Corte costituzionale

Ordinanza n. 447/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1994 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (Approvazione del testo unico

delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione

degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche

Amministrazioni), e dell'art. 2, terzo comma, lett. c), della legge

27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale

in attività ed in quiescenza), promosso con ordinanza emessa il 10

luglio 1990 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente

tra Laudisa Osvaldo e il Credito Romagnolo s.p.a., iscritta al n. 178

del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con ordinanza del 10 luglio 1990 (pervenuta a questa

Corte solo il 15 marzo 1994) il Tribunale di Lecce ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180,

nella parte in cui non prevede la pignorabilità e la

sequestrabilità delle pensioni corrisposte dallo Stato, fino alla

concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti

degli ex dipendenti dello Stato, nonché dell'art. 2, terzo comma,

lett. c), della legge 27 maggio 1959 n. 324, nella parte in cui non

prevede la pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità

dell'indennità integrativa speciale istituita al primo comma, fino

alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato verso i

medesimi ex dipendenti dello Stato;

che, nelle norme denunciate, il Tribunale remittente ravvisa, in

sostanza, una ingiustificata disparità di trattamento, in ordine

alla pignorabilità delle pensioni e delle relative indennità

integrative speciali, in raffronto al diverso regime vigente per la

pignorabilità delle retribuzioni spettanti ai dipendenti pubblici in

costanza di rapporto;

Considerato che, con sentenza n. 55 del 1991, questa Corte ha già

esaminato questione in parte identica (riferita al solo art. 2 del

d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180) dichiarandola non fondata;

che in detta decisione si è precisato come non sia, in sé,

censurabile, sotto il profilo del principio di eguaglianza, la

facoltà del legislatore di disciplinare in maniera differenziata

l'intervento degli strumenti di esecuzione civile sulle retribuzioni

e sulle pensioni, in quanto la differenza di regime trova pur sempre

fondamento nella intrinseca diversità di due situazioni giuridiche

che rispondono a principi e finalità diversi, quali quelli espressi,

rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 della Costituzione;

che nella questione in esame tali conclusioni vanno pienamente

riconfermate, anche in relazione alla pignorabilità dell'indennità

integrativa speciale prevista dall'art. 2 della legge 27 maggio 1959

n. 324, che, in quanto componente necessaria del trattamento

pensionistico, assume anch'essa, evidentemente, funzione

previdenziale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3 del d.P.R. 5 gennaio

1950 n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il

sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e

pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), e dell'art.

2, terzo comma, lett. c), della legge 27 maggio 1959 n. 324

(Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in

quiescenza), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:447 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte