Sentenza n. 44/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/05/1966 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 8legge 246/1963
- art. 23legge 246/1963
- art. 41legge 246/1963
- art. 53legge 246/1963
- art. 70legge 246/1963
applicata al caso
- art. 8legge 33/1957
usata come parametro
- art. 99Costituzione
- art. 25legge 246/1963
- art. 1legge 246/1963
- art. 2legge 246/1963
- art. 3legge 246/1963
- art. 5legge 246/1963
- art. 6legge 246/1963
- art. 13legge 246/1963
- art. 21legge 246/1963
- art. 42legge 246/1963
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 43legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 5
marzo 1963, n. 246, sulla istituzione di una imposta sugli incrementi
di valore delle aree fabbricabili, e dell'art. 8 della legge 5 gennaio
1957, n. 33, sull'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1964 dal Pretore di Pisa nel
procedimento civile vertente tra la Società Fabbrica torinese
cioccolato e biscotti Federico Salza e Susini Remo, iscritta al n. 183
del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26 del 30 gennaio 1965;
2) ordinanza emessa il 7 luglio 1964 dal Pretore di Salerno nel
procedimento penale a carico di Nicodemi Antonio, Ada e Giuseppe,
iscritta al n. 185 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 del 30 gennaio 1965.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione della Società Federico Salza e di Nicodemi
Antonio, Ada e Giuseppe;
udita nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1965 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Renato Tortorella, per la Società Salza, ed il vice
avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento penale a carico di Nicodemi Antonio, Ada e
Giuseppe, imputati di concorso nella contravvenzione di cui agli artt.
6 e 42 della legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli
incrementi di valore delle aree fabbricabili, il Pretore di Salerno,
con ordinanza 7 luglio 1964, riteneva rilevante ai fini del giudizio e
non manifestamente infondate le seguenti questioni di legittimità
costituzionale, sollevate dalla difesa.
a) Illegittimità costituzionale della legge n. 246 del 1963, nel
suo procedimento di formazione, per non essere stato sentito il parere
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonché dell'art. 8
della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e le attribuzioni
del detto Consiglio, per asserita violazione dell'art. 99 della
Costituzione, il quale avrebbe qualificato come obbligatori i pareri
del C.N.E.L. nelle leggi concernenti materia ed indirizzo di politica
finanziaria ed economica.
b) Illegittimità costituzionale delle disposizioni della medesima
legge n. 246 del 1963, contenute negli artt. 1, 2, 5, 6, 13, 21, 25,
per violazione degli artt. 3, 23, 25, 41, 42, 53 e 70, 73, 76, 77,
della Costituzione, anche alla stregua e in relazione agli artt. 25
della Costituzione ed 11 delle disposizioni preliminari del Codice
civile.
Le questioni di legittimità costituzionale così dedotte venivano
specificate, nell'ordinanza, nei seguenti termini:
a) In relazione all'art. 6 della legge, illegittimità
costituzionale dell'art. 1 della stessa, per violazione dell'art. 3
della Costituzione, in quanto, essendo prevista per alcuni Comuni
l'istituzione dell'imposta come facoltativa, si produce una distinzione
tra i soggetti che possono essere colpiti, a seconda delle libere
determinazioni dei comuni anche in ordine al tempo; e per violazione
dell'art. 23 della Costituzione, in quanto, sempre nei predetti Comuni,
le prestazioni patrimoniali correlative all'istituzione del tributo non
sono fissate né imposte in base alla legge.
b) Sempre in relazione all'art. 6 della legge, illegittimità
costituzionale degli artt. 1, 5, 21 e 25, le cui disposizioni normative
attribuiscono ai Comuni il potere di determinare liberamente, entro un
periodo di 10 anni antecedenti alla deliberazione dell'imposta, la data
di riferimento per la determinazione dell'incremento tassabile (art.
5), con conseguente variazione non solo in assoluto del periodo a cui
si riferisce l'imposta, ma anche relativa all'aliquota, determinata nei
modi di cui all'art. 21. Tali disposizioni sarebbero in contrasto con
l'art. 23 della Costituzione, in quanto le prestazioni patrimoniali
vengono ad essere imposte alla stregua di parametri assunti liberamente
e discrezionalmente dai singoli Comuni, per cui lo stesso "oggetto"
dell'imposta viene ad essere rimesso alla loro libera determinazione;
con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la predetta assoluta
libertà dei Comuni importa come conseguenza una diseguale applicazione
della legge in ordine ai vari soggetti colpiti dall'imposta, non
essendo fissato alcun principio-limite al riguardo; infine, con gli
artt. 41 e 42 della Costituzione, e con l'art. 3, risultando dalle
norme impugnate una serie di vincoli - limiti alla eguale libertà
delle iniziative economiche e alla eguaglianza del regime giuridico
della proprietà privata, dovuti ad atti amministrativi.
c) Illegittimità costituzionale dell'art. 2, che assume a oggetto
dell'imposizione l'incremento di valore delle aree rilevabile alla data
dell'alienazione e della utilizzazione edificatoria, e dell'art. 3, che
per alcune categorie di soggetti colpisce anche la differenza di valore
raggiunta al compimento di ogni decennio decorrente dalla data di
riferimento assunta. L'illegittimità costituzionale è dedotta in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la diversa applicazione
e operatività dell'imposizione con diversificazione dello stesso
oggetto dell'imposta a seconda del periodo assunto; all'art. 23,
essendo rimesso il criterio di determinazione dell'oggetto dell'imposta
alla determinazione dei Comuni; all'art. 53, in quanto è violato ogni
criterio di progressività, che necessariamente esige ed implica
l'identità dell'oggetto.
d) Illegittimità costituzionale degli artt. 5, 21 e 25, in quanto,
col consentire ai Comuni di fissare la data di riferimento, si
attribuisce ad essi un potere di imposizione retroattiva. La
illegittimità costituzionale è dedotta in riferimento all'art. 53
della Costituzione, in quanto le menzionate disposizioni escludono ogni
rapporto con la capacità contributiva; all'art. 11 disposizioni sulla
legge in generale, costituente principio generale dell'ordinamento
circa la validità e operatività degli atti legislativi e
amministrativi; alle norme costituzionali regolatrici della funzione
legislativa (artt. 70 e segg., 73, 76, 77).
e) Illegittimità costituzionale per violazione della riserva di
legge fissata dall'art. 23 della Costituzione, per l'attribuzione ai
Comuni di un potere imposizionale attraverso atti amministrativi.
f) Illegittimità costituzionale dell'art. 13, che attribuisce ai
Comuni il potere di promuovere l'espropriazione di aree, per violazione
dell'art. 42 della Costituzione.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Si sono costituiti in giudizio i sigg. Nicodemi, rappresentati e
difesi dagli avvocati Girolamo Bottiglieri e Vincenzo Sica. Nelle loro
deduzioni, depositate il 12 ottobre 1964, sono esposte e sviluppate le
indicate questioni di costituzionalità delle predette disposizioni
legislative, di cui si chiede la dichiarazione di illegittimità.
In data 14 novembre 1964 si è costituito in giudizio il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato. Nelle deduzioni da questa presentate, e nella successiva
memoria, si osserva quanto segue:
a) Dall'art. 99 della Costituzione non si ricava, né in via
diretta, né in base ai principi, la necessità di prevedere come
obbligatori i pareri del C.N.E.L. Non può pertanto porsi in dubbio la
piena costituzionalità dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1957, n. 33,
ed è conseguentemente da ritenere infondata la questione di
legittimità costituzionale della legge n. 246 del 1963.
b) Il carattere di obbligatorietà dell'imposta per talune classi
di Comuni, ad esclusione di altre per le quali l'istituzione è
facoltativa, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, perché
rispetto a situazioni diseguali il legislatore può procedere con norme
differenziate. Il fenomeno della speculazione del mercato di aree, che
la legge n. 246 ha voluto colpire, ha assunto proporzioni più vaste,
rispetto alle altre località, nei grossi centri urbani e nel loro
immediato retroterra. nonché in località di particolari attrattive
turistiche: a questa differenza di situazioni corrisponde la
distinzione dei Comuni posta dall'art. 1; distinzione che ha precedenti
nel nostro sistema tributario (imposta di soggiorno). Alla valutazione
delle condizioni particolari dei singoli ambienti economici si collega
la facoltà, attribuita ai Comuni, di stabilire il riferimento iniziale
del fenomeno dell'incremento e la conseguente applicazione
dell'aliquota a scaglioni. Né la libera istituzione dell'imposta
contrasta con l'art. 23 della Costituzione, essendo le prestazioni
puntualmente fissate dalla legge nei presupposti soggettivi e
oggettivi, nella determinazione quantitativa e nei controlli.
c) La libertà dei Comuni di determinare la data di riferimento
della base imponibile non viola l'art. 23 della Costituzione, in quanto
non l'oggetto dell'imposta ma la scelta del tempo in cui essa appare
più idonea a raggiungere gli scopi perequativi della legge viene
rimessa alla detta determinazione, che non è discrezionale ma
vincolata da elementi tecnici, in base ai quali il Comune dovrà
valutare in quale periodo di tempo si è maggiormente sviluppato nel
Comune il fenomeno della speculazione sulle aree fabbricabili.
La difesa dello Stato ricorda inoltre che la retroattività della
legge non è vietata nel settore tributario, purché non si risolva in
una violazione del principio di eguaglianza; violazione che non
sussiste nella soggetta materia. A questo proposito la memoria
dell'Avvocatura dello Stato rileva che per i Comuni sottoposti
all'obbligatoria istituzione dell'imposta la delibera comunale si
risolve in una applicazione del tributo deliberato per legge: la
delibera è un atto di accertamento tecnico di mera esecuzione del
precetto legislativo e pertanto non è a parlarsi di retroattività
della norma istitutiva del tributo. Nei casi di applicazione
facoltativa, invece, la delibera comunale è effettivamente istitutiva
del tributo, ma anche in tale caso ha carattere di accertamento tecnico
collettivo, nel reperimento degli elementi di fatto costituenti
presupposto comune per i soggetti giuridici di imposta. Non attinente
è il riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione, i quali non
escludono l'assoggettabilità delle libere attività economiche e della
proprietà privata a limiti e vincoli imposti dalla legge, per esigenze
di carattere generale.
d) Il contrasto con gli artt. 3 e 23 della Costituzione non
sussiste anche perché alla delibera del Comune non è rimessa la
determinazione dell'oggetto formale dell'imposta, ma la specificazione
dell'oggetto sostanziale, che si articola per situazioni diverse. Si
aggiunge che l'imposta viene applicata con aliquote fortemente
progressive.
e) Non sussiste la violazione dell'art. 53 della Costituzione, in
quanto la legge tributaria retroattiva non comporta per se stessa la
violazione del principio della capacità contributiva (sentenze nn. 9
del 1959 e 45 del 1964). Nella legge di cui trattasi, il riferimento
retrodatato per accertare l'incremento di valore risponde a un giusto
principio di etica tributaria, inteso a colpire gli sproporzionati
arricchimenti verificatisi nel periodo antecedente.
f) L'affermazione di una pretesa violazione della riserva di legge
di cui all'art. 23 è generica e non motivata; comunque, l'oggetto
dell'imposizione è stabilito dalla legge.
g) Infine l'art. 13 della legge non viola l'art. 42 della
Costituzione, in quanto prevede l'espropriazione da parte dei Comuni
per un fine di utilità generale, qual'è la formazione del patrimonio
comunale. Gli interessati potranno comunque avvalersi dei mezzi
consentiti dalla legge per tutelare i propri diritti e interessi.
La difesa dello Stato chiede, quindi, che sia dichiarata infondata
la dedotta questione di legittimità costituzionale.
2. - Nel giudizio pendente tra la Società Fabbrica torinese
cioccolato e biscotti Federico Salza e Susini Remo, il Pretore di Pisa,
con la seconda delle ordinanze in epigrafe indicata, su concorde
istanza delle parti, ha rimesso gli atti a questa Corte per l'esame di
legittimità costituzionale del primo capoverso dell'art. 25 della
legge 5 marzo 1963, n. 246, in relazione agli artt. 2 e 3 della stessa
legge. Nell'ordinanza si osserva che il primo comma del detto articolo
stabilisce che i Comuni possono fissare l'imposizione del tributo per
un periodo anteriore di un decennio all'anno in cui la deliberazione è
stata adottata. Il capoverso dello stesso articolo, però, mentre
considera gli alienanti delle aree fabbricabili, nulla dispone per
quanti, acquirenti di dette aree, abbiano, entro i limiti predetti,
già fabbricato, per cui essi sembrerebbero del tutto esonerati dal
pagamento del tributo, malgrado l'incremento di valore, dipendente
dall'edificazione. Non è pertanto manifestamente infondata l'eccezione
di illegittimità costituzionale, per contrasto col principio di
eguaglianza espresso nell'art. 3 della Costituzione. L'ordinanza
soggiunge che tale eguaglianza deve riferirsi anche alla commisurazione
del carico tributario in modo uniforme nei confronti dei vari soggetti
essendo tutti i cittadini tenuti a concorrere nella economia dello
Stato.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata e comunicata.
Si sono costituiti in giudizio la Società Federico Salza, difesa
dall'avv. Renato Tortorella, con atto 17 febbraio 1965, e il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato, con atto 19 febbraio dello stesso anno.
Nelle deduzioni contenute in tale atto, e in successiva memoria, la
difesa dello Stato sostiene che la differente situazione in cui viene a
trovarsi, in base all'art. 25, primo capoverso, della legge, colui che
abbia alienato l'area rispetto a chi l'abbia utilizzata, corrisponde a
una diversità di situazione "obbiettiva", in quanto è sostanzialmente
diversa la posizione di coloro che hanno lucrato sulla vendita di aree,
da quella di coloro che hanno invece acquistato aree allo scopo,
realizzato, di edificazione. Tale diversità ha determinato il
legislatore, nella sua libera valutazione economico-sociale del
fenomeno, a colpire solo i primi, e non pure gli altri, senza con ciò
violare il principio sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Nella memoria 1 dicembre 1965 la difesa della Società Salza ha
svolto, invece, la tesi dell'illegittimità del primo capoverso
dell'art. 25, sostenendo che la norma ivi contenuta ha creato una
situazione di assoluto privilegio (esentivo) a favore degli
utilizzatori, nei confronti degli alienanti; situazione che non trova
alcuna spiegazione in fattori o dati o ragioni obbiettive, né si
collega a implicazioni organiche o di coordinamento legislativo.
Con successiva istanza la difesa della Società ha chiesto che la
causa sia riunita, nella discussione, all'altra instaurata con
ordinanza del Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di
Nicodemi Antonio.
3. - All'udienza di trattazione le due cause sono state discusse
congiuntamente e i rappresentanti delle parti hanno ribadito i
rispettivi argomenti. Considerato in diritto :
1. - L'oggetto della questione di legittimità costituzionale
rimessa a questa Corte dal Pretore di Pisa, con l'ordinanza 20 ottobre
1964, è comune a una delle questioni dedotte, con l'ordinanza 7 luglio
1964, del Pretore di Salerno. Le due cause, congiuntamente trattate,
possono perciò essere decise con unica sentenza.
2. - La prima questione di legittimità costituzionale sollevata
nella causa Nicodemi, in riferimento all'art. 99 della Costituzione,
riguarda il procedimento di formazione della legge 5 marzo 1963, n.
246, per non essere stato sentito il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro, e l'art. 8 della legge 5 gennaio 1957, n. 33,
sull'ordinamento e le attribuzioni del detto Consiglio, per aver
configurato i pareri di esso come meramente facoltativi.
La questione non ha fondamento, perché dalla definizione del
Consiglio come "organo di consulenza delle Camere", contenuta nell'art.
99 della Costituzione, non si desume che la Costituzione abbia voluto
la obbligatorietà dei suoi pareri.
È vero che nel vigente ordinamento il Consiglio dell'economia e
del lavoro ha una rilevanza costituzionale, ed è palese l'opportunità
che sia sentito il suo parere nelle questioni di particolare rilevanza
economica e sociale; ma l'attribuzione al Consiglio di funzioni
incidenti sul procedimento legislativo e sulle funzioni del Parlamento
avrebbe richiesto una espressa previsione della Costituzione, in
mancanza della quale ai suoi pareri non può attribuirsi altro
carattere che facoltativo.
Deve pertanto ritenersi l'infondatezza della questione.
3. - Le altre questioni di legittimità costituzionale, sollevate
nel presente giudizio, investono disposizioni della legge 5 marzo 1963,
considerate nel loro specifico contenuto e nelle loro connessioni, in
riferimento a varie norme della Costituzione.
In relazione all'art. 1 della legge, si assume che esso violerebbe
gli artt. 3 e 23 della Costituzione: l'art. 3, perché la distinzione
fra Comuni per i quali l'istituzione dell'imposta è obbligatoria e
Comuni per i quali è, invece, facoltativa, importerebbe una
distinzione tra i soggetti colpiti dall'imposta, a seconda delle
determinazioni lasciate alla libertà dei Comuni non obbligati alla
istituzione dell'imposta; l'art. 23, perché in tali Comuni si
avrebbero prestazioni patrimoniali non fissate né imposte in base alla
legge.
In proposito è da premettere che scopo della legge è stato di
colpire gli incrementi di valore delle aree fabbricabili, verificatisi,
in un certo periodo di tempo, per effetto dello sviluppo edilizio.
Nello stabilire per quali Comuni l'istituzione dell'imposta è
obbligatoria, il legislatore ha tenuto presenti degli elementi che ha
considerato per se stessi sufficienti a indicare l'esistenza del
fenomeno che si voleva colpire: e precisamente, la popolazione
superiore a 30 mila abitanti, la qualifica del Comune come capoluogo di
provincia o come luogo di soggiorno o di cura, la vicinanza a un Comune
con popolazione superiore ai 300 mila abitanti. Per gli altri Comuni ha
lasciato alle Amministrazioni la valutazione dell'esistenza del
presupposto dell'imposta.
La differenza che ne risulta tra i soggetti colpiti o non
dall'imposta, secondo la loro appartenenza all'una o all'altra
categoria di Comuni e secondo che i Comuni facoltizzati alla
imposizione abbiano o non fatto uso del loro potere, non è in
contrasto col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione, perché corrisponde a una distinzione posta dal
legislatore in relazione a situazioni obbiettive diverse, valutate
dallo stesso legislatore in modo non irrazionale, e secondo criteri
pertinenti al fenomeno che si voleva individuare.
Né dalla libertà di istituire o no l'imposta, lasciata ai Comuni
per i quali non ricorrono le condizioni dell'imposizione obbligatoria,
deriva una violazione del principio di eguaglianza, giacché
l'attribuzione ad enti locali di una discrezionalità nell'usare o non
il potere imposizionale loro conferito, quando non ricorrano ragioni
generali di imposizione obbligatoria, è conforme al principio di
autonomia degli enti locali, costituzionalmente garantito (artt. 5 e
128 della Costituzione).
Non ha maggior fondamento l'affermazione che, con l'attribuzione
della detta facoltà ad alcuni Comuni, si sarebbe violato l'art. 23
della Costituzione. La legge, infatti, non ha lasciato i detti Comuni
liberi nelle loro determinazioni, come si assume nell'ordinanza di
rimessione. Essi, invece, in ordine al periodo assumibile per la
determinazione dell'incremento tassabile, sono vincolati alla norma
dell'art. 5 della legge stessa; in ordine all'aliquota, sono vincolati,
come tutti gli altri Comuni, alle norme dell'art. 21. Pertanto,
l'esercizio da parte loro del potere ad essi conferito, trovando i suoi
limiti nelle predette norme, dà luogo ad una imposizione di
prestazioni patrimoniali fondata sulla legge.
4. - La violazione dell'art. 23 della Costituzione viene inoltre
dedotta in relazione agli artt. 1, 5, 21 e 25 della legge. Si assume in
proposito che, con l'attribuire ai Comuni il potere di stabilire la
data di riferimento dell'incremento tassabile, si è rimesso alle loro
libere determinazioni l'oggetto dell'imposta, con la conseguenza che le
corrispondenti prestazioni patrimoniali vengono ad essere stabilite,
non in base a criteri fissati dalla legge, ma alla stregua dei
parametri assunti dai singoli Comuni.
Nel sistema adottato si è scorto, inoltre, una violazione
dell'art. 3 della Costituzione, perché da esso deriverebbe una
diseguale applicazione della legge, e una violazione degli artt. 41 e
42 della Costituzione, in quanto la lamentata disuguaglianza si
verificherebbe in relazione alla libertà delle iniziative economiche e
al regime della proprietà privata, risultandone altresì dei vincoli e
dei limiti, dovuti ad atti amministrativi.
Ma le questioni così proposte non hanno fondamento.
L'oggetto dell'imposta è, infatti, stabilito dalla legge e
consiste nell'incremento di valore realizzatosi nelle aree
fabbricabili. La stessa legge stabilisce tassativamente quali aree si
considerano fabbricabili (art. 1, commi 2-6), e pone le norme per la
determinazione dell'incremento di valore. L'attribuzione ai Comuni del
compito di fissare la data per determinare il cosiddetto valore
iniziale o di base corrisponde alla natura stessa del tributo e del
fenomeno economico-sociale che ha prodotto l'aumento dei valori. È ben
noto, infatti, che l'incremento di valore delle aree fabbricabili è
connesso a condizioni locali di sviluppo urbanistico, di investimenti
produttivi e di modificazioni sociali, che possono essere accertate
solo localmente, e di cui solo localmente si può determinare l'arco di
tempo in cui le condizioni stesse si sono avverate. Sta in ciò la
ragione per la quale la legge ha attribuito al Comune la determinazione
della data da assumere come termine di riferimento per stabilire
l'incremento tassabile del valore delle aree, nel territorio dello
stesso Comune: determinazione che non si prestava ad essere compiuta
con legge.
Con ciò non è stato però attribuito al Comune un potere
illimitato, in quanto è stato posto un termine, anteriormente al quale
tale data non può essere fissata: termine stabilito in via generale
in tre anni (art. 5, secondo comma), e in dieci anni per i Comuni
obbligati all'imposizione e per quelli ubicati in prossimità di un
Comune con più di 30 mila abitanti e compresi in zona di espansione
urbanistica o in un piano intercomunale (art. 25). È stato inoltre
fissato in un anno dall'entrata in vigore della legge il termine entro
il quale i detti Comuni possono applicare l'imposta; è stato stabilito
(artt. 25 e 44) il procedimento da seguire; è stata prevista (art. 43,
secondo comma) una particolare pubblicità per le deliberazioni del
Consiglio comunale, le quali sono soggette al controllo della G.P.A. o
dei corrispondenti organi delle Regioni a statuto speciale, da
esercitare entro 90 giorni, ed al successivo controllo di legittimità,
a norma della legge comunale e provinciale e del testo unico per la
finanza locale, richiamato dal primo comma dell'art. 43. È superfluo
aggiungere che contro la deliberazione comunale sono esperibili i
comuni rimedi giurisdizionali.
Va pertanto riconosciuto che la legge in esame, pur nella
peculiarità del suo congegno, dovuta alla materia che ne forma
oggetto, non ha conferito agli enti impositori un potere illimitato,
per il quale sia da considerare violata la riserva di legge relativa,
posta dall'art. 23 della Costituzione.
Dalle esposte considerazioni deriva, inoltre, che egualmente
infondata è la questione di legittimità costituzionale per pretesa
violazione del principio di eguaglianza. Il sistema della legge è
infatti diretto ad assicurare che nei singoli Comuni l'imposizione del
tributo avvenga su la base della situazione in ciascuno di essi
effettivamente esistente. La diversità delle rispettive determinazioni
non dà quindi luogo a una diseguale applicazione della legge, ma dà
luogo a una applicazione di essa conforme a situazioni obbiettivamente
diverse, come si richiede perché sia attuato il principio di
eguaglianza. Può soggiungersi che una maggiore determinazione, in via
generale, dei criteri per stabilire l'incremento dei valori tassabili
avrebbe prodotto disuguaglianze e sperequazioni, col ricondurre sotto
norme comuni situazioni diverse.
La stessa previsione, da parte del legislatore, di un arco di tempo
di dieci anni, per i Comuni obbligati all'imposizione e per quelli
compresi in zone di espansione urbanistica, va considerata nella sua
funzione di evitare simili disuguaglianze, in quanto, avendo il
legislatore ritenuto, nella sua discrezionale valutazione, che il
fenomeno dell'incremento dei valori delle aree, e la connessa
speculazione edilizia, abbia cominciato a manifestarsi in alcuni Comuni
almeno da un decennio, la previsione di un obbligo per i Comuni di
fissare la data di riferimento in un periodo più ristretto avrebbe
portato ad eguagliare situazioni diverse, con conseguente non equa
distribuzione del carico contributivo.
Escluso che la legge abbia violato il principio generale di
eguaglianza, resta anche escluso che ci sia stata violazione del
principio della eguale libertà delle iniziative economiche e
dell'eguaglianza del regime della proprietà privata. Dalle esposte
considerazioni risulta infatti che l'imposizione tributaria di cui
trattasi è stata prevista e regolata dalla legge in modo che essa
corrisponda alle diverse situazioni obbiettive nelle quali, nei singoli
Comuni, si è sviluppata l'iniziativa economica e si è incrementato il
valore della proprietà.
5. - Le disposizioni degli artt. 2 e 3 della legge sono state
impugnate anch'esse per violazione degli artt. 3 e 23 della
Costituzione, e inoltre per violazione dell'art. 53 della
Costituzione.
L'art. 3 della legge stabilisce che le società di capitali, e gli
altri soggetti che, al compimento di un decennio dalla data di
riferimento o dall'ultima data rispetto alla quale fu applicata la
imposta, siano intestatari di aree fabbricabili per un valore globale
superiore a 100 milioni di lire, sono soggetti all'imposta al
compimento del detto decennio e per ogni decennio successivo.
Con tale norma il legislatore non ha assoggettato a discipline
diverse situazioni identiche, ma, anche qui sulla base di situazioni
obbiettivamente diverse, ha distinto dagli altri una categoria di
soggetti, sui quali ha ritenuto dovesse gravare l'imposta anche secondo
l'indicato sistema di periodicità decennale. Né può ritenersi che
sia incorso in irrazionalità nell'individuazione delle categorie
colpite o nella determinazione dell'obbligo tributario periodico.
La dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, pertanto, non
sussiste, come non sussiste la violazione dell'art. 23, in riferimento
al quale non sono addotti argomenti diversi da quelli innanzi
esaminati.
Privo di fondamento, sotto il profilo in esame, è anche il
riferimento all'art. 53 della Costituzione, giacché non si vede in che
modo l'aver assoggettato determinate categorie di contribuenti,
obbiettivamente determinate, al pagamento decennale dell'imposta violi
il principio di progressività.
6. - La violazione dell'art. 53 della Costituzione, insieme a
quella dell'art. 11 delle disposizioni preliminari del Codice civile e
degli artt. 70 e seguenti, 73, 76, 77, viene anche dedotta in relazione
agli artt. 5, 21 e 25 della legge n. 246 del 1963, in quanto con le
norme ivi contenute la legge avrebbe disposto retroattivamente e
avrebbe attribuito ai Comuni un potere di imposizione retroattiva.
In proposito è preliminarmente da escludere l'ammissibilità della
questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 11
delle disposizioni preliminari del Codice civile, la cui norma non ha
una corrispondente disposizione nella Costituzione, la quale, come
questa Corte ha già rilevato (sentenza n. 81 del 1958), all'art. 25
pone il divieto della retroattività limitatamente alla legge penale.
Non pertinente è anche il richiamo agli artt. 70 e seguenti della
Costituzione, i quali riguardano la formazione della legge e non i
limiti di tempo della sua efficacia.
Più ampio discorso richiede la dedotta violazione dell'art. 53
delle Costituzione.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, anche al di fuori
della materia penale, l'emanazione di una legge retroattiva, e in
particolare di una legge finanziaria retroattiva, può rivelarsi in
contrasto con qualche specifico principio o precetto costituzionale
(sentenza n. 118 del 1957; n. 81 del 1958). Quanto all'art. 53 della
Costituzione, la Corte ha affermato che una legge tributaria
retroattiva non comporta per se stessa la violazione del principio
della capacità contributiva (sentenza n. 9 del 1959), e ha
successivamente precisato che deve essere verificato di volta in volta,
in relazione alla singola legge tributaria, se questa, con l'assumere a
presupposto della prestazione un fatto o una situazione passati, o con
l'innovare, estendendo i suoi effetti al passato, gli elementi dai
quali la prestazione trae i suoi caratteri essenziali, abbia spezzato
il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacità
contributiva e abbia così violato il precetto costituzionale (sentenza
n. 45 del 1964).
Alla stregua di questi principi vanno esaminate le disposizioni di
cui trattasi.
Va ricordato che, nel sistema della legge, l'oggetto
dell'imposizione' è l'incremento di valore delle aree fabbricabili,
realizzatosi in un determinato periodo di tempo.
Il compito attributo ai Comuni dagli artt. 5 e 25 di fissare la
data di riferimento, per stabilire il valore iniziale, non si concreta
in un potere impositivo retroattivo dei Comuni stessi, ma consiste
nella determinazione di un elemento per calcolare l'incremento di
valore effettivamente verificatosi. Certo quest'elemento si riferisce
al passato, e non potrebbe essere altrimenti, perché, essendo
l'imposta destinata a colpire un aumento di valore già avvenuto, tale
aumento non può, logicamente, essere calcolato che assumendo un
termine di riferimento nel passato; ma l'imposta colpisce l'aumento di
valore che si realizza nel momento dell'alienazione o
dell'utilizzazione dell'immobile, o che è esistente nella sfera
patrimoniale dell'intestatario dell'area fabbricabile al momento della
deliberazione istitutiva (imposta straordinaria di cui al terzo comma
dell'art. 25).
Non si può pertanto considerare insussistente, nel momento della
prestazione, il rapporto tra imposizione, basata su aliquote
corrispondenti all'aumento di valore accertato nel momento predetto, e
capacità contributiva.
Ove invece tale rapporto risulta spezzato è nella disposizione che
consente ai Comuni di applicare l'imposta a carico di coloro che
abbiano alienato le aree posteriormente alla data di riferimento, ma
prima dell'entrata in vigore della legge (secondo comma dell'art. 25).
In questo caso si ha l'applicazione dell'imposta a rapporti esauriti,
senza che questa efficacia retroattiva della norma sia sorretta da
alcuna razionale presunzione che gli effetti economici
dell'alienazione, e del valore realizzato con essa, permangono nella
sfera patrimoniale del soggetto, data anche la possibilità che
l'alienazione sia avvenuta in un tempo notevolmente remoto, in cui non
era neanche prevedibile l'istituzione dell'imposta.
È pertanto da riconoscere che la retroattività dell'imposizione,
così com'è prevista dal secondo comma dell'art. 25, contrasta col
precetto costituzionale relativo alla capacità contributiva, ed è
quindi da dichiarare illegittima.
7. - Infine, è stata dedotta la violazione dell'art. 42 della
Costituzione in relazione alla facoltà concessa ai Comuni dal l'art.
13 della legge di promuovere l'espropriazione delle aree.
Il detto articolo stabilisce che i Comuni, anche ai fini di
formarsi un patrimonio di aree fabbricabili per favorire lo sviluppo
edilizio, urbanistico ed economico del loro territorio, hanno facoltà
di acquistare le aree, oggetto della dichiarazione a cui è tenuto
l'intestatario di esse, al valore dichiarato agli effetti dell'imposta,
maggiorato degli interessi legali. In mancanza di adesione degli aventi
diritto, il Comune può, nei successivi sei mesi, promuovere
l'espropriazione, al valore dichiarato.
Quest'ultima norma forma oggetto della sollevata questione di
legittimità costituzionale, in quanto la formula adottata sarebbe
generica, mancando la determinazione legislativa, alla stregua
dell'interesse generale, del rapporto tra patrimonio comunale di aree
fabbricabili e sviluppo urbanistico ed economico del territorio
comunale.
La questione non è fondata. L'art. 42 della Costituzione, com'è
noto, stabilisce che la proprietà privata può essere espropriata per
motivi di interesse generale. Nel caso presente i motivi di interesse
generale sono chiaramente indicati, come si è visto, nel fine di
formare un patrimonio comunale di aree fabbricabili per favorire lo
sviluppo edilizio, urbanistico ed economico del territorio: finalità,
queste, il cui perseguimento indubbiamente rientra tra i più
importanti compiti economici e sociali a cui oggi, nell'interesse
generale, i Comuni sono chiamati a provvedere. La norma non è pertanto
in contrasto col precetto costituzionale, dal quale è arbitrario
dedurre che, nella specie, il legislatore avrebbe dovuto determinare il
rapporto tra patrimonio comunale delle aree fabbricabili e sviluppo
edilizio.
Va tenuto presente che lo stesso art. 13, nell'ultimo comma,
richiama, per quanto non è in esso diversamente stabilito, le norme
vigenti in materia di espropriazione, per cui è da escludere che il
Comune possa promuovere l'espropriazione per fini diversi da quelli
indicati dall'art. 13, che non siano, secondo queste ultime norme, di
interesse generale.
8. - Passando all'esame della questione sollevata nella causa
Società Salza-Susini Remo, si osserva che essa investe l'art. 25,
comma secondo, della legge, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, in quanto, col considerare, nella detta disposizione,
coloro che, nel periodo ivi indicato, avevano alienato l'area, e non
coloro che l'avevano utilizzata, si è creata una disparità di
trattamento in contrasto col principio di eguaglianza.
Ma essendosi innanzi rilevata l'illegittimità costituzionale del
detto comma secondo dell'art. 25, la questione resta assorbita.
9. - Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale del
secondo comma dell'art. 25 della legge deriva come conseguenza la
illegittimità della norma di cui al primo e secondo comma dell'art. 27
e al terzo comma dell'art. 43, in cui si prevedono obblighi di denuncia
a carico di chi abbia alienato o acquistato aree successivamente alla
data di riferimento di cui agli artt. 5 e 25: obblighi che, nel
sistema della legge, riguardano soltanto i casi di alienazione previsti
dal secondo comma dell'art. 25. Pertanto anche le dette norme sono da
dichiarare costituzionalmente illegittime, ai sensi dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i due giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, sulla istituzione di una
imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;
dichiara altresì, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, primo e secondo
comma, e dell'art. 43, terzo comma, della predetta legge;
dichiara non fondate le questioni relative alla illegittimità
costituzionale della intera legge 5 marzo 1963, n. 246, e dell'art. 8
della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e le attribuzioni
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in relazione
all'art. 99 della Costituzione, e degli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 13, 21,
25, primo, terzo, quarto e quinto comma, 42 della legge 5 marzo 1963,
n. 246, in relazione agli artt. 3, 23, 41, 42, 53, 70 e seguenti della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
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