Corte costituzionale

Ordinanza n. 439/1999

Altra decisione · depositata il 01/12/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge

29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di

rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e

fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di

razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la

revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite

finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie),

promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1998 dal Tribunale di

Milano nel procedimento civile vertente tra G.F. e il Ministero delle

Finanze, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza del 2 aprile

1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni

tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di

smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché

disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al

Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e

delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni

tributarie), nella parte in cui, rinviando all'art. 67 del d.P.R. 28

gennaio 1988, n. 43 per la riscossione coattiva dell'imposta di

bollo, richiama indirettamente gli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

che, ad avviso del giudice rimettente, le norme impugnate

pregiudicherebbero il diritto di difesa del debitore, in quanto non

consentono al giudice di sospendere l'esecuzione dei ruoli

esattoriali relativi al pagamento dell'imposta di bollo e delle

relative soprattasse, in caso di contestazione del credito, senza che

la preclusione della tutela cautelare sia bilanciata da un meccanismo

di gradualità nella riscossione, analogo a quello previsto per le

principali imposte;

che il divieto di sospensione cautelare dell'esecuzione

determinerebbe inoltre un'ingiustificata disparità di trattamento

tra il contribuente assoggettato alla riscossione coattiva di tale

entrata, avente natura tributaria ma devoluta alla giurisdizione

dell'Autorità giudiziaria ordinaria, in quanto esclusa dall'elenco

delle imposte che l'art. 2 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546

attribuisce alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, ed il

contribuente tenuto al pagamento di queste ultime imposte, per le

quali l'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 riconosce espressamente

alle Commissioni il potere di sospendere l'esecuzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, che ha eccepito l'infondatezza della questione, sostenendo

che il rinvio al d.P.R. n. 602 del 1973 riguarderebbe soltanto il

procedimento di formazione dei ruoli, e non si estenderebbe agli

artt. 53 e 54, i quali si applicherebbero soltanto alla riscossione

delle imposte dirette, e che l'art. 16, comma 2 (recte: comma 3),

della legge n. 408 del 1990 avrebbe attribuito portata generale al

potere di sospensione dell'intendente di finanza, i cui provvedimenti

sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo.

Considerato che il giudice a quo dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 16, comma 3, della legge n. 408 del 1990,

nella parte in cui, prevedendo che alla riscossione coattiva

dell'imposta di bollo e della relativa soprattassa si provvede ai

sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 43 del 1988, rinvia indirettamente

agli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, i quali escludono la

proponibilità delle opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618

del codice di procedura civile ed attribuiscono il potere di

sospendere l'esecuzione in via esclusiva all'intendente di finanza;

che, successivamente alla proposizione della questione di

legittimità costituzionale, il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ha

riordinato la disciplina della riscossione mediante ruolo,

sostituendo l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad

oggetto la riscossione coattiva, e quindi anche gli artt. 53 e 54;

che gli artt. 57 e 60 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo

novellato dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, confermano

l'improponibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 del

codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la

pignorabilità dei beni, e delle opposizioni regolate dall'art. 617

del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed

alla notificazione del titolo esecutivo, prevedendo inoltre che il

giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo,

salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e

irreparabile danno;

che in particolare l'art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede

che "per le entrate tributarie diverse da quelle elencate

dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,

(...) il giudice competente a conoscere le controversie concernenti

il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi",

disponendo altresì che alle medesime entrate "non si applica la

disposizione dell'articolo 57, comma 1 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito

dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione

ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie", ed

aggiungendo che "ad esecuzione

iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza

dei presupposti di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo

16 del presente decreto";

che all'imposta di bollo è quindi applicabile, in parte qua il

predetto art. 29, giacché si tratta di entrata tributaria non

elencata dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992;

che le norme sopravvenute hanno modificato le disposizioni che il

giudice rimettente ritiene di dover applicare in virtù del rinvio

contenuto nelle norme impugnate, determinando inoltre un mutamento

complessivo del quadro normativo di riferimento, tale da imporre il

riesame della perdurante rilevanza della questione di legittimità

costituzionale da parte del giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:439 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte