Ordinanza n. 444/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/12/1999 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 34Codice di procedura penale
- art. 37Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
dell'art. 37, comma 1, lettera a) e b) e dell'art. 321, commi 1 e 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20
novembre 1998 dalla Corte d'appello di Ancona nel procedimento di
ricusazione proposto da Cipriano Cappelletti ed altri, iscritta al n.
297 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che la Corte d'appello di Ancona dovendo decidere sulla
istanza di ricusazione di un giudice il quale aveva presieduto il
collegio penale del Tribunale che aveva adottato un provvedimento di
sequestro preventivo di titoli nei confronti di un imputato, con
ordinanza emessa il 20 novembre 1998 ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, dell'art. 37,
comma 1, lettere a) e b) e dell'art. 321, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevedono che non può
partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato, o concorso a
pronunciare, nei confronti dello stesso imputato nella medesima fase
del giudizio, la misura cautelare reale del sequestro preventivo,
emanando un decreto nel quale è stata valutata la posizione dello
stesso imputato in ordine alla responsabilità penale;
che la Corte d'appello ritiene che la omessa previsione di questa
situazione tra quelle che determinano l'incompatibilità del giudice
sia fonte di irragionevole disparità di trattamento rispetto ad
altre situazioni, che egli considera analoghe, per le quali è
prevista l'incompatibilità a garanzia della imparzialità del
giudice e del giusto processo (art. 3, primo comma, e 24, primo e
secondo comma, Cost.).
Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe
la disciplina della incompatibilità per atti compiuti nel
procedimento, dettata dall'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., che il
giudice rimettente ritiene debba trovare applicazione, così
legittimando la richiesta di ricusazione, anche al giudice che ha
pronunciato un provvedimento di sequestro preventivo;
che le misure cautelari reali sono attinenti a beni o cose
pertinenti al reato, la cui libera disponibilità può costituire
situazione di pericolo, e pur raccordandosi ad un reato possono
prescindere da qualsiasi profilo di colpevolezza perché la funzione
preventiva non si proietta necessariamente sull'autore del fatto
criminoso ma su cose (sentenza n. 48 del 1994), sicché per la loro
adozione non si richiede quella incisiva valutazione prognostica
sulla responsabilità dell'imputato, che potrebbe rendere o far
apparire condizionato il successivo giudizio di merito da parte
dello stesso giudice, in modo da violare le garanzie che si collegano
al principio del giusto processo (sentenza n. 66 del 1997, ordinanze
n. 203 del 1998 e n. 29 del 1999);
che, d'altra parte, se la valutazione di merito non è imposta
dal tipo di atto in precedenza adottato dal giudice ché, anzi,
l'adozione di misure cautelari reali di per sé non implica una
valutazione della responsabilità penale, l'eventuale effetto
pregiudicante dovrà essere accertato in concreto, ricorrendo, ove ne
sussistano i presupposti, agli istituti dell'astensione e della
ricusazione (ordinanze n. 203 del 1998 e n. 29 del 1999, con richiamo
alla sentenza n. 308 del 1997);
che l'ordinanza di rimessione, pur denunciando anche la
disposizione che disciplina la ricusazione del giudice, tende in
realtà ad introdurre un nuovo caso di incompatibilità, presupposto
della ricusazione, destinato ad escludere in ogni caso la
partecipazione al giudizio del giudice che ha compiuto l'atto che si
vorrebbe pregiudicante, indipendentemente dalla valutazione in
concreto se sia stato non correttamente manifestato un convincimento
tale da poter fare ritenere che sussista nel giudice un pregiudizio
rispetto alla causa da decidere (v. art. 36, comma 1, lettera h) e
art. 37, comma 1, lettera b) cod. proc. pen.);
che, così come prospettata, la questione di legittimità
costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b)
e 321, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,
della Costituzione, dalla Corte d'appello di Ancona con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:444 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte