Sentenza n. 45/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1964 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 1014/1960
- art. 117legge 1014/1960
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 15 febbraio
1963, n. 150, promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1963 dal
Tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra Zanasi Gino ed
il Comune di Modena, iscritta al n. 162 del Registro ordinanze 1963 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 231 del 31
agosto 1963.
Visti l'atto di costituzione in giudizio di Zanasi Gino e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 18 marzo 1964 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi gli avvocati Alberto Casarini, Giuseppe Fabbrici e Guido
Viola, per lo Zanasi, e il vice avvocato generale dello Stato Dario
Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento civile tra il Sig. Gino Zanasi
attore e il Comune di Modena convenuto, l'attore sollevò la questione
di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 18 della legge
16 settembre 1960, n. 1014, il quale dispone che "l'accertamento e la
determinazione della base imponibile per l'imposta di famiglia sono
distinti ed autonomi da quelli riguardanti i tributi erariali", e della
legge 15 febbraio 1963, n. 150, intitolata: "modifica dell'art. 18
della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e interpretazione autentica
dell'art. 117 del T.U. per la finanza locale", sopravvenuta nelle more
del giudizio ed esattamente prima della udienza collegiale tenuta il 15
maggio dello scorso anno. Questa legge, nel suo unico articolo, dispone
l'aggiunta al primo comma dell'art. 18 citato della norma seguente: "il
primo comma del presente articolo costituisce interpretazione autentica
dell'art. 117 del T.U. per la finanza locale.. a seguito
dell'abrogazione dell'art. 119 dello stesso T.U. disposta dall'art. 19
del D.L.Lgt. 8 marzo 1945, n. 62".
Giova, per chiarire i termini della questione, ricordare che l'art.
117 del T.U. dispone che l'imposta di famiglia colpisca "l'agiatezza
della famiglia desunta dai redditi o proventi di qualsiasi natura e da
ogni altro indice apparente di agiatezza" e determina i criteri che
l'Amministrazione deve osservare per la determinazione della base
imponibile; e giova anche ricordare che l'abrogato art. 119 stabiliva
che "per i contribuenti assoggettati all'imposta complementare di
Stato, le aliquote dell'imposta di famiglia sono applicate agli
imponibili..., che servirono di base alla determinazione della
complementare, senza che occorrano ulteriori accertamenti da parte del
Comune".
Il Tribunale di Modena, davanti al quale verte il giudizio,
premesso che la questione era rilevante ai fini della decisione, in
quanto "l'accoglimento della qualifica di interpretazione autentica
comporterebbe il carattere retroattivo del citato art. 18 con
conseguente applicazione del medesimo nella specie", ha ritenuto,
peraltro, che la questione di legittimità dovesse limitarsi alla legge
15 febbraio 1963, n. 150, la quale assorbirebbe l'altra relativa al
citato primo comma dell'art. 18 della legge n. 1014 del 1960. Così
delimitata, la questione non sarebbe manifestamente infondata. Il
Tribunale prescinde dal punto che l'art. 119 della Costituzione
porrebbe il principio generale della coordinazione tra finanza statale
e finanza locale, principio nel caso non rispettato; né nega che nella
nostra Costituzione non sussiste il divieto della retroattività della
legge tributaria; ma ritiene che la retroattività conferita a una
legge tributaria, configuri un contrasto con le norme degli artt. 41,
42, 43 e 53 della Costituzione.
Il Tribunale, pertanto, con ordinanza 20 giugno 1963, sospendeva il
giudizio e trasmetteva gli atti a questa Corte perché giudicasse sulla
questione di legittimità della legge 15 febbraio 1963, n. 150, in
riferimento agli artt. 41, 42, 43 e 53 della Costituzione.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 231 del 31 agosto 1963.
2. - Davanti alla Corte si è costituito il sig. Gino Zanasi,
rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Casarini e Giuseppe
Fabbrici. Nelle deduzioni depositate il 1 agosto 1963, la difesa dello
Zanasi riferisce ampiamente la giurisprudenza della Corte di cassazione
in materia, secondo la quale "in un ordinato sistema della finanza
pubblica è inconcepibile la coesistenza di valutazioni diverse di un
unico reddito", nonché i lavori preparatori della legge 16 settembre
1960, n. 1014, per trarne la conseguenza che tanto questa legge, quanto
l'altra del 1963 hanno voluto modificare l'interpretazione del sistema
data dalla Cassazione, preponendo alla necessità di una coordinazione
tra finanza locale e finanza dello Stato il principio di una totale
autonomia comunale, dell'esercizio della quale, in questa materia,
illustra gli inconvenienti.
Passando al merito, la difesa dello Zanasi sostiene che la legge
impugnata - abbia essa carattere innovativo o interpretativo -, viola i
principi fondamentali della Costituzione. L'autonomia locale, che la
Costituzione pur garantisce nell'art. 5, non potrebbe tuttavia essere
considerata senza limiti fino al punto di creare, per restare nella
materia oggetto della controversia, disparità tra le valutazioni
statali e locali dei medesimi redditi, tanto più che, nel caso,
l'accertamento e la determinazione della base imponibile per l'imposta
di famiglia sarebbero lasciati, a differenza di quello che accade per i
tributi erariali, al discrezionale apprezzamento degli amministratori
comunali e delle commissioni tributarie, con conseguente violazione
anche della norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione.
La disarmonia che la legge impugnata provoca tra le imposte sui
singoli redditi e l'imposta di famiglia, viola poi il principio della
coordinazione della finanza locale con quella statale, stabilita
dall'art. 119 della Costituzione e che non può intendersi limitata
soltanto alle Regioni. L'attività tributaria dovrebbe, secondo la
difesa dello Zanasi, svolgersi in maniera uniforme per tutto il
territorio nazionale, anche perché essa può incidere sull'attività
privata, tutelata, come si sa, dalla Costituzione (artt. 41, 42, 43 e
44), e dovrebbe rispettare il principio della capacità contributiva
(art. 53), il quale richiederebbe necessariamente il coordinamento dei
vari tributi e, nel caso, dei tributi personali locali con i tributi
erariali.
La difesa accenna poi alle molte ragioni esposte dalla dottrina
sulla illegittimità delle leggi tributarie retroattive in riferimento,
particolarmente, all'art. 53 della Costituzione, qualora si ritenesse
la legge impugnata una legge interpretativa.
3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha depositato le sue deduzioni il 30 luglio dello scorso anno.
L'esame della legislazione emanata nella materia oggetto del
presente giudizio porta l'Avvocatura a concludere che, attualmente, non
sarebbe dubbio che vi sia distinzione ed autonomia tra l'accertamento e
la determinazione della base imponibile per l'imposta di famiglia e
l'accertamento e la determinazione dei corrispondenti elementi della
base imponibile per i tributi erariali, e che egualmente indubbio
sarebbe il carattere interpretativo del primo comma dell'art. 18, con
la conseguente applicabilità del principio della distinzione anche
agli accertamenti antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 1014
del 1960.
L'Avvocatura, premessa l'eccezione di non rilevanza della
questione, per la quale, peraltro, si rimette alla Corte, sostiene nel
merito la sua infondatezza. E per i seguenti motivi:
1) la legge interpretativa non può essere qualificata, sic et
simpliciter, retroattiva. Giusta la più moderna dottrina, essa sarebbe
una norma dichiarativa-esplicativa del tipo "norma dispositiva".
Sarebbe vero che caratteristica delle leggi interpretative è la
retroattività, ma si tratterebbe di una retroattività apparente,
stante che non è la legge interpretativa a regolare direttamente i
rapporti giuridici, ma quella anteriore, della quale il legislatore dà
un 'interpretazione vincolante. Nel caso in esame, tanto la norma del
1960, quanto quella del 1963 avrebbero soltanto valore di
interpretazione della vera norma precettiva, che è quella, e soltanto
quella, dell'art. 117 del T.U. per la finanza locale. Con che
mancherebbe la base stessa per configurare una questione di
legittimità per retroattività della legge che può porsi sì anche in
materia diversa da quella penale ed anche perciò in materia
tributaria, ma al presupposto che l'effetto retroattivo operi
sull'accertamento degli elementi e dei requisiti inerenti all'imposta;
2) una legge tributaria retroattiva non viola per se stessa il
principio della capacità contributiva. L'art. 53 della Costituzione
pone soltanto il principio che "tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva",
principio che non avrebbe efficacia sul problema della successione
delle leggi nel tempo, essendo sufficiente che, al momento al quale si
riferisce l'obbligo contributivo - sia esso o no stabilito
retroattivamente -, vi sia corrispondenza tra l'obbligo e la capacità
di contribuzione dell'obbligato;
3) la pretesa necessaria coordinazione tra l'attività tributaria
dello Stato e quella degli enti locali sarebbe soltanto "un tendenziale
principio di politica legislativa". Né varrebbe addurre in contrario
l'art. 119 della Costituzione che contiene una norma relativa soltanto
ai limiti dell'autonomia finanziaria delle Regioni, che il Costituente
ha voluto non contrastante con la politica finanziaria dello Stato.
Comunque, il principio riguarderebbe la coordinata distribuzione del
complesso dei gravami fiscali tra tributi erariali e tributi locali,
non già una uniformità delle regole particolari relative ai diversi
tributi. Sarebbe anzi conforme al principio costituzionale
dell'autonomia degli enti locali riconoscere carattere di indipendenza
all'accertamento e alla determinazione della base imponibile
dell'imposta di famiglia rispetto all'accertamento dei corrispondenti
elementi della base imponibile per i tributi erariali, tanto più che
sussisterebbe nel nostro ordinamento, il principio dell'indipendenza
delle varie imposte tra di loro;
4) nessun contrasto esiste con gli artt. 41, 42 e 43 che pongono
norme all'iniziativa privata e pubblica, alla proprietà privata, ai
casi di espropriazione e via, che non hanno nulla in comune con la
questione sollevata dall'ordinanza.
4. - L'Avvocatura ha anche depositato, il 5 marzo scorso, una
memoria, nella quale ribadisce le tesi difensive proposte nell'atto di
intervento. Ai fini della discussione è sufficiente sottolineare due
punti:
a) che l'art. 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014,
ricaverebbe il suo carattere di norma interpretativa dalla sua stessa
natura e non già dalla successiva legge del 1963, in conseguenza,
cioè, dell'abrogazione dell'art. 119 del T.U. per la finanza locale,
attuata col ricordato decreto legislativo del 1945, che eliminava
l'unico legame esistente tra imposta di famiglia e imposta
complementare sul reddito;
b) che l'imposta di famiglia non sarebbe un duplicato dell'imposta
complementare progressiva sul reddito: in primo luogo, perché la base
imponibile di questa imposta è il reddito complessivo del
contribuente, laddove quella per l'imposta di famiglia è l'agiatezza
della famiglia stessa; in secondo luogo, perché v'è una diversa
progressività in relazione ai fini delle due imposizioni; in terzo
luogo, perché il soggetto passivo dell'imposta è, per l'imposta
complementare, ogni persona fisica per i suoi redditi e per quelli di
altre persone, dei quali esso abbia la libera disponibilità o
l'amministrazione senza obbligo di rendiconto; viceversa, l'imposta di
famiglia è applicata con riguardo al nucleo familiare considerato
sotto un particolare profilo e alle unioni di individui conviventi per
fini di istruzione, di educazione o di cultura; in quarto e ultimo
luogo, perché il fatto che l'art. 117 preveda tra gli indici ai quali
occorre far riferimento i redditi o i proventi di qualsiasi natura e
quindi la loro determinazione secondo una valutazione assimilabile a
quella richiesta per l'applicazione dell'imposta erariale, non esclude
- a prescindere dal fatto che il reddito sarebbe assunto, nel caso
dell'imposta di famiglia, in senso economico, tale cioè da essere
avvicinato ai "proventi" o agli "indici apparenti di agiatezza" -, che
l'identità di base imponibile, limitatamente ai redditi, riguarda non
codesti redditi in sé, ma i cespiti dai quali essi si possono
ricavare, cespiti "che ciascuna delle due potestà tributarie può
assumere con criteri disuguali".
5. - La difesa del sig. Zanasi ha depositato una memoria fuori
termine.
6. - Nell'udienza del 18 marzo 1964 le difese delle parti hanno
illustrato le tesi contenute negli scritti difensivi ed insistito nelle
già prese conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Il problema sottoposto all'esame della Corte è quello, come
si esprime testualmente l'ordinanza, della "costituzionalità della
retroattività tributaria". Vero è che nel testo è profilato anche un
contrasto tra la legge impugnata e il principio, che si trarrebbe
dall'art. 119 della Costituzione, per il quale finanza locale e finanza
statale devono essere coordinate fra loro, ma la questione di
costituzionalità che ne discende, non è stata esplicitamente proposta
dal giudice a quo, che sembra anzi volerne prescindere, sicché
un'interpretazione coerente dell'ordinanza porta ad escludere che essa
sia stata sottoposta al giudizio di questa Corte.
A maggior ragione devono essere considerate fuori dei limiti del
presente giudizio le numerose questioni che la difesa della parte
privata ha sollevato nelle deduzioni e, ampiamente, nella discussione
orale, in relazione a numerosi precetti costituzionali (artt. 3, 5, 23,
25, ecc.).
2. - Il Tribunale di Modena non ignora la giurisprudenza di questa
Corte, secondo la quale una legge tributaria retroattiva (come ogni
altra legge non penale), non è di per sé viziata di
incostituzionalità, e che il carattere retroattivo di una legge
siffatta può comportare un'illegittimità costituzionale soltanto se
porti, come sua conseguenza, la violazione di un precetto o di un
principio contenuti nella Costituzione. In conseguenza, l'ordinanza
propone la questione nei confronti dell'art. 53 della Costituzione, e
precisamente della norma contenuta nel primo comma di esso, la quale
afferma che "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva". A rafforzare questa
impostazione della questione, l'ordinanza aggiunge che la
retroattività della legge impugnata conduce anche alla violazione
delle norme contenute negli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione.
3. - Il problema della "retroattività della legge tributaria"
sorge non soltanto quando la legge ponga a base della prestazione un
fatto verificatosi nel passato, ma anche quando essa alteri, modifichi
o trasformi, con effetto retroattivo, gli elementi essenziali
dell'obbligazione tributaria e i criteri di valutazione che vi sono
connessi, quali risultano da una precedente normativa. Se, infatti, per
capacità contributiva s'intende l'idoneità del contribuente a
corrispondere la prestazione coattivamente imposta e se tale idoneità
deve porsi in relazione, non già con la concreta capacità di ciascun
contribuente, ma col presupposto al quale la prestazione stessa è
collegata e con gli elementi essenziali dell'obbligazione tributaria,
si deve anche ritenere che, quando la legge assuma a presupposto un
fatto o una situazione passati - non più esistenti, perciò, al
momento in cui essa entra in vigore -, ovvero innovi, estendendo i suoi
effetti al passato, gli elementi dai quali la prestazione trae i suoi
caratteri essenziali, il rapporto che deve sussistere tra imposizione e
capacità contributiva può risultare spezzato e il precetto
costituzionale ("in ragione della capacità contributiva") violato.
Può, non risulta necessariamente spezzato: il che vuol dire che il
venir meno di questo rapporto non può essere affermato in via generale
e in astratto, ma deve essere verificato di volta in volta, in
relazione alla singola legge tributaria. Sono questi i motivi per i
quali la Corte ha affermato che una legge tributaria retroattiva non
comporta per se stessa la violazione del principio della capacità
contributiva (sentenza n. 9 del 1959), respingendo, con ciò, e la tesi
che codesta violazione si verifichi in ogni caso, e l'altra, opposta,
che essa non abbia mai luogo.
4. - Se si tengono presenti queste ragioni, la questione sollevata
dal Tribunale di Modena deve essere dichiarata non fondata.
La legge 15 febbraio 1963, n. 150, si è limitata, infatti, a
conferire all'art. 18, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n.
1014, valore di legge interpretativa e, con ciò, efficacia
retroattiva. Ora, la norma, alla quale tale efficacia è stata
conferita, stabilisce che "l'accertamento e la determinazione della
base imponibile per l'imposta di famiglia sono distinti ed autonomi da
quelli riguardanti i tributi erariali". Essa fu emanata dopo che si era
disputato a lungo in dottrina e in giurisprudenza sugli effetti che
comportava l'abrogazione dell'art. 119 del T.U. per la finanza locale,
approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, il quale stabiliva,
invece, che, per la determinazione della base imponibile dell'imposta
di famiglia, dovessero essere assunti gli imponibili "che servirono di
base alla determinazione della complementare". Non occorre qui decidere
quale fosse la esatta interpretazione da dare all'intervenuta
abrogazione, ad opera del D.L.L. 8 marzo 1945, n. 62, della norma ora
ricordata, se quella, cioè, sostenuta dalla Commissione centrale delle
imposte e in un primo tempo anche dalla Cassazione, o, viceversa,
quella successiva della Cassazione medesima, che divenne prevalente. Ai
fini del giudizio di legittimità della legge, è sufficiente accertare
che la facoltà, riconosciuta agli uffici accertatori del Comune, di
valutare, in guisa autonoma dagli uffici erariali, la base imponibile
dell'imposta di famiglia, non ha violato la capacità contributiva nel
senso in cui è stata definita. A prescindere dalla tesi che i redditi
possono essere assunti e valutati diversamente in relazione ad imposte
diverse per oggetto e per struttura, la legge impugnata non ha
modificato l'oggetto dell'imposta, che è rimasto "l'agiatezza della
famiglia desunta dai redditi o proventi di qualsiasi natura e da ogni
altro indice apparente di agiatezza" (art. 117 del cit. T.U. per la
finanza locale), né gli elementi che devono essere tenuti presenti
nella determinazione dell'imponibile e il modo come devono essere
assunti in questa determinazione (lett. a, b, c, e d del medesimo art.
117). L'effetto retroattivo della legge si è limitato a un punto non
essenziale della figura del tributo, e ad eliminare intorno ad esso
dubbi e incertezze. E così operando non ha al certo violato il
principio della capacità contributiva.
5. - Da ciò discende anche che deve essere dichiarata la non
fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei
confronti delle norme contenute negli artt. 41, 42 e 43 della
Costituzione, e ciò non soltanto perché contrasto non sorge
necessariamente tra una legge che ponga norme tributarie con efficacia
retroattiva e le norme costituzionali che regolano la libera iniziativa
economica, il regime della proprietà privata e la riserva originaria o
la espropriazione di talune imprese o gruppi di imprese (come del resto
la Corte ha già avuto occasione di affermare - sentenza n. 9 del
1959), ma anche e soprattutto perché è evidente che una violazione di
queste norme in tanto può essere configurata (come pare ammettere, del
resto, la stessa ordinanza di rimessione), in quanto si ponga come
conseguenza di una violazione del principio della capacità
contributiva, che, nel caso in esame, non sussiste.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza 20
giugno 1963, sulla legittimità costituzionale della legge 15 febbraio
1963, n. 150, "Modifica dell'art. 18 della legge 16 settembre 1960, n.
1014, e interpretazione autentica dell'art. 117 del testo unico per la
finanza locale", in riferimento agli artt. 53, 41, 42 e 43 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte