Corte costituzionale

Ordinanza n. 439/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, del

codice di procedura penale, promossi con n. 4 ordinanze emesse il 20

febbraio, il 16, il 26 ed il 23 marzo 1998 del tribunale per i

minorenni di Messina, rispettivamente iscritte ai nn. 299, 366, 435 e

489 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 18, 22, 25 e 27, prima serie speciale, dell'anno

1998;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con quattro ordinanze dal medesimo contenuto emesse -

rispettivamente il 20 febbraio 1998 (reg. ord. n. 299 del 1998), il

16 marzo 1998 (reg. ord. n. 366 del 1998), il 26 marzo 1998 (reg.

ord. n. 435 del 1998) ed il 23 marzo 1998 (reg. ord. n. 489 del 1998)

- nel corso di altrettanti dibattimenti penali, il tribunale per i

minorenni di Messina ha sollevato, in riferimento all'art. 25 della

Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43,

comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede che la rimessione del procedimento ad altro ufficio

giudiziario, nel caso in cui non sia possibile la sostituzione del

giudice astenuto o ricusato, sia del tutto eccezionale e non esclude

che tale rimessione possa essere sistematica e si verifichi in tutti

i processi nei quali si siano determinate incompatibilità a seguito

di provvedimenti relativi a misure cautelari personali;

che la disposizione denunciata, dopo aver previsto che il giudice

astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso

ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario (comma

1), stabilisce che, qualora tale sostituzione non sia possibile, il

procedimento sia rimesso al giudice egualmente competente per materia

che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello

individuato in base all'art. 11 dello stesso codice (comma 2);

che a seguito della estensione del regime delle incompatibilità

del giudice per effetto di dichiarazioni di illegittimità

costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. (sentenze n. 131 del 1996

e n. 311 del 1997), il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria

ha rimesso a quello di Messina numerosi procedimenti penali, con

imputazioni di rilevante gravità, ciò che contrasterebbe con il

principio del giudice naturale (art. 25 della Costituzione), giacché

l'imputato minorenne verrebbe giudicato fuori dal proprio contesto

socio-culturale; mentre, sotto altro profilo, l'imputato potrebbe

scegliere il giudice che ritenga più vantaggioso, chiedendo

strumentalmente il riesame delle misure cautelari per determinare

l'incompatibilità e, quindi, le condizioni per lo spostamento del

processo;

che la disposizione denunciata è diretta a far fronte, mediante

la rimessione del processo, a situazioni eccezionali; questo istituto

sarebbe stato applicato impropriamente nei casi sottoposti all'esame

del giudice rimettente, giacché i processi avrebbero potuto essere

celebrati dal tribunale per i minorenni di Reggio Calabria,

originariamente competente per territorio, integrando il collegio con

un giudice applicato o supplente, con una sostituzione che il

Presidente della Corte d'appello di Reggio Calabria avrebbe, invece,

immotivatamente ritenuto impossibile;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata;

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale

sollevate dal tribunale per i minorenni di Messina investono, tutte,

l'art. 43, comma 2, del codice di procedura penale ed hanno identico

contenuto, sicché possono essere decise con unica pronuncia;

che l'istituto della rimessione del procedimento ad altro ufficio

giudiziario, predeterminato con criteri obiettivi, quando si

verifichi la impossibilità di sostituire il giudice astenuto o

ricusato con altro magistrato dello stesso ufficio, è stato già

esaminato nella configurazione datane dalla disciplina anteriore

all'attuale codice (art. 70, ultimo comma, cod. proc. pen. del 1930),

che prevedeva un analogo spostamento del processo. È stato in quel

caso escluso un contrasto con l'art. 25, primo comma, della

Costituzione, giacché lo spostamento della competenza non è

demandato all'insindacabile discrezionalità di un organo

giudiziario, ma dipende necessariamente dall'accertamento obiettivo

di fatti ipotizzati dalla legge e mira ad assicurare la continuità e

l'efficienza della funzione giurisdizionale (sentenza n. 168 del

1976, ordinanza n. 132 del 1977);

che il tribunale per i minorenni di Messina denuncia

sostanzialmente la omessa applicazione, nei processi dei quali è

stato investito a seguito della rimessione disposta dal tribunale per

i minorenni di Reggio Calabria, delle norme dell'ordinamento

giudiziario sulla sostituzione del giudice astenuto o ricusato, la

cui osservanza avrebbe consentito di celebrare i dibattimenti nella

sede naturale, riservando alla rimessione il carattere proprio della

eccezionalità;

che le questioni hanno origine da una situazione prospettata come

patologica, mentre solo la corretta applicazione delle norme può

essere alla base dello scrutinio di legittimità costituzionale

(sentenze n. 40 del 1998 e n. 175 del 1997; ordinanza n. 255 del

1995); d'altra parte, la non corretta applicazione dell'art. 43 cod.

proc. pen., e delle norme relative alla sostituzione del giudice

impedito o ricusato, può essere verificata, secondo le regole del

processo penale (art. 28 cod. proc. pen.), mediante il conflitto di

competenza che può proporre alla Corte di cassazione lo stesso

giudice cui sia rimesso il procedimento;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, del

codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 25

della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Messina con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:439 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte