Corte costituzionale

Ordinanza n. 444/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/12/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

dell'art. 37, comma 1, lettera a) e b) e dell'art. 321, commi 1 e 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20

novembre 1998 dalla Corte d'appello di Ancona nel procedimento di

ricusazione proposto da Cipriano Cappelletti ed altri, iscritta al n.

297 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che la Corte d'appello di Ancona dovendo decidere sulla

istanza di ricusazione di un giudice il quale aveva presieduto il

collegio penale del Tribunale che aveva adottato un provvedimento di

sequestro preventivo di titoli nei confronti di un imputato, con

ordinanza emessa il 20 novembre 1998 ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, dell'art. 37,

comma 1, lettere a) e b) e dell'art. 321, commi 1 e 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevedono che non può

partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato, o concorso a

pronunciare, nei confronti dello stesso imputato nella medesima fase

del giudizio, la misura cautelare reale del sequestro preventivo,

emanando un decreto nel quale è stata valutata la posizione dello

stesso imputato in ordine alla responsabilità penale;

che la Corte d'appello ritiene che la omessa previsione di questa

situazione tra quelle che determinano l'incompatibilità del giudice

sia fonte di irragionevole disparità di trattamento rispetto ad

altre situazioni, che egli considera analoghe, per le quali è

prevista l'incompatibilità a garanzia della imparzialità del

giudice e del giusto processo (art. 3, primo comma, e 24, primo e

secondo comma, Cost.).

Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe

la disciplina della incompatibilità per atti compiuti nel

procedimento, dettata dall'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., che il

giudice rimettente ritiene debba trovare applicazione, così

legittimando la richiesta di ricusazione, anche al giudice che ha

pronunciato un provvedimento di sequestro preventivo;

che le misure cautelari reali sono attinenti a beni o cose

pertinenti al reato, la cui libera disponibilità può costituire

situazione di pericolo, e pur raccordandosi ad un reato possono

prescindere da qualsiasi profilo di colpevolezza perché la funzione

preventiva non si proietta necessariamente sull'autore del fatto

criminoso ma su cose (sentenza n. 48 del 1994), sicché per la loro

adozione non si richiede quella incisiva valutazione prognostica

sulla responsabilità dell'imputato, che potrebbe rendere o far

apparire condizionato il successivo giudizio di merito da parte

dello stesso giudice, in modo da violare le garanzie che si collegano

al principio del giusto processo (sentenza n. 66 del 1997, ordinanze

n. 203 del 1998 e n. 29 del 1999);

che, d'altra parte, se la valutazione di merito non è imposta

dal tipo di atto in precedenza adottato dal giudice ché, anzi,

l'adozione di misure cautelari reali di per sé non implica una

valutazione della responsabilità penale, l'eventuale effetto

pregiudicante dovrà essere accertato in concreto, ricorrendo, ove ne

sussistano i presupposti, agli istituti dell'astensione e della

ricusazione (ordinanze n. 203 del 1998 e n. 29 del 1999, con richiamo

alla sentenza n. 308 del 1997);

che l'ordinanza di rimessione, pur denunciando anche la

disposizione che disciplina la ricusazione del giudice, tende in

realtà ad introdurre un nuovo caso di incompatibilità, presupposto

della ricusazione, destinato ad escludere in ogni caso la

partecipazione al giudizio del giudice che ha compiuto l'atto che si

vorrebbe pregiudicante, indipendentemente dalla valutazione in

concreto se sia stato non correttamente manifestato un convincimento

tale da poter fare ritenere che sussista nel giudice un pregiudizio

rispetto alla causa da decidere (v. art. 36, comma 1, lettera h) e

art. 37, comma 1, lettera b) cod. proc. pen.);

che, così come prospettata, la questione di legittimità

costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b)

e 321, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,

della Costituzione, dalla Corte d'appello di Ancona con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:444 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte