Corte costituzionale

Ordinanza n. 437/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1997 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis della

legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento

del matrimonio), introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n.

74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1996 dal

pretore di Messina nel procedimento di esecuzione promosso da Grasso

Domenica contro Pagano Nicola ed altra, iscritta al n. 1267 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Ritenuto che nel corso di un procedimento esecutivo, promosso da un

coniuge titolare di assegno di divorzio, per ottenere, in forza del

decreto pronunciato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto,

l'attribuzione del quaranta per cento dell'indennità di fine

rapporto percepita dall'altro coniuge, il pretore di Messina ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 38 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis della legge

1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio);

che, ad avviso del remittente, la norma in esame si porrebbe in

contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di

trattamento di situazioni sostanzialmente omogenee, (recte per la

identità di trattamento di situazioni diverse) che deriva dalla

commisurazione fissa dell'indennità agli anni in cui il rapporto è

coinciso con il matrimonio, anche quando, nel periodo di separazione

dei coniugi, non vi sia stato contributo alla conduzione familiare e

alla formazione del patrimonio comune; b) con l'art. 29 della

Costituzione, in quanto l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,

sulla quale è ordinato il matrimonio, verrebbe meno a causa degli

oneri economici gravanti sull'obbligato, che è privato delle somme

accantonate a fini previdenziali durante tutto il periodo di

svolgimento dell'attività lavorativa, sì da divenire la parte più

debole; c) con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in

quanto la distrazione a favore del coniuge della quota percentuale

dell'indennità di fine rapporto, correlata a tutta la durata del

matrimonio, fino al passaggio in giudicato della sentenza di

divorzio, determinerebbe un sacrificio dei diritti previdenziali dei

lavoratori.

Considerato che la questione di costituzionalità è stata

sollevata in un procedimento esecutivo intrapreso per chiedere

l'attuazione del decreto con il quale il Tribunale di Pozzo di Gotto

ha riconosciuto il diritto del coniuge titolare di assegno di

divorzio ad una quota pari al quaranta per cento dell'indennità di

fine rapporto percepita dall'altro coniuge e riferita agli anni in

cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;

che la norma censurata aveva già trovato definitiva applicazione

nel procedimento innanzi al detto Tribunale ed era quindi in tale

sede che avrebbe potuto essere sollevata la relativa questione di

legittimità costituzionale;

che nel giudizio a quo si appalesa del tutto irrilevante la

questione prospettata dal remittente, la quale deve pertanto essere

dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12-bis della legge 1 dicembre

1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 38 della Costituzione,

dal pretore di Messina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:437 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte