Sentenza n. 436/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 52Riscossione imposte sul reddito
- art. 1legge 337/1998
- art. 58Riscossione imposte sul reddito
- art. 52legge 337/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 58, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo
modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino
della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) (recte: art. 52,
secondo comma, lettera b) del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo
anteriore alla sostituzione disposta dal d.lgs. n. 46 del 1999),
promossi con due ordinanze emesse il 19 dicembre 2000 dal Tribunale
di Cassino, rispettivamente iscritte ai numeri 164 e 165 del registro
ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11, 1a serie speciale, dell'anno 2001, nonché nel giudizio di
legittimità costituzionale dello stesso art. 58, nel testo
modificato dal suddetto d.lgs., promosso dal Tribunale di Cassino con
ordinanza emessa il 19 dicembre 2000, iscritta al n. 166 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con l'ordinanza iscritta al n. di ruolo 164 del 2001,
pronunciata il 19 dicembre 2000, il Tribunale di Cassino, in
composizione monocratica ed in funzione di giudice istruttore, nel
corso di un procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione,
introdotto, con ricorso del 10 dicembre 1998, da Silvana Valerio
avverso l'esecuzione forzata esattoriale mobiliare promossa dal
Servizio di riscossione tributi della Provincia di Frosinone, gestito
dalla Banca di Roma S.p.a., a carico del coniuge dell'opponente, per
un "debito erariale connesso alla sua attività imprenditoriale
esclusiva" ha sollevato, secondo il tenore formale del dispositivo
dell'ordinanza, questione di legittimità costituzionale dell'art. 58
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo
risultante dalla sostituzione dell'intero titolo II (artt. da 45 a
90) di tale d.P.R., disposta dall'art. 16 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,
n. 337), nella parte in cui non darebbe "rilievo", a favore del
coniuge, alla presunzione di esistenza della comunione legale sui
beni mobili che si trovano nella casa coniugale, in sede di
opposizione di terzo del coniuge all'esecuzione esattoriale, promossa
per un debito esclusivo dell'altro coniuge.
In base al tenore della motivazione dell'ordinanza, tuttavia, la
questione risulta espressamente sollevata con riferimento all'art. 52
del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore all'indicata
sostituzione.
Secondo quanto riferisce il rimettente, l'opponente ha dedotto
che, essendo avvenuto il pignoramento nella casa coniugale, i beni
quivi rinvenuti dovevano ritenersi ricadenti nella comunione legale
fra i coniugi, di modo che, per un verso sussisteva la sua
legittimazione alla proposizione dell'opposizione quale
comproprietario, per altro verso il suo diritto di eccepire il
mancato ricorso alla procedura di cui all'art. 599 del codice di
procedura civile per l'espropriazione dei beni indivisi. L'opposta ha
eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria, per non essere ammissibile - "alla stregua dell'art. 52
d.P.R. n. 602/1973" - l'opposizione del coniuge in caso di beni
mobili pignorati nella casa del debitore e per essere ammissibile
soltanto, a norma dell'art. 53 dello stesso d.P.R., un'opposizione in
via amministrativa alla Direzione regionale delle entrate, nel mentre
la prova dell'appartenenza era comunque soggetta ai limiti
dell'art. 65 del medesimo d.P.R.
Sulla base di tale premessa, il rimettente osserva che la
controversia - in forza del principio tempus regit actum - non può
essere decisa alla stregua delle modificazioni apportate al d.P.R.
n. 602 del 1973 dal d.lgs. n. 46 del 1999 e, quindi, con
l'applicazione dell'art. 58 di detto d.P.R., ma deve essere decisa -
donde il segnalato contrasto fra dispositivo e motivazione - in base
all'art. 52 vecchio testo del d.P.R., il quale, in forza degli
interventi della Corte costituzionale, prevedeva con circostanziata
casistica l'ammissibilità dell'opposizione di terzo da parte del
coniuge.
Dopo avere assunto l'infondatezza dell'eccezione dell'opposta in
ordine all'applicabilità dell'art. 65 del d.P.R. n. 602 vecchio
testo, sostenendo che tale norma concerneva solo l'attività
dell'ufficiale di riscossione e non riguardava invece il giudizio del
giudice dell'esecuzione investito di un'opposizione di terzo, il
rimettente affronta il problema della possibilità di far valere con
l'opposizione di terzo la situazione di comproprietà sui beni
pignorati e, pur risolvendo positivamente il quesito, sostiene che
tale interpretazione "non consentirebbe perciò di accogliere
l'opposizione, in quanto il coniuge può proporre l'opposizione ex
art. 619 c.p.c. solo nel caso di beni dotali".
Secondo il rimettente, non sarebbe conforme a Costituzione che la
comunione legale non assuma "rilievo" anche nei riguardi del "credito
erariale" in quanto la ratio della previsione, da parte della riforma
del diritto di famiglia, "di presumere la comunione legale come
regime ordinario", in difetto di espressa volontà contraria,
risulterebbe funzionale all'assicurazione al coniuge di una posizione
soggettiva "da tutelare anche contro le aggressioni esecutive da
parte dei creditori dell'altro coniuge".
In tale ottica, l'opposizione di terzo sarebbe lo strumento
idoneo a salvaguardare la posizione del coniuge non debitore e la
presunzione di comunione costituirebbe "essa stessa ostacolo
all'espropriazione forzata, stante l'unanime riconoscimento da parte
della giurisprudenza di legittimità dell'opponibilità della
comunione a terzi".
Inoltre, poiché il potere sulla casa coniugale apparterrebbe ad
entrambi i coniugi ed ognuno di essi avrebbe lo ius prohibendi
sarebbe "conseguenziale quindi ammettere che anche i beni in essa
contenuti debbano presumersi, salvo prova contraria, di pertinenza di
ambedue i coniugi". E pertanto "affrontare la presunzione legale ex
legge n. 151/1975 con la presunzione di proprietà esclusiva del
coniuge escusso sui beni staggiti nella casa coniugale ex art. 52
cit. crea una discrasia del sistema normativa di tutta evidenza".
Dopo questa affermazione, il rimettente sostiene che la
presunzione di comunione comporterebbe a carico del creditore
procedente l'onere della prova contraria e, quindi, della sussistenza
della "proprietà assoluta del debitore sui beni staggiti o procedere
ex art. 599 c.p.c.".
Infine il rimettente rileva che il "difetto di coordinamento fra
la legge n. 151 del 1975 e l'art. 52 del d.P.R. n. 602 del 1973" non
sarebbe stato eliminato nemmeno con le modifiche apportate dal d.lgs.
n. 46 del 1999 "poiché il nuovo art. 58, pur avendo modificato
alcuni aspetti, ha lasciato irrisolto il problema".
Non resterebbe, dunque, che sottoporre a giudizio di
costituzionalità l'art. 52.
La relativa questione sarebbe rilevante perché il rimettente
"potrebbe solo rigettare l'opposizione, non essendo possibile diversa
interpretazione della norma ridetta, se non quella di limitare
l'opposizione ai beni dotali".
Il rimettente motiva la non manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'esclusione del rilievo
della presunzione legale fra coniugi, ravvisando un contrasto: 1) con
l'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento "con
l'analoga situazione del coniuge in comunione del fallito che, alla
stregua dell'interpretazione offerta all'art. 70 legge fall. da
Cass., Sez. I, 29 dicembre 1995 n. 13149 - sarebbe favorito"; 2) con
l'art. 29 della Costituzione, per la lesione del principio della pari
dignità ed eguaglianza fra i coniugi nell'ambito della famiglia, che
potrebbe subire limitazioni solo a garanzia dell'unità familiare; 3)
con l'art. 31 della Costituzione, perché sarebbe aggravato
l'adempimento dei compiti familiari per il coniuge in comunione; 4)
con gli artt. 41 e 47 della Costituzione, in quanto sarebbe precluso
al coniuge di sottrarre al creditore esclusivo dell'altro coniuge "il
frutto del proprio lavoro, del proprio impegno economico, negando la
presunzione di apporto paritario".
2. - La stessa questione è stata proposta dal Tribunale di
Cassino, in composizione monocratica ed in funzione di giudice
istruttore - sulla base di una motivazione identica e con il medesimo
contrasto fra motivazione e dispositivo - con l'ordinanza iscritta al
n. di ruolo 165 del 2001, che risulta pronunciata sempre il
19 dicembre 2000, in un procedimento di opposizione di terzo
all'esecuzione, introdotto - con ricorso del 17 dicembre 1998 - da
Antonio Marrone avverso l'esecuzione forzata esattoriale mobiliare,
promossa dal Servizio di Riscossione tributi della Provincia di
Frosinone, sportello di Cassino, gestito dalla Banca di Roma S.p.a.,
a carico del coniuge dell'opponente per un (non meglio precisato
nell'ordinanza di rimessione) "debito erariale connesso alla sua
attività imprenditoriale esclusiva".
Anche le difese delle parti del procedimento sono state le stesse
di cui si riferisce nell'ordinanza n. 164 del 2001.
3. - Con l'ordinanza n. 166 del 2001, anch'essa pronunciata il
19 dicembre 2000, lo stesso Tribunale di Cassino, in composizione
monocratica, ma questa volta in funzione di giudice dell'esecuzione,
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58
del d.P.R. n. 602 del 1973, nel corso di un procedimento di
opposizione di terzo all'esecuzione, introdotto da Antonio Marrone
avverso l'esecuzione forzata esattoriale mobiliare promossa dal
Servizio di riscossione tributi della Provincia di Frosinone, gestito
dalla Banca di Roma S.p.a., a carico del coniuge dell'opponente per
un (non meglio precisato nell'ordinanza di rimessione) "debito
erariale connesso alla sua attività imprenditoriale esclusiva".
Anche in tal caso le difese delle parti del procedimento sono le
stesse di cui alle altre due ordinanze.
La motivazione di tale ordinanza si differenzia da quella delle
altre due: a) perché il rimettente questa volta enuncia, sempre
invocando il principio tempus regit actum che l'opposizione
dev'essere decisa in base al regime dell'art. 58 del d.P.R. n. 602
del 1973, nel testo risultante dopo il d.lgs. n. 46 del 1999, che non
escluderebbe più l'ammissibilità dell'opposizione di terzo del
coniuge, ma porrebbe solo limiti ai mezzi di prova deducibili per
dimostrare la proprietà; b) per l'espressa affermazione -
sull'assunto, già contenuto anche nelle altre due ordinanze, secondo
cui anche la comproprietà sarebbe situazione deducibile dal terzo
opponente ex art. 58 - che, pur ammessa tale deducibilità,
l'opposizione non potrebbe essere accolta, "in quanto il coniuge in
comunione dovrebbe comunque dimostrare la comproprietà con i
documenti richiesti dall'art. 58 cit."; c) per l'espressa
affermazione che l'art. 58 del d.P.R. n. 602 del 1973 nel nuovo testo
avrebbe escluso la rilevanza della presunzione legale di comunione;
d) per il fatto che la motivazione della lesione dei parametri
costituzionali è ad esso riferita.
4. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato,
sostenendo l'inammissibilità ed infondatezza della questione.
Con memorie di identico contenuto depositate nell'imminenza della
camera di consiglio, l'Avvocatura, dopo aver identificato la
questione proposta dalle ordinanze riferendola alla mancata
previsione, da parte dell'art. 58 del d.P.R. n. 602 del 1973,
"dell'opposizione di terzo per il caso di eccezione di comunione
legale" ha osservato che il dubbio di costituzionalità non avrebbe
fondamento, perché l'esclusione di simile previsione sarebbe stata
voluta dal legislatore per evitare che possano essere sottratti al
pignoramento beni comunque rientranti nella proprietà del
contribuente moroso ed in considerazione dell'impossibilità per
l'ufficiale giudiziario di "formulare interpretazioni di diritto e
sottili distinzioni" all'atto dell'esecuzione del pignoramento. Per
tali ragioni, mentre sarebbero stati plausibili i limiti posti da
questa Corte all'esclusione dell'opposizione di terzo con riferimento
al previgente art. 52 del d.P.R. n. 602 del 1973, altrettanto non
potrebbe dirsi per i beni rientranti nella comunione legale. In ogni
caso, per essi potrebbe trovare applicazione l'art. 599 c.p.c., "a
condizione, però, che i beni facenti parte della comunione siano
acquistati in data anteriore al verificarsi del presupposto al quale
si collega il rapporto obbligatorio tributario". Considerato in diritto
1. - Le tre ordinanze in epigrafe propongono, per quanto emerge
dai dispositivi, una stessa questione di legittimità costituzionale,
relativa all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito) - nel testo risultante dalla sostituzione
dell'intero titolo II (artt. da 45 a 90) di tale d.P.R. ad opera
dell'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
(Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) - nella parte in
cui, in violazione degli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 della Costituzione,
non darebbe "rilievo" alla presunzione di esistenza della comunione
legale sui beni mobili che si trovano nella casa coniugale, in caso
di opposizione di terzo, proposta dal coniuge in regime di comunione
avverso l'esecuzione forzata mobiliare esattoriale, promossa sui beni
esistenti nella casa coniugale, a carico dell'altro coniuge, per un
debito del quale quest'ultimo deve rispondere in via esclusiva.
Tuttavia - mentre dalla motivazione dell'ordinanza n. 166 risulta
che il tenore del dispositivo è con essa perfettamente congruente,
in quanto il rimettente afferma che nel giudizio a quo è applicabile
proprio l'art. 58 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo sostituito
dal d.lgs. n. 46 del 1999 - invece la motivazione delle ordinanze
n. 164 e n. 165 evidenzia come il rimettente abbia inteso invece
impugnare l'art. 52 del medesimo d.P.R., nel testo anteriore alla
sostituzione disposta dal d.lgs. n. 46 del 1999, sull'esplicita
premessa che tale norma e non l'art. 58, nel testo risultante dal
d.lgs. n. 46 del 1999, sia ratione temporis applicabile nei due
giudizi.
Si può pertanto ritenere che l'indicazione dell'art. 58 nel
dispositivo delle ordinanze n. 164 e n. 165 sia frutto di un mero
lapsus calami, e che le due citate ordinanze abbiano inteso impugnare
invece l'art. 52 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore alle
sostituzioni introdotte dal d.lgs. n. 46 del 1999.
A tale conclusione induce anche il rilievo che nella successione
fra le due norme - conseguente alla sostituzione dell'intero titolo
II del d.P.R. del 1973, disposta dal d.lgs. del 1999 - la disciplina
dell'opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale, prima contenuta
nell'art. 52, che ne individuava i limiti di ammissibilità, è stata
trasposta, con talune modificazioni, nel nuovo testo dell'art. 58.
2. - Poiché la questione proposta dalle tre ordinanze, pur nella
diversità delle norme formalmente impugnate, è identica nei suoi
termini sostanziali, i giudizi possono senz'altro essere riuniti.
3. - In materia di opposizione di terzo all'esecuzione
esattoriale proposta dal coniuge del contribuente, il testo
originario dell'art. 52 del d.P.R. n. 602 del 1973, che riproduceva
nella sostanza l'art. 207 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, era
stato, da ultimo, modificato dall'art. 5, comma 4, lettera b-bis)
(introdotto in sede di conversione), del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria
e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per
l'anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1997, n. 30.
Nella formulazione conseguente a tale intervento - che recepì i
contenuti delle sentenze di questa Corte n. 444 del 1995, n. 358 del
1994 e n. 415 del 1996 - il secondo comma dell'art. 52 stabiliva tra
l'altro, alla lettera b) che l'opposizione di terzo all'esecuzione
esattoriale non poteva essere proposta dal coniuge del contribuente o
dei coobbligati "per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di
abitazione del debitore o del coobbligato e negli altri luoghi a loro
appartenenti, sempre che non si tratti di beni costituiti in dote
ovvero dimostrino la proprietà acquisita con atto pubblico o
scrittura privata di data certa o per atto di donazione anteriori
alla presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di
accertamento".
A seguito della sostituzione dell'intero titolo II (articoli da
45 a 90) del d.P.R. n. 602 del 1973 disposta dall'art. 16 del d.lgs.
n. 46 del 1999, l'opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale
proposta dal coniuge del contribuente risulta ora disciplinata dal
nuovo testo dell'art. 58, che ammette in generale (al terzo comma) la
legittimazione del coniuge all'opposizione di terzo all'esecuzione
esattoriale, precisando che egli, "per quanto riguarda i beni mobili
pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del
coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti" può dimostrare
la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture
private di data certa, anteriore alla presentazione della
dichiarazione, se prevista e presentata, o altrimenti al momento
della violazione da cui deriva l'iscrizione a ruolo, o, in ulteriore
subordine, al momento in cui si è verificato il presupposto
dell'iscrizione a ruolo.
4. - Le ordinanze n. 164 e n. 165 riferiscono la questione di
legittimità costituzionale al testo dell'art. 52 anteriore al d.lgs.
n. 46 del 1999 e, quindi, a quello risultante dalle modifiche di cui
al decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, in legge n. 30 del
1997, mentre l'ordinanza n. 166 la riferisce invece al testo
dell'art. 58 risultante dalle sostituzioni operate dal d.lgs. n. 46
del 1999.
Ma, nella sostanza, tutti i giudici rimettenti affermano che la
normativa impugnata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 29, 31,
41 e 47 Cost., in quanto non darebbe "rilievo" alla situazione di
comunione legale tra i coniugi, e non consentirebbe al coniuge
opponente di limitarsi a dedurre che i beni devono presumersi oggetto
di comunione legale, con il conseguente onere per il creditore
procedente di dimostrare il contrario, al fine di assoggettare a
pignoramento i beni nella loro integralità.
5. - La questione non è fondata per erroneità del presupposto
interpretativo.
Le tre ordinanze muovono dalla premessa secondo cui esisterebbe
nell'ordinamento una presunzione di appartenenza alla comunione
legale dei beni presenti nella casa coniugale, onde ciascun coniuge
potrebbe opporre tale presunzione ai terzi estranei alla comunione.
Peraltro, i rimettenti non esplicitano in alcun modo il dato
normativo - evidentemente riconducibile all'art. 2729 del codice
civile - da cui dovrebbe desumersi una simile presunzione, se si
esclude il riferimento all'esistenza nell'ordinamento di un'asserita
"scelta di presumere la comunione come regime ordinario, statuendo la
necessità dell'espressa volontà contraria" probabilmente desunta
dall'art. 159 cod. civ..
Quella scelta è però del tutto estranea all'istituto della
presunzione, ed esprime soltanto la volontà legislativa, in difetto
di contraria manifestazione dell'autonomia privata dei coniugi, di
assoggettare il loro regime patrimoniale alla comunione legale. Essa
non implica che, alla stregua del fenomeno descritto dall'art. 2729
cod. civ., per ciò solo sussista una presunzione legale di
appartenenza alla comunione dei beni siti nella casa di coniugi in
comunione.
Si può quindi escludere che esista una previsione normativa
dalla quale sia dato, anche indirettamente, desumere siffatta
presunzione legale.
Può, del resto, rilevarsi che l'art. 219, secondo comma, cod.
civ. - il quale, nel regime patrimoniale della famiglia, prevede una
presunzione di appartenenza ai coniugi dei beni in comunione
indivisa, ed è ritenuto applicabile anche al di fuori del regime di
separazione dei beni - opera, secondo l'interpretazione
giurisprudenziale, nei soli rapporti fra i coniugi e non anche in
quelli fra essi (o uno di essi) ed i terzi.
Conseguentemente, sia la questione posta dalle ordinanze n. 164 e
n. 165, sia quella posta dall'ordinanza n. 166 - in quanto formulate
sulla base di un presupposto interpretativo erroneo - devono
ritenersi infondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), nel testo anteriore alla
sostituzione disposta dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
(Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), sollevata dal
Tribunale di Cassino, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 41 e 47
della Costituzione, con le ordinanze iscritte ai numeri di ruolo 164
e 165 del 2001, indicate in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 58, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo sostituito dal
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sollevata dal Tribunale
di Cassino, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 della
Costituzione, con l'ordinanza iscritta al numero di ruolo 166 del
2001, indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:436 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte