Sentenza n. 436/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/11/1992 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4legge 1115/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
27 luglio 1962, n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge
12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o
no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in
Belgio e rimpatriati), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre
1991 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra
Pedersoli Giovanni e l'INAIL, iscritta al n. 261 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;
Udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1992 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Udito l'avv. Giuseppe De Ferrà per l'INAIL;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio vertente tra Giovanni Pedersoli e
l'Inail ed avente ad oggetto la pretesa di una rendita maggiore di
quella già percepita e ritenuta insufficiente per silicosi contratta
in Belgio, il Tribunale di Brescia con ordinanza del 19 dicembre 1991
sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, 35 quarto comma, e 38 Cost. dell'art. 4 della legge 27
luglio 1962 n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12
aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no
ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e
rimpatriati).
Questa legge nell'art. 1 estendeva ai cittadini italiani residenti
nel territorio nazionale, colpiti da silicosi, associata o no ad
altre forme polmonari e contratta nelle miniere di carbone del
Belgio, e non indennizzati ai sensi della legislazione belga, le
prestazioni di carattere economico, sanitario e assistenziale
previste dalla legislazione italiana. Il successivo art. 4, ora
impugnato, stabiliva che "il periodo massimo di indennizzabilità"
era "fissato in 15 anni dalla data di abbandono della lavorazione
morbigena".
Il Tribunale osservava che nel caso di specie, rspinta dal Pretore
la domamda di Pedersoli, in grado d'appello l'Inail aveva eccepito
l'inutile decorso del termine quindicennale suddetto, e che
l'eccezione non poteva essere superata attraverso l'applicazione
della sentenza di questa Corte n. 54 del 1981.
Infatti, allo scopo di eliminare la disparità di trattamento tra
lavoratori ammalatisi di silicosi in Italia, non soggetti ad alcun
termine per l'indennizzo da parte dell'Inail (tabella n. 8 allegata
al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, recante il testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), ed i lavoratori ammalatisi
in Belgio, soggetti al termine di quindici anni ai sensi della
tabella allegata al d.P.R. 20 marzo 1956 n. 648, richiamata dall'art.
293 del testo unico cit., la detta sentenza di questa Corte aveva
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 293 cit.
limitatamente al richiamo alla tabella ora ricordata.
Ad avviso del collegio rimettente, tale pronuncia non era stata
tuttavia sufficiente ad eliminare la soggezione del diritto de quo al
termine quindicennale che, pur dopo la caducazione parziale dell'art.
293 cit., continuava ad essere previsto dall'art. 4 della legge n.
1115 del 1962, come risultava anche dalla giurisprudenza della Corte
di cassazione, e in particolare dalla sentenza 14 luglio 1987 n.
6159.
Tutto ciò esposto, il Tribunale sollevava la questione di
legittimità costituzionale "considerato che l'art. 4 della legge n.
1115 del 1962 non è mai stato dichiarato incostituzionale, anche se
la ratio della citata sentenza n. 54 del 1981 porta a considerarlo
tale". Precisamente il giudice rimettente riteneva che la norma
impugnata discriminasse ingiustificatamente i lavoratori ammalatisi
in Belgio e che contrastasse con la libertà di emigrazione (art. 35,
quarto comma, Cost.) e col diritto alla previdenza sociale (art. 38
Cost.).
2. - Si costituiva l'Inail, che chiedeva dichiararsi
l'inammissibilità della questione, irrilevante nel giudizio a quo,
in cui l'impugnato art. 4 della legge n. 1115 del 1962 non poteva
trovare applicazione, sia perché esso concerneva la costituzione ex
novo della rendita per silicosi, e non, come nella specie, la
revisione della rendita già esistente, sia perché in ogni caso esso
doveva ritenersi implicitamente abrogato per effetto della ricordata
sentenza di questa Corte n. 54 del 1981. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata dal
Tribunale di Brescia, ha per oggetto l'art. 4 della legge 27 luglio
1962 n. 1115, il quale, in materia di benefici previdenziali a favore
di lavoratori italiani rimpatriati ed affetti da silicosi contratta
nelle miniere di carbone del Belgio, stabilisce che "il periodo
massimo di indennizzabilità è fissato in quindici anni dalla data
di abbandono della lavorazione morbigena". Si premette nell'ordinanza
di rimessione che i lavoratori ammalatisi di silicosi in Italia non
sono soggetti al detto termine per ottenere la rendita per
invalidità professionale, in quanto, come già è stato osservato da
questa Corte (sentenza n. 54 del 1981), nella tabella n. 8 allegata
al t.u. 30 giugno 1965 n. 1124, concernente le "lavorazioni per le
quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e
l'asbestosi", non è previsto alcun limite temporale in proposito.
Di conseguenza da parte del giudice a quo si esprime il dubbio che
la norma impugnata determini un'ingiustificata disparità di
trattamento tra lavoratori ammalatisi in Belgio e quelli ammalatisi
in patria, ledendo il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), la
libertà d'emigrazione (art. 35, quarto comma, Cost.) ed il diritto
alla previdenza sociale (art. 38 Cost.).
2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità
della questione, dedotta dalla difesa dell'INAIL nell'assunto che la
norma impugnata dovrebbe ritenersi non più sussistente
nell'ordinamento, giacché con la sentenza n. 54 del 1981 cit. questa
Corte aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale della
limitazione quindicennale in questione, onde il giudice a quo,
rettamente esercitando il proprio potere interpretativo, avrebbe
dovuto ritenere "implicitamente abrogato" l'art. 4 della legge n.
1115 del 1962, ora impugnato.
Ricorda al riguardo la Corte che con la citata sentenza, essendosi
ritenuta irragionevolmente discriminatrice tale limitazione per i
lavoratori che avessero contratto l'infermità in Belgio, fu
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 293, comma
primo, del t.u. n. 1124 del 1965, limitatamente alle parole "nonché
la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956 n. 648", ossia soltanto per la parte in cui esso
richiamava tale tabella dalla quale risultava appunto il termine
quindicennale in questione. Detta pronuncia di incostituzionalità
non fu estesa all'art. 4 della legge n. 1115 del 1962, ora impugnato,
nel quale il periodo massimo di indennizzabilità non viene stabilito
per relationem, bensì direttamente.
La tesi, sostenuta dall'INAIL, secondo cui l'art. 4 dovrebbe
ritenersi implicitamente compreso nella precedente pronuncia di
incostituzionalità, non può essere condivisa, poiché le sentenze
che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una o più norme
non si estendono a quelle che non siano in esse esplicitamente
menzionate, il che per argumentum si desume anche dall'art. 27 della
legge n. 87 del 1953, che prevede la possibilità di estendere la
pronuncia di incostituzionalità a norme non espressamente impugnate.
Da ciò la conseguenza che, quando la Corte non abbia fatto espresso
uso di tale potere rispetto a norme analoghe o connesse (come nel
caso della sentenza richiamata), le norme che non siano formalmente
comprese nella dichiarazione di illegittimità costituzionale debbono
considerarsi ancora vigenti, ancorché rispetto ad esse siano
ravvisabili gli stessi vizi di incostituzionalità.
3. - Va disattesa anche l'altra eccezione di inammissibilità
della questione, sollevata dall'INAIL nell'assunto
dell'inapplicabilità della norma impugnata al caso di specie perché
la norma stessa, disponendo un "periodo massimo d'indennizzabilità",
si riferirebbe soltanto al caso in cui il lavoratore chieda per la
prima volta il riconoscimento della malattia e non anche quando
chieda la semplice revisione della rendita già conseguita.
In proposito va osservato che, una volta che il giudice a quo
abbia ritenuto di dover fare applicazione della norma, il controllo
sull'ammissibilità della questione potrebbe far disattendere la
premessa interpretativa solo quando questa dovesse risultare
palesemente arbitraria, e cioè in caso di "assoluta reciproca
estraneità" fra oggetto della questione e oggetto del giudizio di
provenienza (sent. n. 67 del 1985) o quando l'interpretazione offerta
dovesse risultare del tutto non plausibile, il che non si verifica
nel caso di specie. Diversamente la Corte verrebbe ad occuparsi di
problemi di definizione della fattispecie concreta e di
individuazione della (o delle) disposizioni che la regolano, la cui
risoluzione compete al giudice rimettente (sent. n. 168 del 1987).
4. - Nel merito la questione è fondata.
Come risulta da quanto precede, ricorre, relativamente alla norma
impugnata, la medesima ratio decidendi, su cui si è basata la
richiamata sentenza n. 54 del 1981, ai fini della dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'art. 293, comma primo, del t.u. n.
1124 del 1965, che - come si è detto - indirettamente disponeva, ai
fini dell'indennizzabilità per i lavoratori affetti da una
pneumopatia professionale contratta nelle miniere del Belgio, che la
malattia dovesse manifestarsi e denunziarsi entro quindici anni
dall'abbandono della lavorazione morbigena. Poiché l'allora
riscontrata irragionevolezza della disparità di trattamento rispetto
ai lavoratori ammalatisi in Italia è ravvisabile anche relativamente
alla norma ora impugnata, di questa va parimenti dichiarata
l'illegittimità costituzionale.
Si ricorda, del resto, che, quanto alle tecnopatie diverse dalla
silicosi e dall'asbestosi, la giurisprudenza di questa Corte ha già
profondamente innovato il sistema dei requisiti temporali
appartenenti alla fattispecie costitutiva del diritto, sia superando
la cosiddetta "presunzione tabellare" (sent. n. 178 del 1988), sia
escludendo che una denunzia tardiva possa privare automaticamente
dell'indennizzo il lavoratore la cui malattia si sia manifestata
entro i termini tabellari (sent. n. 206 del 1988).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27
luglio 1962 n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12
aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no
ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e
rimpatriati).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:436 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte