro l'Ufficio distrettuale
imposte dirette di Bari, iscritta al n. 831 del registro ordinanze
1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37,
prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio iniziato dalla Compagnia unica
lavoratori portuali coop a r.l. (ex Compagnia Domenico Picca) - con
ricorso proposto avverso sei avvisi di accertamento ai fini IRPEG ed
ILOR notificati dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di
Bari, relativamente agli anni 1986-1991 - la Commissione tributaria
di primo grado di Bari, con ordinanza emessa il 19 gennaio 1996, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 45 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13
del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la
cooperazione) e dell'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie).
L'art. 13 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, appare al
collegio rimettente in contrasto con i menzionati parametri
costituzionali nella parte in cui non prevede la possibilità di
iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative di organismi
cooperativistici disciplinati da leggi speciali, quali, ad esempio,
il codice della navigazione; l'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 601, appare al collegio rimettente in contrasto con i medesimi
parametri costituzionali, nella parte in cui non prevede
l'applicazione delle esenzioni ed agevolazioni in esso previste alle
compagnie portuali disciplinate dall'abrogato art. 110 cod. nav.
La rilevanza della questione risiede, ad avviso della Commissione
tributaria rimettente, nella circostanza che il suo accoglimento
comporterebbe la cessazione della materia del contendere
relativamente agli accertamenti impugnati.
L'esclusione delle compagnie portuali "a forma cooperativa"
dall'esenzione e dalle agevolazioni di cui all'impugnata disposizione
del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973
(derivante anche dall'art. 14 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica, il quale, al primo comma, dispone che "le
agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle società
cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi
della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritte
nei registri prefettizi o nello schedario della cooperazione") è
ritenuta dalla Commissione tributaria di Bari "discriminatoria" ed in
contrasto con le menzionate disposizioni costituzionali, giacché le
compagnie portuali disciplinate dal codice della navigazione "sono
organismi costituiti dagli stessi lavoratori che garantiscono ed
espletano le operazioni di carico e scarico nell'a'mbito dei porti,
realizzando quella riserva pubblica ad imprese dichiarata
costituzionalmente possibile dall'art. 43 della Costituzione". Si
tratterebbe, ad avviso del collegio rimettente, di organismi
pressoché "identici" alle cooperative di lavoro, basati sulla
mutualità tra i lavoratori che vi partecipano.
2. - Non si è costituita nel giudizio davanti a questa Corte la
Compagnia ricorrente nel giudizio a quo, né ha spiegato intervento
il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - La Commissione tributaria di primo grado di Bari dubita, in
riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 45 della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell'art. 13 del D.L.C.P.S. 14 dicembre
1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e dell'art. 11 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni
tributarie), nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, la
possibilità di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative
"di organismi cooperativistici disciplinati da leggi speciali, quale
il codice della navigazione", e l'applicazione dell'esenzione
dall'IRPEG e dall'ILOR alle Compagnie portuali disciplinate
dall'abrogato art. 110 cod. nav., concessa alle società cooperative
iscritte nel registro prefettizio. Ad avviso del collegio rimettente,
il contrasto con i menzionati parametri costituzionali si profila
giacché le compagnie portuali disciplinate dal codice della
navigazione sarebbero organismi pressoché identici alle cooperative
di lavoro, basate sulla mutualità tra i lavoratori che vi
partecipano.
2. - La questione non è fondata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'estensione di
agevolazioni tributarie a categorie di contribuenti non contemplate
dalla disciplina di favore che prevede tali benefici può ritenersi
costituzionalmente necessitata solo ove, accertata la piena
omogeneità delle situazioni poste a raffronto, lo esiga la ratio
della disciplina invocata quale tertium comparationis (v. sentenze n.
86 del 1985 e n. 108 del 1983).
La disciplina del codice della navigazione e del relativo
regolamento di esecuzione, abrogata dall'art. 27, comma 8, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
portuale), cui erano soggette le compagnie portuali, differenzia
queste ultime dalle società cooperative disciplinate dal codice
civile - al di là di alcune indubbie analogie sotto il profilo di
una comune funzione mutualistica - sotto molteplici profili, a
cominciare da quelli attinenti alla loro costituzione, fusione e
soppressione con decreto del direttore marittimo (emanato su proposta
del capo del compartimento, sentito il consiglio o la commissione del
lavoro portuale).
La disciplina di cui si chiede l'estensione assume, quali requisiti
di mutualità rilevanti a fini fiscali, ulteriori aspetti sicuramente
estranei alle compagnie portuali.
Una differenza tra cooperative di lavoro e compagnie portuali,
individuabile al di là di una generica componente mutualistica
comune e significativa dal punto di vista del legislatore tributario,
emerge dal raffronto, da un lato, dell'art. 26, lettera c), decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947 -
richiamato dall'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - a
norma del quale, agli effetti tributari, si presume la sussistenza
dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative sia
prevista la devoluzione, in caso di scioglimento della società,
dell'intero patrimonio sociale a scopi di pubblica utilità conformi
allo spirito mutualistico e, dall'altro, dell'art. 163 del
Regolamento della navigazione marittima, il quale prevedeva che, nel
caso di soppressione di una compagnia portuale, il patrimonio sociale
netto - riserve patrimoniali e patrimonio residuo - fosse devoluto in
parti uguali ai lavoratori.
Estranea al regime delle compagnie portuali delineato dal codice
della navigazione e dal relativo regolamento è altresì la
previsione dell'art. 2536, secondo comma, cod. civ., come modificato
dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di
società cooperative), a norma del quale una quota degli utili netti
annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione.
D'altro canto, la disciplina di cui si chiede l'estensione, più
che vere e proprie agevolazioni, prevede misure di esclusione dirette
ad evitare doppie imposizioni con riguardo, specialmente, alle
retribuzioni dei soci delle cooperative di lavoro, autonomamente
assoggettate ad imposta. Analoghi fenomeni di doppia imposizione
risultano peraltro evitati anche per le compagnie portuali, in virtù
della struttura del loro bilancio, che tra i costi include gli
emolumenti corrisposti ai lavoratori portuali ed i contributi versati
agli enti di previdenza ed assistenza.
Al di là della natura dei benefici fiscali di cui si chiede
l'estensione - agevolazioni ovvero misure di esclusione volte ad
evitare doppie imposizioni - va ribadito il costante indirizzo di
questa Corte, secondo il quale le disposizioni legislative che
prevedono agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie,
quali che ne siano le finalità, hanno di norma carattere derogatorio
e costituiscono il frutto di scelte del legislatore soggette al
controllo di costituzionalità nei limiti della palese arbitrarietà
od irrazionalità (v., ex plurimis, sentenze n. 113 del 1996, n. 108
del 1983, n. 151 del 1982; ordinanze n. 475 del 1994, n. 113 del
1989, n. 52 del 1988), che, nella specie, non sussistono, attesa la
eterogeneità delle situazioni poste a raffronto.
Quanto precede priva di consistenza i dubbi prospettati dal
Collegio rimettente in riferimento non solo all'art. 3, ma anche agli
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti
per la cooperazione) e dell'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 45 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Bari con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:431 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte