Corte costituzionale

Ordinanza n. 441/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27

ottobre 1997 dal Tribunale di Messina, nel procedimento penale a

carico di M. C., iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima

serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il tribunale di Messina ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede l'operatività della

connessione dei procedimenti tra reati comuni e reati militari in

tutte le ipotesi stabilite dall'art. 12 cod. proc. pen., in

riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione;

che, in relazione all'art. 3 Cost., il rimettente lamenta la

irragionevole disparità di trattamento riservata agli appartenenti

alle Forze armate, in quanto, nel caso in cui pendano a loro carico

procedimenti per reati comuni e militari, tali imputati possono

venire giudicati in un unico procedimento solo quando il reato comune

è più grave di quello militare, così risultando sacrificato -

malgrado la loro posizione sia sostanzialmente identica ove il reato

militare sia più grave di quello comune - l'"interesse sostanziale

al simultaneus processus, sia in ragione dell'onere aggiuntivo

derivante dall'essere sottoposto a più procedure, sia, soprattutto,

in considerazione del vantaggio di una difesa unitaria a fronte di

un'accusa relativa a fatti connessi";

che, al riguardo, il rimettente precisa che la disciplina dettata

dall'art. 13, comma 2, cod. proc. pen. è ispirata da valutazioni di

mera opportunità politica, certamente secondarie rispetto

all'interesse dell'imputato al simultaneus processus e tali da non

giustificare l'esclusione della piena operatività delle ipotesi di

connessione di cui all'art. 12 cod. proc. pen.;

che, in riferimento all'art. 76 Cost., il giudice rimettente

lamenta la violazione per eccesso di delega della direttiva numero 14

dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in quanto il

legislatore delegante "ha posto il principio della connessione",

"stabilendo, quale unica eccezione all'operatività di tale

principio, i processi a carico di imputati minorenni", in tal modo

escludendo che ulteriori deroghe potessero rientrare nell'ambito

della discrezionalità del legislatore delegato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata infondata e riportandosi, stante

l'analogia delle questioni, all'atto di intervento relativo al

giudizio di costituzionalità promosso con l'ordinanza iscritta al n.

980 del 1996 e deciso con ordinanza n. 169 del 1997;

Considerato che, nel perseguire il risultato di un simultaneus

processus tra reati appartenenti alla giurisdizione ordinaria e reati

appartenenti alla giurisdizione militare, legati da connessione, il

rimettente sovrappone erroneamente i distinti istituti della

connessione e della riunione dei processi, mostrando di non avvertire

che il primo istituto è strumento attributivo della competenza,

operante nei casi previsti dall'art. 12 cod. proc. pen., mentre il

secondo, quale criterio di mera organizzazione del lavoro

giudiziario, trova applicazione, in base all'art. 17 cod. proc. pen.,

solo quando più processi, pendenti davanti al medesimo giudice e

legati da connessione o da altri nessi tra reati, sono suscettibili

di trattazione congiunta, e cioè quando la riunione non pregiudichi

la loro rapida definizione (v. ordinanza n. 247 del 1998);

che, dunque, l'auspicato ampliamento dell'operatività della

connessione fra reati appartenenti alle sopraindicate sfere di

giurisdizione, con attribuzione di ogni regiudicanda alla

giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, non condurrebbe

necessariamente di per sé al cumulo dei processi, dipendendo tale

evenienza dal verificarsi di presupposti di natura processuale del

tutto accidentali (v. Relazione al Progetto preliminare del codice di

procedura penale p. 13);

che il legislatore delegante, con la direttiva n. 14 dell'art. 2

della legge-delega n. 81 del 1987, non ha affatto dettato un

principio normativo volto a favorire il cumulo delle regiudicande, ma

anzi, mirando a escludere ogni discrezionalità nella determinazione

del giudice competente e delineando perciò la connessione quale

criterio autonomo di attribuzione della competenza in vista di un

più rigoroso rispetto del principio del giudice naturale (v.

Relazione al Progetto preliminare ivi), da un lato ha espresso "un

evidente favor per la separatezza dei processi, ritenuta utile

soprattutto al fine di una maggiore speditezza degli stessi" (v.

sentenza n. 254 del 1992, nonché ordinanza n. 159 del 1996, che ha

confermato "la persistente validità dell'opzione di trattazione

autonoma di ciascuna res iudicanda" anche dopo la modifica dell'art.

12 cod. proc. pen. introdotta dall'art. 1 del decreto-legge 20

novembre 1991, n. 367, convertito in legge 20 gennaio 1992, n. 8);

dall'altro ha implicitamente previsto che la forza attrattiva della

connessione operi anche qualora non sia possibile o conveniente la

riunione dei procedimenti connessi;

che comunque con tale direttiva, che la Relazione al progetto

preliminare riferisce anche ai rapporti fra diverse giurisdizioni, il

legislatore delegante, diversamente da quanto opinato dal giudice a

quo, non ha inteso attribuire alla competenza per connessione il

valore di regola generale ed assoluta, derogabile solo con riguardo

ai reati commessi da imputati minorenni, né, tantomeno, ha indicato

alcun particolare criterio per stabilire in quali ipotesi il reato

comune attragga il reato militare nella giurisdizione ordinaria;

che, infatti, la direttiva n. 14 si limita a stabilire che la

disciplina dell'istituto della connessione dovrà prevedere

espressamente i relativi casi, con esclusione di qualsiasi forma di

discrezionalità nella determinazione del giudice competente

(criterio, quest'ultimo, puntualmente rispettato dall'art. 13, comma

2, cod. proc. pen.), introducendo poi una espressa ipotesi di

esclusione della connessione, certamente non tassativa, in quanto il

legislatore delegato risulta abilitato ad individuare i casi di

connessione;

che, conseguentemente, non sussiste il denunciato vizio di

costituzionalità per eccesso di delega;

che, quanto alla dedotta lesione dell'art. 3 Cost., l'art. 13,

comma 2, cod. proc. pen. - che opera una riduzione dei casi di

connessione tra reati comuni e reati militari rispetto alla

disciplina prevista dall'art. 49, terzo comma, del codice di

procedura penale del 1930 (poi superato dall'art. 8 della legge 23

marzo 1956, n. 167, a sua volta sostitutivo dell'art. 264 del codice

penale militare di pace mediante una disciplina che ha privilegiato

la vis attractiva del giudice ordinario) - delinea una soluzione

normativa non censurabile, in quanto espressione di una scelta non

irragionevole del legislatore, che si inserisce nell'impostazione di

fondo del processo penale in favore della trattazione separata dei

procedimenti;

che, infatti, con riferimento ai rapporti tra i procedimenti per

reati comuni e militari, non può dirsi imposto dal principio di

ragionevolezza un assetto normativo che, in vista dell'interesse

dell'imputato a un (del tutto eventuale) simultaneus processus

travalichi in ogni caso i limiti entro cui ordinariamente si

esercitano le due distinte giurisdizioni (v., in relazione alla

disciplina della connessione tra reati comuni e militari sotto la

vigenza del codice di procedura penale del 1930, sentenze n. 206 del

1987, n. 73 del 1980, n. 196 del 1976, n. 29 del 1958);

che la scelta del vigente codice di procedura penale di limitare

i casi di connessione tra reati comuni e militari alle ipotesi di

maggiore gravità del reato comune risponde all'esigenza,

sottolineata nella relazione al progetto definitivo del codice (p.

166), di evitare che, attraverso l'estensione della competenza

attrattiva del giudice ordinario a tutte le ipotesi di connessione

previste dall'art. 12 cod. proc. pen., l'esercizio della

giurisdizione militare risultasse eccessivamente e irragionevolmente

penalizzato, in quanto operante, paradossalmente, anche nelle ipotesi

in cui il reato militare fosse connesso con un mero reato

contravvenzionale di competenza del giudice

ordinario;

che pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice

rimettente, la disciplina dettata dall'art. 13, comma 2, cod. proc.

pen. non si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, né

determina una ingiustificata disparità di trattamento tra

appartenenti alle Forze armate imputati di reati comuni e militari;

che la questione sollevata dal rimettente deve pertanto essere

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, comma 2, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal

tribunale di Messina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:441 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte