Corte costituzionale

Ordinanza n. 449/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/10/2000 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 62

della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari),

promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1999 dal tribunale di

Pesaro nel procedimento civile vertente tra Mari Rossana e

Bacchiocchi Ino, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima

serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Mari Rossana nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 novembre 1999 il

tribunale di Pesaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e

44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui

contratti agrari);

che, ad avviso del rimettente, le norme denunciate, imponendo

di prendere a base, per la determinazione del canone, il reddito

dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939,

n. 589 (Revisione generale degli estimi dei terreni), convertito in

legge 29 giugno 1939, n. 976, pur con i previsti coefficienti di

rivalutazione, non consentirebbero di determinare un canone che non

sia irrisorio, con conseguente violazione degli indicati parametri

costituzionali;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità della questione

per la mancanza nell'ordinanza di rimessione di qualsiasi

indicazione concernente il giudizio a quo e di una pur sintetica

motivazione in ordine al requisito della rilevanza;

che si è costituita la parte privata Mari Rossana in Tonini,

attrice nel giudizio a quo - la quale - premessa la descrizione dei

termini essenziali della controversia - ha concluso per

l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale;

che, in particolare, la parte privata osserva che questa

Corte, nella sentenza n. 139 del 1984, pur dichiarando infondata

analoga questione di legittimità costituzionale della disciplina

dettata dalla legge n. 203 del 1982, ha tuttavia affermato che

l'ulteriore protrarsi del ricorso ad un catasto vecchio di oltre un

cinquantennio non avrebbe potuto più ritenersi razionalmente

giustificabile dopo l'entrata in vigore (all'epoca ritenuta

imminente) del nuovo catasto;

che non essendo intervenuta, sino ad oggi, nessuna nuova

disciplina della materia, ancorata a più attendibili dati

catastali, sarebbero perciò rimasti immutati, e non più

giustificabili, in considerazione del tempo ulteriormente

trascorso, gli elementi di ingiustizia di un sistema che comporta

la determinazione del canone in termini quasi simbolici;

che in una successiva memoria, depositata in prossimità

dell'udienza in camera di consiglio, la parte privata ha insistito

sulla fondatezza e sulla rilevanza della questione osservando in

particolare, quanto al secondo di tali profili, come possa

desumersi dall'intero contesto dell'ordinanza che "l'esistenza o

l'inesistenza della norma di cui all'art. 62 della legge 203/1982

era ed è essenziale per la definizione della controversia

instaurata dalla Sig.ra Mari Rossana".

Considerato che l'ordinanza di rimessione non indica quali siano

i termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio

principale;

che l'accennata lacuna espositiva non consente a questa Corte

di valutare la rilevanza della questione sollevata;

che, pertanto, la questione va dichiarata, in conformità

alla costante giurisprudenza di questa Corte, manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio

1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, dal tribunale

di Pesaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 2000

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:449 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte