Sentenza n. 44/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/02/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo
comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 28
aprile 1989 dalla Corte d'appello di Venezia, sezione per i
minorenni, sul ricorso proposto da Dal Colle Franco, iscritta al n.
330 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Dal Colle Franco nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Uditi l'avv. Ezio Adami per Dal Colle Franco e l'Avvocato dello
Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte d'appello di Venezia, sezione per i minorenni, con
ordinanza emessa il 28 aprile 1989, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 30, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma,
della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui subordina la
possibilità di adottare un minore alla condizione che l'adottante
abbia un'età di almeno diciotto anni maggiore, anziché di sedici,
"come è stabilito invece per il riconoscimento di paternità e
maternità ex art. 250 c.c. e per la legittimazione ex art. 284
c.c.".
Il giudice a quo ravvisa nella predetta limitazione una
discriminazione in danno del minore adottando rispetto al minore che
debba essere riconosciuto o legittimato dal genitore che abbia
compiuto sedici anni. E ritiene che la differenza di sedici anni
anche per i "casi particolari", contemplati dalla norma denunziata,
non solo risponderebbe ad un criterio biologico, ma varrebbe anche a
garantire un'applicazione più estesa della norma in linea con
l'evoluzione del costume, segnatamente nel caso in cui il minore
adottando sia figlio dell'altro coniuge, come nella specie.
A ciò si aggiunga - osserva il giudice a quo - che nel
sottosistema costituito dai capi I e II del titolo IV (artt. 44-57)
della legge n. 183 del 1984 l'adottante non deve esprimere un
convincimento che richieda quella maturità che deve avere chi scelga
d'accordo col coniuge di voler intraprendere l'adozione legittimante
di un minore ai sensi dell'art. 22 della legge n. 183 del 1984.
Il giudice a quo ricorda infine come questa Corte, nella sentenza
n. 183 del 10 febbraio 1988, abbia sostenuto che il motivo che
condizionò il legislatore del 1983 a fissare il divario di età fra
adottanti e adottando nel minimo di diciotto anni e nel massimo di
quaranta fu dettato dalla necessità di adeguare la legislazione in
materia di adozione agli artt. 7, numero 1, e 8, numero 3, della
Convenzione di Strasburgo.
2. - Si è costituita la parte privata aderendo alle
argomentazioni del giudice rimettente e depositando altresì,
nell'imminenza dell'udienza, una memoria in cui si osserva come il
legislatore da un lato, consentendo ai genitori sedicenni di
riconoscere e legittimare il figlio naturale, abbia riconosciuto la
loro idoneità fisiologica alla procreazione, dall'altro
contraddittoriamente non abbia ritenuto tale scarto di anni
sufficiente a consentire al minore l'attribuzione di uno status
familiare. Secondo la difesa, i princìpi del favor minoris e della
parificazione della filiazione adottiva a quella naturale consentono
di verificare l'irrazionalità della norma impugnata, che violerebbe
l'art. 3 della Costituzione "per manifesta diversità di
regolamentazione di ipotesi analoghe".
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato la quale ha concluso per la
declaratoria d'inammissibilità ovvero d'infondatezza, osservando
come il giudice a quo abbia posto a raffronto situazioni non omogenee
ed abbia altresì confuso la differenza minima di età tra adottante
ed adottando con l'età minima necessaria per avere la capacità di
riconoscere il proprio figlio o di richiedere la legittimazione. Considerato in diritto
1. - La Sezione per i minorenni della Corte d'appello di Venezia
dubita della legittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma,
della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), in relazione agli artt. 3 e 30, primo,
secondo e terzo comma, della Costituzione "nella parte in cui prevede
per colui che voglia adottare un minore la differenza minima di età
di diciotto anni anziché sedici, come è stabilito invece per il
riconoscimento di paternità e maternità ex art. 250 c.c. e per la
legittimazione ex art. 284 c.c.".
2. - Non sono invocabili i tertia comparationis di cui agli artt.
250 e 284 del codice civile, in quanto regolano situazioni non
omogenee, con la conseguenza che su di essi non può argomentarsi
violazione del principio di eguaglianza contenuto nel precetto
dell'art. 3 della Costituzione.
Non è sufficiente infatti che la norma impugnata e quelle
richiamate a confronto abbiano a denominatore comune l'acquisto di
uno status familiare di filiazione riconosciuta, legittimata,
adottiva. Le tre norme sono ispirate ciascuna da una peculiare ratio,
e le due, artt. 250 e 284 del codice civile, che richiedono il
compimento del sedicesimo anno d'età per i genitori che intendono
procedere al riconoscimento o alla legittimazione della prole
naturale, stabiliscono un dato temporale iniziale concettualmente non
assimilabile al dato temporale di distanza quale quello di diciotto
anni richiesto dalla norma impugnata come differenza d'età tra
adottante e adottando.
L'impostazione erronea del rapporto tra soglia minima d'età per
il riconoscimento o per la legittimazione della prole generata e
distanza d'età tra adottante e adottando deriva da una non corretta
quanto tradizionale interpretazione del criterio "adoptio imitatur
naturam". Tale criterio, innanzi tutto, non assume la consistenza di
un principio giuridico, per cui l'istituto dell'adozione debba essere
regolato come species artificiale della filiazione e modellarsi, al
pari di questa, sugli stessi presupposti di natura, tra i quali la
maturità fisiologica alla generazione.
La formula riflette piuttosto una esigenza etico-sociale avvertita
già prima del diritto giustinianeo, che l'adottivo non fosse più
anziano dell'adottante, così come il figlio generato non può
esserlo per natura rispetto al proprio padre. E tuttavia, che non si
trattasse di una regola di diritto, lo prova il dibattito interno al
diritto romano classico se l'adottante potesse essere più giovane
dell'adottando, come è attestato essere alcune volte realmente
accaduto. È Giustiniano ad imporre la regola che l'età
dell'adottante preceda di almeno diciotto anni quella dell'adottando.
E siffatta regola, attraverso il diritto comune, ha raggiunto le
legislazioni moderne.
L'indicazione giustinianea dei diciotto anni come plena pubertas
non ha alcun riferimento biologico, intesa com'è ad utilizzare una
mera analogia nominis per definire un intervallo temporale più
esteso dei quattordici anni richiesti per la pubertà.
La fissazione della distanza d'età in diciotto anni deve
intendersi storicamente dettata da ragioni di opportunità sociale
ponderate dal legislatore senza giustificazioni naturalistiche
esterne alla sua volontà.
3. - Il legislatore italiano ha recepito dal Codice sardo del
1838, art. 188, l'intervallo dei diciotto anni nel codice civile del
1865, art. 202, e in quello del 1942, art. 291. In quest'ultimo, la
possibilità di deroga ("Quando eccezionali circostanze lo
consigliano, la Corte d'appello può autorizzare la adozione se
l'adottante ha raggiunto almeno l'età di anni quaranta e se la
differenza di età tra l'adottante e l'adottando è di almeno sedici
anni") non era prevista dal Progetto e nella Relazione del
Guardasigilli Grandi fu giustificata sia perché rimesso alla Corte
d'appello "il valutare le circostanze del caso" sia perché "la
differenza minima di sedici anni salva sempre il tradizionale
principio: adoptio imitatur naturam".
La legge n. 431 del 1967, art. 1, sull'adozione speciale,
ripristinava la differenza d'età di diciotto anni ("Quando
eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare
la adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni,
ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente
(scil. diciotto anni)").
La legge n. 184 del 1983, nel riordinare e innovare organicamente
la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, stabilisce
all'art. 6, secondo comma: "L'età degli adottanti deve superare di
almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età
dell'adottando".
Si tratta qui dell'adozione cosiddetta "legittimante", destinata a
dare ai minori in stato di abbandono una famiglia degli affetti
sostitutiva di quella del sangue. Come ha già rilevato questa Corte,
"il legislatore italiano, che nel codice civile si era limitato alla
regola romana, nella legge del 1983, stabilendo la distanza minima di
età, che coincide oggi con gli anni della maggiore età, si adegua
alla Convenzione europea: infatti ex art. 84 del codice civile, la
capacità matrimoniale si acquista con la maggiore età, cioè a 18
anni. Se si calcolano i tre anni di matrimonio richiesti ex art. 6,
primo comma, della legge n. 184 del 1983 perché i coniugi possano
adottare, si raggiunge il limite minimo dei 21 anni stabilito
dall'art. 7, n. 1, della Convenzione di Strasburgo.
"Il limite massimo stabilito in 40 anni - 5 in più rispetto ai 35
della Convenzione europea - è dovuto alla elevazione dell'età degli
adottabili da 8 anni della legge del 1967 ai 18 della legge del 1983.
"La diminuzione del minimo da 20 a 18 e del massimo da 45 a 40 ha
la funzione di offrire al minore genitori adottivi giovani, in modo
che il modello della famiglia degli affetti sia non dissimile nel
divario generazionale da quello della famiglia del sangue" (sentenza
n. 183 del 1988).
Il criterio "adoptio imitatur naturam" liberato da vincolanti
riferimenti biologici e opportunamente collegato con usi sociali,
trova la sua traduzione moderna nell'art. 8, numero 3, della
Convenzione di Strasburgo: "En règle générale, l'autorité
compétente ne considérera pas comme remplies les conditions
précitées si la différence d'âge entre l'adoptant et l'enfant est
inférieure à celle qui sépare ordinairement les parents de leur
enfants".
Nel contesto della stessa legge n. 184 del 1983, per i casi
particolari sussunti nel titolo IV è richiesta ancora una volta la
distanza d'età di diciotto anni (art. 44, quinto comma: "In tutti i
casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di
coloro che intende adottare").
Il ricorrere del dato temporale dei diciotto anni nella tradizione
legislativa italiana, la lungamente meditata elaborazione della
vigente legge n. 184 del 1983, nonché la considerazione storicamente
innanzi dimostrata che il termine diciottennale è frutto di
ponderazione del legislatore senza immediato riferimento
naturalistico che valga ricerca di giustificazione esterna alla
voluntas legis, fanno sì che l'art. 3 della Costituzione, come non
risulta valido ai fini della individuazione di lesione del principio
di eguaglianza, non lo è del pari per fondare una valutazione di non
ragionevolezza.
4. - La questione è, invece, fondata con riferimento all'art. 30,
primo e terzo comma, della Costituzione, nel valore complessivo
espresso, che è quello dell'unità della famiglia. La particolare
specie di adozione prevista sub b), dal primo comma dell'art. 44 - il
coniuge che adotta il minore figlio anche adottivo dell'altro coniuge
- è ispirata al fine di consolidare l'unità familiare. Senza lo
strumento adozionale così impiegato, malgrado la coppia genitoriale
sia legata nel matrimonio, la prole riconosciuta o adottata da uno
dei coniugi resterebbe estranea all'altro coniuge, non porterebbe il
cognome dei fratelli uterini generati in costanza di matrimonio,
vivrebbe, anche in una forte coesione affettiva, il disagio sociale
della manifesta diversità di origine con possibili disarmonie nella
formazione psicologica e morale. Il ricorso all'adozione ex art. 44,
primo comma, lett. b), evitando le conseguenze dello scenario
descritto, agevola una più compiuta unione della coppia e della
prole.
Se però il non raggiunto divario d'età dei diciotto anni tra il
coniuge adottante e il minore adottando fosse considerato in ogni
caso inderogabile, la realizzazione del valore costituzionale
dell'unità della famiglia potrebbe risultarne compromessa. Affinché
la norma impugnata non risulti in contrasto con l'art. 30, primo e
terzo comma, della Costituzione, limitatamente all'ipotesi di cui
alla lett. b), dell'art. 44, primo comma, della legge n. 184 del
1983, il giudice competente, previo attento e severo esame delle
circostanze del caso, al fine di corrispondere all'indicato
preminente valore etico-sociale inscritto in Costituzione, può
accordare una ragionevole riduzione del termine diciottennale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 44, quinto
comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), nella parte in cui, limitatamente al
disposto della lett. b) del primo comma, non consente al giudice
competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la
realizzazione dell'unità familiare, l'intervallo di età di diciotto
anni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte