Corte costituzionale

Ordinanza n. 439/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/10/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23

marzo 2000 dal Tribunale di Locri nel procedimento penale a carico di

Ielo Carmelo ed altri, iscritta al n. 414 del registro ordinanze 2000

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima

serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il Tribunale di Locri, con ordinanza emessa il 23

marzo 2000, nel corso dell'udienza dibattimentale di un processo

penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nel testo risultante a

seguito della sentenza di questa Corte n. 361 del 1998, per contrasto

con l'art. 111 della Costituzione, come modificato dall'art. 1 della

legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2;

che il rimettente premette, in punto di fatto, che, in sede

di esame dibattimentale di persona imputata in un procedimento

connesso ex art. 210 cod. proc. pen., questa aveva dichiarato di

volersi avvalere della facoltà di non rispondere;

che, in mancanza dell'accordo delle parti sulla lettura dei

verbali delle dichiarazioni rese da detta persona nel corso delle

indagini preliminari, il pubblico ministero aveva chiesto di

contestare alla stessa il loro contenuto onde consentirne

l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, secondo quanto

stabilito dalla norma denunciata;

che, riguardo alla non manifesta infondatezza della

questione, il giudice a quo ripercorre preliminarmente l'articolato

iter storico della disciplina dettata dalla disposizione impugnata,

in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente

rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. che si

avvalgano della facoltà di non rispondere;

che il rimettente ricorda, in particolare, come - dopo le

sentenze di questa Corte n. 254 del 1992 e n. 60 del 1995 e

l'intervento del legislatore ordinario con legge 7 agosto 1997,

n. 267 - la Corte si fosse nuovamente pronunciata, dichiarando, con

sentenza n. 361 del 1998, l'illegittimità costituzionale del

novellato art. 513, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen., nella

parte in cui non prevedeva che, qualora il dichiarante rifiutasse o

comunque omettesse in tutto o in parte di rispondere su fatti

concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue

precedenti dichiarazioni, si applicasse l'art. 500, commi 2-bis e 4,

cod. proc. pen., in tema di contestazioni nell'esame testimoniale;

che tale quadro normativo risulta, peraltro, profondamente

inciso dalla recente legge costituzionale n. 2 del 1999, volta ad

inserire nella Carta fondamentale i principi del "giusto processo",

la quale, modificando l'art. 111 della Costituzione, ha in

particolare stabilito, da un lato, che "il processo penale è

regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della

prova", e, dall'altro, che "la colpevolezza dell'imputato non può

essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera

scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da

parte dell'imputato o del suo difensore" (nuovo quarto comma

dell'art. 111 della Costituzione);

che, inoltre, il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35 -

emanato in attuazione dell'art. 2 della citata legge costituzionale,

che demandava alla legge ordinaria il compito di regolare

l'applicazione dei nuovi principi nei procedimenti penali in corso

alla sua entrata in vigore - ha sancito l'immediata operatività dei

principi stessi in tali procedimenti, fatte salve alcune regole

speciali, relative segnatamente alla valutazione a fini di prova

delle dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il dibattimento:

ipotesi, questa, che peraltro non ricorre nel giudizio a quo pure

già in corso alla data di entrata in vigore della legge di modifica

costituzionale;

che, pertanto, la norma processuale dell'art. 513, comma 2,

cod. proc. pen. - rimasta immutata e tuttora in vigore, in quanto non

"compresa" nella ricordata disciplina transitoria - dovrebbe

misurarsi, anche nel giudizio a quo con il nuovo parametro

costituzionale, al quale non risulterebbe in effetti allineata;

che, infatti, il meccanismo delle contestazioni - introdotto

dalla sentenza della Corte n. 361 del 1998, integrativa del testo

della disposizione denunciata - consentendo l'acquisizione al

fascicolo per il dibattimento e la conseguente utilizzabilità delle

dichiarazioni precedentemente rese da persone che abbiano rifiutato

di sottoporsi all'esame dibattimentale, vulnererebbe tanto il

principio del contraddittorio nella formazione della prova, quanto il

divieto di fondare l'affermazione della colpevolezza dell'imputato su

dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre

volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o

del suo difensore;

che, peraltro, onde rimuovere la norma dall'ordinamento -

sottolinea conclusivamente il giudice a quo - si renderebbe

necessario sollevare l'incidente di costituzionalità, giacché, per

principio generale, la legge costituzionale sopravvenuta non

abrogherebbe, travolgendole automaticamente, le leggi ordinarie che

risultino in contrasto con essa, potendo la loro ablazione aver luogo

solo in esito allo scrutinio di costituzionalità davanti a questa

Corte;

che il rimettente osserva, infine, in punto di rilevanza,

come l'accoglimento della questione eviterebbe ad esso giudice a quo

di "prendere in considerazione" la richiesta del pubblico ministero e

di valutare, quindi, se le dichiarazioni di che trattasi, acquisite

mediante il meccanismo delle contestazioni, siano utili ai fini della

prova della responsabilità dell'imputato;

che nel giudizio dinanzi alla Corte non si sono costituite le

parti private, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Considerato che il Tribunale rimettente dubita della legittimità

costituzionale della norma contenuta nell'art. 513, comma 2, cod.

proc. pen., quale risulta a seguito della sentenza di questa Corte

n. 361 del 1998, per contrasto con il quarto comma dell'art. 111

della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre

1999, n. 2, il quale, nella cornice del più generale inserimento

nella Carta fondamentale dei principi compendiati nella espressione

del "giusto processo", li articola specificamente nell'ambito

processuale penale, restando peraltro affidato al legislatore

ordinario il compito - ad esso proprio - di definire l'architettura

degli istituti processuali e di calibrarne dinamica e struttura;

che il rimettente, nel sollevare la questione, muove dalla

premessa della perdurante vigenza della norma denunciata e della sua

applicabilità nel giudizio a quo: assumendo, per un verso, che "la

legge costituzionale sopravvenuta ... non abroga, facendole decadere

automaticamente, le norme processuali ordinarie che le si pongono in

contrasto", così da rendere necessario, quale unico rimedio, il

sindacato di costituzionalità demandato a questa Corte; e ritenendo,

sotto altro profilo, che l'impugnato art. 513, comma 2, cod. proc.

pen. non sarebbe intaccato neppure dal decreto-legge 7 gennaio 2000,

n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000,

n. 35 - volto ad introdurre la disciplina intertemporale dei nuovi

principi rispetto ai procedimenti penali in corso alla data di

entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1999, secondo

quanto specificamente previsto dall'art. 2 della legge stessa - in

quanto "non compreso" nella relativa disciplina;

che, proprio nella prospettazione del giudice rimettente,

sotto questo secondo profilo, la motivazione dell'ordinanza di

rimessione appare peraltro manchevole: il giudice a quo si è

limitato, infatti, nella sostanza, ad escludere l'avvenuta

caducazione espressa della norma censurata ad opera di altra fonte di

omologo rango, prendendo in esame solo il comma 2 dell'art. 1 del

d.l. n. 2 del 2000; mentre ha omesso qualsiasi valutazione in ordine

alla possibile abrogazione della norma stessa - almeno in riferimento

ai procedimenti in corso, quale quello di cui è investito - per

incompatibilità con il disposto del comma 1 dell'art. 1 del citato

decreto-legge, come modificato in sede di conversione, che rende

immediatamente applicabili in detti procedimenti "i principi di cui

all'art. 111 della Costituzione", fatte salve le disposizioni dei

successivi commi (disposizioni che non assumono rilievo nella specie,

secondo quanto lo stesso rimettente puntualizza);

che, in tal modo, il problema della perdurante applicabilità

della norma denunciata con riguardo ai processi in corso problema che

nasce a seguito della successiva disciplina della stessa materia -

viene a porsi non già sul piano dei rapporti tra legge ordinaria e

legge costituzionale posteriore - aspetto, quest'ultimo, che è

l'unico ad essere stato delibato dal giudice a quo - bensì sul

versante della successione fra norme dello stesso rango, fenomeno che

resta senz'altro regolato dai principi generali stabiliti

dall'art. 15 delle preleggi;

che l'esigenza di verifica, da parte del rimettente, circa

l'effettiva applicabilità della norma impugnata nel giudizio a quo

tanto più si impone, in quanto lo stesso rimettente ha posto a base

del quesito di costituzionalità l'asserita incompatibilità tra tale

norma ed il nuovo precetto costituzionale, poi "trasfuso", mediante

espresso richiamo, in disposizione di legge ordinaria;

che, di conseguenza, risolvendosi l'omesso esame di tale

aspetto in un difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione

deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111 della

Costituzione, dal Tribunale di Locri con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:439 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte