Corte costituzionale

Ordinanza n. 431/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 238, 511,

511-bis e 525 del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito

di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Palmi con due

ordinanze emesse il 20 ottobre 2000, iscritte ai nn. 312 e 313 del

registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Palmi ha sollevato con due ordinanze

di identico contenuto, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del

combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-bis e 525 del codice di

procedura penale, nella parte in cui non consente di utilizzare

mediante lettura gli atti assunti nel medesimo dibattimento da un

collegio diversamente composto;

che la questione era già stata sollevata nei confronti degli

artt. 238, 511 e 511-bis cod. proc. pen. nell'ambito degli stessi

procedimenti dal medesimo tribunale con tre ordinanze di identico

contenuto, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;

che questa Corte, con ordinanza n. 95 del 2000, aveva

disposto la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo

esame della rilevanza della questione a seguito delle modifiche

introdotte nell'art. 111 della Costituzione dalla legge

costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 e delle relative norme

transitorie;

che il rimettente ripropone la questione, ora estesa

all'art. 525 cod. proc. pen., in riferimento anche agli artt. 97 e

111 Cost., richiamandosi alle argomentazioni esposte nelle precedenti

ordinanze e svolgendo ulteriori considerazioni sulle censure di

illegittimità degli artt. 511 e 525 cod. proc. pen;

che nelle precedenti ordinanze di rimessione il combinato

disposto degli artt. 238, 511 e 511-bis cod. proc. pen. era stato

sottoposto a scrutinio di legittimità costituzionale ex art. 3 della

Costituzione per la irragionevole diversità della disciplina

riservata agli atti assunti da un collegio diversamente composto

rispetto a quella prevista per i verbali di prove assunte in altro

procedimento, nonché per la irrazionale "dispersione" di atti

legittimamente acquisiti nel contraddittorio delle parti;

che, sotto il profilo della violazione dell'art. 24 Cost., il

rimettente lamentava che la disciplina censurata poteva riguardare

anche prove favorevoli all'imputato, che sarebbe così rimasto

discriminato "rispetto ad imputati con prove favorevoli assunte in

altro processo";

che ad avviso del giudice a quo la medesima disciplina viola

altresì l'art. 111 Cost., in quanto l'art. 525 cod. proc. pen.,

imponendo la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale davanti al

collegio chiamato a decidere, "richiede di più dell'assunzione della

prova nel contraddittorio", in contrasto con quanto stabilito dallo

stesso art. 111 Cost., che si limita a prescrivere il contraddittorio

davanti ad un giudice terzo e imparziale, e non anche davanti al

giudice chiamato a decidere;

che, infine, le norme censurate si porrebbero in contrasto

con l'art. 97 Cost., in quanto imporre "sterili ripetizioni di prove"

potrebbe determinare l'impossibilità di definire i processi "nei

brevi tempi di vigenza di un medesimo collegio";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso chiedendo che la questione venga dichiarata

manifestamente infondata.

Considerato che le due ordinanze del Tribunale di Palmi hanno

identico contenuto e che pertanto va disposta la riunione dei

relativi giudizi;

che in sostanza il rimettente lamenta che, in caso di

rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, le norme censurate

impediscono di procedere alla lettura degli atti assunti in

contraddittorio da un collegio diversamente composto, e ritiene che

tale disciplina sia in contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost.;

che con ordinanza n. 399 del 2001 questa Corte ha dichiarato

manifestamente infondate questioni sostanzialmente analoghe relative

agli artt. 511 e 525 del codice di procedura penale, sia pure

sollevate con riferimento a parametri e argomentazioni solo in parte

coincidenti con quelli prospettati dall'attuale rimettente;

che nella menzionata ordinanza la Corte ha messo in rilievo,

tra l'altro, che l'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui i

giudici chiamati a decidere debbono essere gli stessi che hanno

partecipato al dibattimento, conferma la tradizionale regola

dell'immutabilità del giudice, attraverso la quale trova attuazione

il principio di immediatezza, connaturale alla stessa essenza del

processo, che esige appunto, salve le deroghe espressamente previste

dalla legge, l'identità tra il giudice che acquisisce le prove e

quello che decide;

che, in particolare, la Corte ha rilevato, richiamandosi alla

sentenza n. 17 del 1994 e alla giurisprudenza di legittimità, che,

in caso di mutamento della composizione del collegio, il rispetto del

principio sancito dall'art. 525 cod. proc. pen. impone di procedere

alla integrale rinnovazione del dibattimento e che la disciplina

relativa alla utilizzazione dei precedenti verbali non può che

essere rinvenuta nell'art. 511 cod. proc. pen., in quanto detti

verbali fanno già parte del fascicolo per il dibattimento a

disposizione del nuovo giudice;

che la paventata "dispersione" dei verbali delle prove

assunte da un diverso collegio è priva di fondamento, in quanto tali

verbali, qualora il nuovo esame non abbia luogo, potranno essere

recuperati mediante lettura;

che, quanto alla supposta irragionevole disparità di

trattamento tra la disciplina prevista dagli artt. 511 e 525 cod.

proc. pen. in caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a

causa del mutamento della composizione del collegio giudicante e

quella dettata dall'art. 238 cod. proc. pen. in relazione ai verbali

di prove provenienti da diverso procedimento, questa Corte ha già

osservato (v. ordinanza n. 399 del 2001) che in entrambi i casi

trovano applicazione le regole generali dettate dagli artt. 190, 493

e 495 cod. proc. pen. in tema di ammissione della prova (v., in

particolare, gli artt. 238, comma 5, e 511-bis, disposizione

quest'ultima che richiama espressamente l'art. 511, comma 2, cod.

proc. pen.);

che da tali rilievi deriva altresì la manifesta infondatezza

della questione sotto il profilo del contrasto con l'art. 24 Cost.,

prospettato peraltro in maniera ipotetica;

che del tutto inconferenti sono le censure riferite all'art. 111,

commi quarto e quinto, Cost., posto che la disciplina dell'art. 525

cod. proc. pen. non incide sul principio del contraddittorio, ma è

volta a dare attuazione al principio di immediatezza;

che, infine, per costante giurisprudenza di questa Corte,

l'art. 97 della Costituzione non può essere evocato, nei termini

proposti dal rimettente, in relazione all'attività giurisdizionale

in senso stretto (v., ex plurimis sentenza n. 115 del 2001 e

ordinanze n. 204 del 2001 e n. 30 del 2000);

che pertanto, non essendovi motivo di discostarsi dalle

considerazioni svolte e dalle conclusioni raggiunte nell'ordinanza

n. 399 del 2001, la questione di legittimità costituzionale va

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238,

511, 511-bis e 525 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, dal

Tribunale di Palmi, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:431 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte