Sentenza n. 439/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/12/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 384/1992
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 5legge 155/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e
2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure
urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego,
nonché disposizioni fiscali), promossi con n. 3 ordinanze emesse il
18 febbraio 1994 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per
la Regione Toscana, iscritte ai nn. 279, 280 e 281 del registro
ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Investita dai ricorsi di tre insegnanti di ruolo avverso
altrettanti decreti del provveditorato agli studi che ne dispongono
il collocamento a riposo, per dimissioni volontarie, a decorrere dal
1 settembre 1993, ma con differimento della corresponsione della
pensione al successivo 1 gennaio 1994, la Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione Toscana, con tre ordinanze di analogo
tenore emesse il 18 febbraio 1994, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza,
di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali),
convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,
nella parte in cui differisce fino al 1 gennaio 1994 la
corresponsione del trattamento pensionistico per il personale
scolastico collocato a riposo, per dimissioni, dal 1 settembre 1993.
La norma denunziata sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36
della Costituzione, perché non considera la peculiarità del
personale della scuola, il quale è necessariamente collocato a
riposo dal 1 settembre di ogni anno (art. 10 del decreto-legge 6
novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27
dicembre 1989, n. 417); e appare anche in contrasto con l'art. 38
della Costituzione, perché priva i dipendenti della scuola collocati
a riposo per dimissioni dal 1 settembre 1993, dello stipendio e della
pensione per quattro mesi, sottraendo loro quel minimo indispensabile
per provvedere ai bisogni essenziali della vita.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
sostenendo l'infondatezza della questione alla luce dell'esigenza
preminente di contenere la spesa pubblica e di assicurare
l'equilibrio del bilancio statale, nonché in base alla
considerazione che la sospensione dei trattamenti pensionistici
concerne esclusivamente quei lavoratori, pubblici e privati, che
hanno deciso la volontaria interruzione dell'attività lavorativa,
potendo optare anche gli insegnanti, come gli altri pubblici
impiegati, per la prosecuzione del rapporto di impiego. Né vale
eccepire - si soggiunge - la specificità di detto personale, la cui
cessazione dal servizio è temporalmente vincolata all'inizio
dell'anno scolastico, dato che il decreto-legge 22 maggio 1993, n.
155, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
243, ha ristabilito il diritto alla pensione, con decorrenza dal 1
settembre 1993, ove la vacanza conseguente alla cessazione dal
servizio sia coperta da personale soprannumerario. Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione
Toscana, solleva questione di legittimità costituzionale, alla luce
degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dell'art. 1, commi 1 e
2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte
in cui differisce fino al 1 gennaio 1994 la corresponsione del
trattamento pensionistico di anzianità per i dipendenti della scuola
collocati a riposo, per dimissioni, dal 1 settembre 1993.
Nelle tre ordinanze, di identico tenore, emesse dal Collegio, si
osserva che per detto personale vale la regola del collocamento a
riposo dal 1 settembre di ogni anno, ex art. 10 del decreto-legge 6
novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27
dicembre 1989, n. 417; l'applicazione del decreto-legge n. 384,
citato, determinerebbe, quindi, una situazione irrazionale, in
lesione del principio introdotto dall'art. 3 della Costituzione. Si
denunzia, altresì, la violazione degli artt. 36 e 38 della
Costituzione nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di
questa Corte (cfr. sentt. nn. 204 del 1992, 566 del 1989, 169 e 31
del 1987, 288 del 1983).
2. - Il decreto-legge n. 384 del 1992 muove dall'esigenza di
fronteggiare la "grave situazione economica e finanziaria" - come
risulta, eloquentemente, dal preambolo - adottando misure per il
contenimento della spesa nei settori della previdenza, della sanità
e del pubblico impiego, nonché incrementando le entrate di natura
fiscale e tributaria. Fra tali provvedimenti, vi è il differimento,
fino al 1 gennaio 1994, della corresponsione della pensione
d'anzianità per i soggetti che al 31 dicembre 1992 possedevano i
requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti (art. 1, specialmente
il comma 2-quinquies).
Sulla ratio del decreto-legge insiste l'Avvocatura generale dello
Stato, che - per giustificare la norma denunziata e, quindi, il
sacrificio di situazioni soggettive, pur se tutelate dalla
legislazione vigente - fa leva sull'esigenza preminente di contenere
la spesa pubblica e di assicurare l'equilibrio del bilancio statale.
Va però considerato che non viene all'esame della Corte, in
questo caso, la razionalità intrinseca dell'intervento di "blocco"
delle pensioni di anzianità dal settembre 1992, ma la questione, ben
più circoscritta, della posizione giuridica del personale della
scuola, per il quale la legislazione contempla un meccanismo
specifico per l'accettazione delle dimissioni, che hanno effetto dal
1 settembre in ragione della necessaria continuità di prestazioni
durante l'anno scolastico (ove siano presentate dopo il 31 marzo di
un determinato anno scolastico, ma prima dell'inizio di quello
successivo, le dimissioni hanno effetto dal 1 settembre dell'anno che
segue: art. 10, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 357 del 1989,
convertito nella legge n. 417 del 1989). Si tratta, com'è evidente,
di una sequenza procedurale che limita la libera determinazione degli
interessati, e trova il proprio fondamento nell'esigenza di regolare
il funzionamento degli apparati scolastici, evitando disfunzioni e
discontinuità che finirebbero per vulnerare, in questo delicato
settore dell'amministrazione pubblica, il canone di buon andamento di
cui all'art. 97 della Costituzione.
In base a tali dati normativi, appare innegabile che l'applicazione
al personale della scuola di quanto disposto dal decreto-legge n. 384
del 1992 genera una grave irrazionalità: il differimento al 1
gennaio 1994 dell'"accesso alla pensione" (per adoperare la
terminologia del decreto-legge: art. 1, comma 2-quinquies) mal si
combina con l'ordinamento scolastico, con la conseguenza di recare
una lesione del tutto ingiustificata al personale della scuola,
soggetto, com'è, a un regime specifico per l'accettazione delle
dimissioni volontarie.
La norma denunziata va dunque dichiarata illegittima, per
violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui
differisce, fino al 1 gennaio 1994, la corresponsione della pensione
per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal
1 settembre 1993. Restano assorbite le censure mosse con riferimento
agli artt. 36 e 38 della Costituzione.
3. - Va aggiunto che lo stesso legislatore ha parzialmente
riconosciuto la peculiarità del personale della scuola e ha
disposto, pertanto, una deroga al "blocco", ammettendo, con l'art. 5,
comma 1- bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, l'accoglimento
delle domande di pensionamento con decorrenza 1 settembre 1993, a
condizione, però, che vi fosse soprannumero di docenti della stessa
materia e dello stesso ruolo provinciale, in modo tale da non
determinare vacanze di organico e conseguenti nuove assunzioni.
Il riferimento, presente nella norma ora richiamata, al 1
settembre 1993, è chiara testimonianza della particolarità che
segna l'ordinamento scolastico, dove le vicende del personale
riflettono necessariamente le scadenze proprie dell'anno scolastico.
Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1,
commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge n. 384, nei termini che si
sono precisati, devesi far discendere in via consequenziale, ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale del citato art. 5, comma 1- bis, del decreto-legge n.
155 del 1993, nella parte in cui limita l'accoglimento delle domande
di pensionamento, con decorrenza 1 settembre 1993, al soprannumero
dei docenti della stessa materia e dello stesso ruolo provinciale.
Quest'ultima norma, infatti, fa sistema con la disposizione
denunziata, dichiarata costituzionalmente illegittima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e
di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in
cui differisce, fino al 1 gennaio 1994, la corresponsione della
pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per
dimissioni, dal 1 settembre 1993;
Dichiara altresì in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale
dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155
(Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:439 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte