Sentenza n. 432/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/10/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 450-bisd.P.R. 447/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 450- bis del
codice di procedura penale previgente, promosso con ordinanza emessa
il 13 marzo 1990 dal Tribunale di Milano, nel procedimento penale a
carico di Dal Torrione Giovanni Carlo, iscritta al n. 338 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza 13 marzo 1990 il Tribunale di Milano sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 450- bis c.p.p.
1930 con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Lamenta il Tribunale, in relazione alla situazione processuale
sottoposta al suo esame, che le persone prosciolte in istruttoria,
con sentenza non più soggetta ad impugnazione, non possano essere
liberamente sentite nei procedimenti penali dov'erano state imputate
dello stesso reato o di un reato connesso. Né tanto meno possono
essere sentite come testi, stante l'espresso divieto contenuto
nell'ultima parte dell'art. 348 stesso codice.
Secondo il Tribunale, il legislatore del nuovo codice avrebbe
seguito ben diversa disciplina: e l'ordinanza cita in proposito gli
artt. 197 e 210 c.p.p. vigente.
E poiché la situazione del codice abrogato sarebbe per tal modo
lesiva del diritto di difesa, in quanto preclude all'imputato di far
sentire persona che potrebbe essere in grado di sciogliere i nodi
della sua imputazione, si chiede alla Corte di eliminare la patente
illegittimità.
L'ordinanza non lo dice, ma evidentemente deve trattarsi di
processo nato sotto il codice abrogato che, alla data di entrata in
vigore del nuovo codice, si trovava nelle condizioni, di cui all'art.
241 disp. transitorie, per proseguire con l'applicazione delle norme
anteriormente vigenti. Considerato in diritto
1. - Secondo il Tribunale di Milano, l'art. 450- bis c.p.p. 1930,
che richiama le disposizioni dell'art. 348- bis stesso codice, non
consentirebbe la libera audizione delle persone prosciolte in
istruttoria, con sentenza non più soggetta ad impugnazione, nei
procedimenti penali nei quali erano state imputate dello stesso reato
o di reato connesso. Ciò determina grave violazione dei diritti
della difesa, consacrati nell'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, in quanto impedisce all'imputato di far sentire persone
che, proprio per la posizione che hanno avuto nei fatti di cui è
processo, sono spesso le sole in grado di riferire su circostanze
essenziali ai fini del decidere. Situazioni aggravate dal fatto che
le stesse persone tanto meno possono essere sentite come testimoni,
stante l'esplicito divieto contenuto nell'ultimo comma dell'art. 348
c.p.p. 1930.
L'ordinanza, indicando la ben diversa disciplina seguita dal
legislatore del nuovo codice di procedura, integrata dagli artt. 197
e 210 c.p.p. vigente, chiede alla Corte di eliminare
l'illegittimità, manifesta essendo la rilevanza della questione.
2. - Nessun dubbio effettivamente sul piano della rilevanza, visto
che l'imputato chiede insistentemente la libera audizione del
coimputato del reato connesso, prosciolto in istruttoria, asserendo
che questi sarebbe in grado di riferire sulla sostanza dei fatti
contestati ad esso imputato, in quanto a quell'epoca aveva ruolo di
direttore delle vendite nella società a favore della quale
l'imputato aveva rilasciato la dichiarazione d'intenti per cui è
processo.
Ma la questione non è fondata.
Intanto non è vero che il legislatore del codice attuale abbia
dettato disciplina diversa da quella risultante dagli artt. 348 e
348- bis c.p.p. 1930, richiamato quest'ultimo dall'art. 450- bis
impugnato.
In realtà, l'art. 197 c.p.p. vigente esclude dalla testimonianza
le persone imputate dello stesso reato o in un procedimento connesso,
anche se prosciolte o condannate, salvo che il proscioglimento sia
avvenuto con sentenza divenuta irrevocabile. È vero che, a
differenza dell'art. 348 del codice abrogato, qui non si fa più
cenno a proscioglimento "pronunciato in giudizio", ma è sfuggito
evidentemente al Tribunale rimettente che il successivo art. 648 del
codice di procedura penale vigente chiarisce che sono irrevocabili
"le sentenze pronunciate in giudizio", contro le quali non è ammessa
impugnazione diversa dalla revisione o, se l'impugnazione è ammessa,
quando è inutilmente decorso il termine per proporla.
Anche per il nuovo codice, perciò, le persone prosciolte in
istruttoria non sono ammesse a testimoniare nei processi dove sono
state coimputate nello stesso o in procedimenti connessi (a norma
dell'art. 12).
Quanto poi agli artt. 348- bis del c.p.p. del 1930 e 210 del
codice attuale, essi contengono la stessa disciplina. Le persone
indicate, infatti, sono citate secondo le norme sulla citazione dei
testimoni, ma le loro garenzie, in ambo gli articoli, sono quelle
spettanti agli imputati, giacché hanno diritto di essere assistite
da un difensore (se del caso nominato d'ufficio) e non sono tenute a
rispondere: ché, anzi, di ciò debbono essere avvertite.
È vero che l'art. 348- bis non lo precisa esplicitamente, ma si
evince facilmente dal fatto che "si applicano le disposizioni
concernenti l'interrogatorio dell'imputato".
Unica effettiva differenza, perciò, è nella definizione data a
questa particolare audizione; che l'art. 348- bis chiama
"interrogatorio", mentre l'art. 210 parla più correttamente di
"esame" stante il significato tecnico che ambo i codici attribuiscono
all'espressione "interrogatorio".
3. - Il vero è che né l'una né l'altra disposizione esclude i
prosciolti, e comunque prosciolti, da tale libera audizione. Nell'uno
e nell'altro ordinamento il divieto per i prosciolti in istruttoria
riguarda soltanto la testimonianza, ma non l'audizione libera. E si
intende facilmente il perché. La sentenza istruttoria di
proscioglimento è - com'è noto - una sentenza allo stato degli
atti: qualora sopravvengano nuove prove (art. 402 c.p.p. 1930) o
nuove fonti di prova (art. 434 cod.proc.pen. vigente), l'istruttoria
può essere riaperta (ipotesi del codice del 1930) o la sentenza
istruttoria di proscioglimento può essere revocata (artt. 434 e 436
c.p.p. vigente). Il principio secondo cui nemo tenetur se detegere
esclude, perciò, che il prosciolto in istruttoria possa essere
sottoposto ad esame testimoniale, nel quale sarebbe tenuto a
rispondere e avrebbe l'obbligo di dire la verità. La possibilità
che un tale esame lo esponga al pericolo della "riapertura
dell'istruzione" o della "revoca della sentenza istruttoria di
proscioglimento" o, in alternativa, a un processo per falsa
testimonianza, ha indotto il legislatore a stabilire un divieto che
è principio garentistico di civiltà processuale.
Tutto questo, invece, non può verificarsi nel corso
dell'audizione libera, sia essa quella del codice precedente o quella
dell'attuale, perché il prosciolto in istruttoria liberamente
interrogato, ai sensi dell'art. 438- bis c.p.p. 1930, o esaminato ai
termini dell'art. 210 c.p.p. vigente, non è tenuto a rispondere, e
non ha comunque l'obbligo di dire la verità, salvo che sulla propria
identità personale.
La Corte di Cassazione lo ha affermato anche di recente, con
decisioni dell'anno 1989, con le quali ha messo in luce che la
limitazione posta per la testimonianza dal comma terzo dell'art. 348
"non è posta né può ritenersi sottintesa nell'art. 348- bis c.p.p.
1930".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 450-bis c.p.p. 1930, con riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Milano con
ordinanza 13 marzo 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:432 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte