Corte costituzionale

Ordinanza n. 433/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc.

pen., anche in relazione all'art. 449, commi 1 e 3, cod. proc. pen.,

e dell'art. 566, comma 6, cod. proc. pen., promossi con ordinanze

emesse il 20 febbraio 1996 dal pretore di Reggio Calabria, il 1

giugno 1996 dal tribunale di Roma e il 23 maggio 1996 dal pretore di

Ancona, rispettivamente iscritte ai nn. 608, 809 e 830 del registro

ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 27, 36 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il pretore di Reggio Calabria, con ordinanza emessa il

20 febbraio 1996 (reg. ord. n. 608 del 1996), ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al

giudizio direttissimo il pretore che ha partecipato all'udienza di

convalida dell'arresto, adottando all'esito di questa una misura

cautelare personale;

che il giudice rimettente, richiamando la dichiarazione di

illegittimità costituzionale della stessa disposizione, nella parte

in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio

dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che ha

applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato

(sentenza n. 432 del 1995), ritiene che anche l'omessa previsione

dell'incompatibilità nel caso del giudizio direttissimo comporti una

menomazione dell'imparzialità del giudice, considerata espressione

del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), e leda il

principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), perché i due

casi sono diversamente disciplinati, mentre sarebbe identica la forza

di prevenzione derivante dalla valutazione di merito sulla gravità

degli indizi a carico dell'imputato;

che il tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 1 giugno 1996

(reg. ord. n. 809 del 1996), ha sollevato, in riferimento agli artt.

3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 449,

commi 1 e 3, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede che

non possa partecipare al giudizio direttissimo il giudice che ha

convalidato l'arresto ed eventualmente adottato una misura cautelare

personale nei confronti dell'imputato;

che il giudice rimettente prospetta la menomazione

dell'imparzialità del giudice in termini analoghi a quelli in

precedenza esposti;

che il pretore di Ancona, con ordinanza emessa il 23 maggio 1996

(reg. ord. n. 830 del 1996), unendo il testo di una propria

precedente ordinanza le cui prospettazioni richiama per proporre

nuovamente identico quesito, ha sollevato, in riferimento agli artt.

3, primo comma, e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e

566, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono

l'incompatibilità del pretore del dibattimento a giudicare

l'imputato nei cui confronti abbia applicato una misura cautelare;

che anche il pretore di Ancona propone il dubbio di legittimità

costituzionale in termini analoghi a quelli proposti dal pretore di

Reggio Calabria e dal tribunale di Roma;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale

concernono la mancata previsione dell'incompatibilità a partecipare

al giudizio direttissimo del giudice (pretore o tribunale) che,

all'esito del giudizio di convalida dell'arresto, ha disposto una

misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, e sono

prospettate da tutte le ordinanze di rimessione in termini e con

argomenti identici o analoghi;

che i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti per essere

decisi congiuntamente;

che con la sentenza n. 177 del 1996 è stata già dichiarata non

fondata, in riferimento agli artt. 24 e 101 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'omessa previsione

dell'incompatibilità per il giudizio di merito del pretore che,

investito del giudizio direttissimo, abbia convalidato l'arresto e

disposto una misura cautelare nei confronti dell'imputato;

che nel giudizio direttissimo, sia dinanzi al pretore sia dinanzi

al tribunale (disciplinato, rispettivamente, dall'art. 566 cod. proc.

pen. e dall'art. 449, commi 1 e 3, cod. proc. pen.), è attribuita

alla cognizione del giudice competente per il merito la convalida

dell'arresto ed il contestuale giudizio, cui accede ogni altro

provvedimento cautelare: il giudice del dibattimento, al quale è

presentato l'imputato per il giudizio direttissimo, si pronuncia

pregiudizialmente sull'esistenza dei presupposti che gli consentono

di procedere immediatamente al giudizio ed è competente ad adottare

incidentalmente misure cautelari, attratte nella competenza per la

cognizione del merito;

che non può, quindi, essere configurata una menomazione

dell'imparzialità del giudice che adotta decisioni preordinate al

proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso, né una violazione

del principio di eguaglianza, essendo la situazione considerata

diversa da quella, esaminata con la sentenza di questa Corte n. 432

del 1995, del giudice del dibattimento che in precedenza, quale

giudice per le indagini preliminari, abbia adottato una misura

restrittiva della libertà personale (ordinanze n. 267 e 316 del

1996);

che le questioni vanno quindi dichiarate manifestamente infondate

(ordinanza n. 284 del 1996);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di

procedura penale - o dell'art. 34, comma 2, ovvero dell'art. 34,

comma 2, in relazione all'art. 449, commi 1 e 3, cod. proc. pen. - e

dell'art. 566, comma 6, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento

agli artt. 3 - o 3, primo comma - 24 - o 24, secondo e terzo comma

- 25, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal

pretore di Reggio Calabria, dal tribunale di Roma e dal pretore di

Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:433 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte