Sentenza n. 45/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/03/1957 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25
T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
promossi con le seguenti ordinanze:
1. - Ordinanza 17 aprile 1956 della Corte di cassazione, Sezioni
unite penali, nel procedimento penale a carico di Lasco Umberto,
rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Giuseppe
Sabatini, Arturo Carlo Jemolo e Leopoldo Piccardi, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 9 giugno 1956 ed
iscritta al n. 181 del Reg. ord. 1956;
2. - Ordinanza 16 novembre 1956 del Pretore di Leonforte nel
procedimento penale a carico di Carosia Giovanni e Chiaramonte Pietro,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15
dicembre 1956 ed iscritta al n. 338 del Reg. ord. 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udite nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1957 le relazioni del
Giudice Biagio Petrocelli;
uditi gli avvocati Giuseppe Sabatini, Arturo Carlo Jemolo e il
sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il pastore evangelico Lasco Umberto, tratto a giudizio del Pretore
di Locri per rispondere "della contravvenzione di cui all'art. 25 T.U.
leggi p.s., per aver promosso e diretto una cerimonia di pratiche
religiose, nel comune di S. Ilario Ionio, fuori dei luoghi destinati al
culto, senza averne dato il prescritto avviso all'autorità", fu dal
detto Pretore condannato a quindici giorni di arresto.
Il Tribunale di Locri, con sentenza del 16 giugno 1955, lo assolse
perché il fatto non costituisce reato. La Corte di cassazione, a
sezioni unite, pronunziando sul ricorso proposto dal P. M. contro la
sentenza del Tribunale di Locri, con ordinanza del 17 aprile 1956
sospese il giudizio in corso e ordinò la trasmissione degli atti a
questa Corte per il giudizio di legittimità costituzionale,
relativamente ai "rapporti intercedenti tra le disposizioni degli artt.
18 e 25 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, con riferimento alla legge 24
giugno 1929, n. 1159, e al R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, e le
disposizioni degli artt. 17, 19 e 20 della Costituzione della
Repubblica, con riferimento anche all'art. 8 della Costituzione
medesima".
L'ordinanza fu notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri
il 4 maggio 1956, comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato in
pari data, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno
successivo. Il 24 maggio 1956 furono depositati nella cancelleria della
Corte l'atto di intervento con le conclusioni dell'Avvocatura generale
dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio e il 28
giugno le deduzioni della difesa del Lasco.
Successivamente fu presentata memoria dell'Avvocatura generale
dello Stato in data 21 novembre 1956; e il 7 febbraio 1957 fu
depositata memoria della difesa del Lasco.
Nel foglio di deduzioni del 28 giugno 1956 la difesa concludeva
chiedendo "che la Corte costituzionale dichiari la illegittimità
costituzionale delle norme contenute nell'art. 3 della legge 24 giugno
1929, n. 1159, negli artt. 1 e 2 del decreto 28 febbraio 1930, n. 289 e
negli artt. 18, 25 e 26 del T.U. leggi p.s. 18 giugno 1931, n. 773".
A sua volta, nel suo atto di intervento l'Avvocatura generale dello
Stato concludeva chiedendo che si dichiarasse "la legittimità
costituzionale dell'art. 25 del T.U. leggi p.s. e di conseguenza la
piena efficacia di tale norma".
L'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi all'ordinanza della
Corte di cassazione, la quale aveva posto la questione se l'art. 17
della Costituzione, che ebbe a sopprimere l'obbligo del preavviso per
le riunioni private e per quelle in luogo aperto al pubblico abbia
inteso di parzialmente abrogare soltanto la disposizione dell'art. 18
del T.U. leggi p.s., che regola le pubbliche riunioni di ogni tipo,
ovvero di abrogare anche l'art. 25 dello stesso T.U., relativo alle
riunioni qualificate dal compimento di cerimonie o pratiche religiose
fuori dei luoghi destinati al culto, nega che tale estensione possa
operarsi.
La norma dell'art. 17 della Costituzione, riferendosi alle riunioni
di qualsiasi tipo, è di carattere generale e trova il suo riscontro
nell'art. 18 della legge di p.s., laddove le riunioni per l'esercizio
del culto costituiscono una categoria speciale, soggetta "alla
particolare disciplina dettata dal R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, e 25
della ripetura legge di p s. ".
Si è osservato inoltre che l'art. 8 della Costituzione rimanda
alla legge ordinaria l'eventuale regolamentazione giuridica nei
rapporti fra lo Stato e le associazioni dei culti acattolici, con la
conseguenza che, sino alla emanazione delle nuove leggi, restano in
vigore le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1929, n. 1159, e
nel R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, e le corrispondenti norme della
legge di p.s. cui le dette disposizioni fanno espresso rinvio. Secondo
l'Avvocatura dello Stato il diverso trattamento che la stessa
Costituzione fa alla religione cattolica e a quelle acattoliche
deriverebbe dal carattere primario dell'ordinamento acquisito dalla
prima per effetto dei patti lateranensi e dal carattere derivato degli
ordinamenti delle altre religioni. Sotto tale aspetto nessuna
violazione sussisterebbe al principio sancito dall'art. 8 della
Costituzione né nelle leggi sui culti ammessi innanzi citate e tanto
meno nell'art. 25 della legge di p.s. Per quanto riguarda l'asserito
contrasto fra tale ultimo articolo e le norme contenute nell'art. 19
della Costituzione, l'Avvocatura dello Stato osserva che lo stesso
articolo 19 sancisce il limite per il quale i riti non devono essere
contrari al buon costume, limite al concreto esercizio della libertà
garantiti a dalla Costituzione. L'art. 25 del T.U. leggi p.s. dovrebbe
intendersi pertanto preordinato ad accertare se nei singoli casi le
funzioni e le pratiche religiose che si intendono compiere fuori dei
luoghi a ciò destinati prevedono o meno riti contrari al buon costume,
ai fini della facoltà conferita all'autorità di p.s. di vietarne il
compimento. E ciò anche in relazione all'art. 21 della Costituzione,
ultimo comma, il quale, vietando le pubblicazioni a stampa, gli
spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume e
rimandando alla legge per i provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni, farebbe assumere al preavviso di cui all'art.
25 del T.U. leggi p.s. proprio la funzione di una di quelle norme di
prevenzione.
La difesa del Lasco, a sua volta, rileva innanzi tutto che, secondo
l'ordinanza della Corte di cassazione, è indispensabile l'esame
dell'intero problema, e quindi la considerazione dei rapporti
intercedenti tra le disposizioni degli artt. 18 e 25 del T.U. 18 giugno
1931, n. 773, con riferimento alla legge 24 giugno 1929, n. 1159, ed al
R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, e le disposizioni degli artt. 17, 19 e
20 della Costituzione, con riferimento anche all'art. 8 della
Costituzione medesima. Il primo comma di detto articolo prescinde da
ogni distinzione tra confessioni che abbiano o non abbiano una
organizzazione giuridica espressa da uno statuto, tra confessioni che
abbiano o non abbiano strette intese con lo Stato, e si riferisce a
tutte le confessioni religiose, inclusa la cattolica. Il secondo e
terzo comma invece si riferiscono alle confessioni religiose diverse
dalla cattolica le quali "hanno diritto di organizzarsi secondo i
propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano". A questo proposito si osserva che la posizione giuridica di
una confessione religiosa è cosa diversa dalla libertà religiosa,
rispetto alla quale tutte le confessioni, la cattolica e le altre, sono
eguali. La difesa del Lasco nega inoltre l'esistenza della regola,
implicitamente affermata dall'Avvocatura dello Stato relativamente
all'art. 19 della Costituzione, che dovunque sono limitazioni alle
libertà costituzionali ivi debbano esservi controlli preventivi di
polizia. I quali, oltre tutto, nel caso attuale, da un lato non
avrebbero possibilità concreta di esplicarsi in base al semplice
preavviso (che certo non potrebbe contenere elementi atti a denunciare
la contrarietà del rito al buon costume), e dall'altro condurrebbero
alla necessità del preavviso anche per le riunioni in case private,
visto che l'art. 19, nel porre il limite del buon costume, si
riferisce all'esercizio del culto in privato e in pubblico. Infine la
difesa del Lasco nega che le norme della legge del 1929 e del decreto
del 1930 abbiano necessità, ai fini della loro abrogazione, di essere
sostituite con altre norme e afferma esser lecito a chiunque aprire
templi, senza che occorrano previe autorizzazioni.
Nella discussione orale sono state illustrate e ribadite le
rispettive argomentazioni.
La ordinanza del Pretore di Leonforte si riferisce al procedimento
penale pendente presso la stessa Pretura a carico di Carosia Giovanni e
Chiaramonte Pietro, imputati della contravvenzione di cui all'art. 25
del T.U. leggi p.s. "per avere promosso un pubblico corteo senza averne
dato preventivo avviso al questore". All'udienza del 16 novembre 1956
la difesa del Chiaramonte sollevava eccezione di incostituzionalità
dell'art. 25 del T.U. legri p.s.in quanto in contrasto con l'art. 17
della Costituzione. Il Pretore, ritenuta la questione non
manifestamente infondata, ordinava la trasmissione degli atti a questa
Corte, sospendendo il giudizio. L'ordinanza fu notificata al Presidente
del Consiglio dei Ministri il 27 novembre 1956, comunicata ai
Presidenti della Camera e del Senato il 4 dicembre 1956, e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre. Non vi è stata costituzione
di parti. Considerato in diritto :
La Corte ritiene opportuno di decidere con unica sentenza le
questioni sollevate dalle due ordinanze di cui in epigrafe.
L'ordinanza della Corte di cassazione relativa a Lasco Umberto pone
i termini del giudizio di costituzionalità sulla base del rapporto fra
l'art. 25 del T.U. delle leggi di p.s. e l'art. 17 della Costituzione.
Ciò si desume essenzialmente dalla parte dell'ordinanza in cui, dopo
aver premesso che la situazione giuridica in rapporto alla disciplina
delle pubbliche riunioni - è profondamente modificata dopo l'entrata
in vigore dell'art. 17 della Costituzione, che ha soppresso l'obbligo
del preavviso per le riunioni private e per quelle tenute in luogo
aperto al pubblico, si enuncia testualmente la questione "se la detta
norma costituzionale abbia inteso di parzialmente abrogare soltanto la
disposizione dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., che - come è
noto - regola le pubbliche riunioni di ogni tipo, ovvero di abrogare
anche l'art. 25 dello stesso T.U., che contempla quelle particolari
riunioni qualificate dal compimento di cerimonie o pratiche religiose
fuori dei luoghi destinati al culto, vale a dire extra ecclesiae
ambitum".
Entro tali limiti, che le richieste della difesa non possono né
modificare né ampliare, deve mantenersi il giudizio di questa Corte.
Oggetto proprio del giudizio è pertanto il rapporto fra l'art. 25
del T.U. delle leggi di p.s. e l'art. 17 della Costituzione, e più
precisamente lo stabilire se, avendo l'art. 17 limitato l'obbligo del
preavviso alle riunioni in luogo pubblico, esplicitamente escludendolo,
col secondo comma, per ogni altra specie di riunione, e quindi anche
per quelle aperte al pubblico, l'art. 25 della legge di pubblica
sicurezza possa sopravvivere nella parte che implica l'obbligo del
preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose anche in
luogo non pubblico.
L'Avvocatura dello Stato, al fine di dimostrare la legittimità
costituzionale dell'art. 25 in ogni sua parte, si fonda su un criterio
di specialità, sostenendo che la norma dell'art. 17 della Costituzione
si rifetisce alle riunioni di qualsiasi tipo, ed è pertanto di
carattere generale. Come tale, essa troverebbe il suo riscontro
nell'art. 18 della legge di p.s., laddove le riunioni per l'esercizio
del culto costituirebbero una categoria speciale, soggetta a una sua
propria disciplina, cioè a quella adottata dal R.D. 28 febbraio 1930,
n. 289, e dall'art. 25 della ripetuta legge di pubblica sicurezza. Per
conseguenza, secondo la stessa Avvocatura dello Stato, l'art. 25
sopravvive all'art. 17 della Costituzione "non potendo una norma di
carattere generale derogare alle norme speciali anteriori".
Questa tesi non può essere accolta. L'art. 17 della Costituzione
contiene una netta riaffermazione della libettà di riunione; e la
norma si ispira a così elevate e fondamentali esigenze della vita
sociale da assumere necessariamente una portata ed efficacia
generalissima, tali da non consentire la possibilità di regimi
speciali. Circa le riunioni a carattere religioso, si deve rilevare che
dagli artt. 8, primo comma, e 19 della Costituzione è sancita la piena
libertà nell'esercizio del culto per tutte le confessioni religiose;
ma quando l'esercizio del culto ha luogo in forma associata, tali norme
devono ritenersi con l'art. 17 in un rapporto evidente di
coordinazione, nel senso che le riunioni a carattere religioso non si
sottraggono alla disciplina generale di tutte le riunioni, per quanto
riguarda e la libertà delle riunioni stesse e i limiti cui essa, nel
superiore interesse della convivenza sociale, è sottoposta.
Tuttavia, sempre al fine di dimostrare la piena legittimità del
l'art. 25 della legge di pubblica sicurezza, l'Avvocatura dello Stato
trae argomento dall'art. 19 della Costituzione; e poiché questo
dispone che "tutti hanno diritto di professare la propria fede
religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché
non si tratti di riti contrari al buon costume", ne deduce che
l'obbligo del preavviso debba intendersi preordinato ad accertare se
nei singoli casi le funzioni e pratiche religiose che si intendono
compiere nei luoghi a ciò destinati, e quindi anche semplicemente
aperti al pubblico, prevedano o meno riti contrari al buon costume, e
ciò ai fini della facoltà conferita alla autorità di pubblica
sicurezza di vietarne il compimento.
In contrario bisogna osservare che la regola che si vorrebbe
dedurre da siffatta interpretazione, cioè che ad ogni limitazione
posta ad una libertà costituzionale debba implicitamente corrispondere
il potere di un controllo preventivo dell'autorità di pubblica
sicurezza, non sussiste nel nostro ordinamento giuridico. Il
trasgredire alla limitazione sancita dall'art. 19 potrà costituire un
illecito giuridico, anche penale; e in tal caso il divieto sarà
garentito dalla corrispondente sanzione; ma, al di fuori di questa
ipotesi, l'attività di prevenzione della polizia, se ed in quanto
importi una restrizione della sfera giuridica del cittadino, in ordine
ai suoi possibili futuri comportamenti, potrà esercitarsi soltanto nei
casi e nei modi espressamente indicati dalla legge.
In conclusione, stabilito il carattere generale della norma
dell'art. 17 e la sua riferibilità ad ogni specie di riunione,
comprese quelle a carattere religioso, risulta evidente il contrasto
fra la detta norma e l'art. 25 della legge di pubblica sicurezza, nella
parte in cui questo implica l'obbligo del preavviso anche per le
riunioni non pubbliche.
Posta e risoluta in questi termini la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25, ne risulta che restano estranee alla
indagine di questa Corte le altre norme alle quali, per opposta
finalità, fanno riferimento le parti. L'art. 18 della legge di p.s.,
infatti, è dalla stessa ordinanza posto fuori dell'ambito della
questione, col fatto stesso di ridurre questa a una valutazione del
rapporto fra l'art. 17 della Costituzione e l'art. 25 della legge di
p.s. L'art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e gli artt. 1 e 2
del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, cui la difesa del Lasco chiede che
si estenda il giudizio di legittimità costituzionale, riguardano la
nomina dei ministri di culto e l'apertura di templi ed oratori per i
culti ammessi, e quindi ben altro e diverso oggetto da quello che è
specificamente proprio dell'ordinanza e del procedimento penale che vi
ha dato luogo.
In relazione all'art. 26 della legge di pubblica sicurezza, è
evidente che questa norma, nell'attribuire al questore il potere di
vietare, in date circostanze, le funzioni, cerimonie e pratiche
religiose e le processioni ecclesiastiche o civili, ricollega tale
potere all'obbligo del preavviso sancito dalla norma dell'art. 25, e
ne limita pertanto l'esercizio ai casi in cui l'obbligo del preavviso
permane.
Circa infine la questione di legittimità costituzionale dell'art.
25 della legge di pubblica sicurezza, sollevata dal Pretore di
Leonforte, in relazione ai tre pubblici cortei promossi da Carosia
Giovanni e al corteo promosso da Chiaramonte Pietro, trattandosi, com'
è ovvio, di riunioni in luogo pubblico, esse rientrano nel novero
delle riunioni per le quali l'obbligo del preavviso sussiste, con la
conseguente legittimità, per questa parte, della norma dell'art. 25.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti come in
epigrafe:
dichiara la illegittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 25 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno
1931, n. 773, nella parte che implica l'obbligo del preavviso per le
funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico,
in riferimento all'art. 17 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI
ECLI:IT:COST:1957:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte