Sentenza n. 45/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1975 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo
comma, del codice civile - in correlazione al d.P.R. 28 agosto 1960, n.
1271, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 33,
sezione operai, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dipendenti da aziende di autolinee in concessione stipulato il 20
gennaio 1959 - , promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1972 dal
tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Lagna Pantaleo
e Cavalera Vita, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14
novembre 1973.
Visti l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri
e di costituzione di Lagna Pantaleo;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento civile vertente tra Pantaleo Lagna e
Vita Cavalera il tribunale di Lecce, con ordinanza 2 maggio 1972, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120,
terzo comma, del codice civile e del d.P.R. 1960, n. 1271, nella parte
in cui rende obbligatorio erga omnes l'art.33, sezione operai, del
c.c.n.1.20 gennaio 1959 per i dipendenti da aziende di autolinee in
concessione, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Nel giudizio innanzi a questa Corte, si è costituito il Lagna, che
ha concluso per la declaratoria di illegittimità delle norme
impugnate.
È intervenuto, altresì, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il
Presidente del Consiglio dei ministri, che ha dedotto, invece,
l'infondatezza della sollevata questione. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza di rimessione è posta in dubbio la
legittimità costituzionale dell'art. 2120, comma terzo, del codice
civile "in quanto consente un trattamento differenziato secondo la
categoria di appartenenza del lavoratore" e, correlativamente, del
d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271, nella parte in cui rende obbligatorio
erga omnes l'art. 33 del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende di
autolinee in concessione 20 gennaio 1959, che, appunto, prevede il
computo dell'indennità di anzianità in base al diverso parametro di
un mese di retribuzione per gli impiegati e di alcuni giorni soltanto
per gli operai.
Sarebbe violato, secondo il giudice a quo, il principio di
uguaglianza (art. 3 della Costituzione), in quanto la diversificazione
di trattamento tra operai ed impiegati, già realizzata dalla
diversità delle rispettive retribuzioni, verrebbe agganciata anche ad
un diverso parametro temporale di computo dell'indennità di fine
rapporto: e ciò senza alcuna plausibile giustificazione.
Si prospetterebbe, inoltre, contrasto con l'art. 36 della
Costituzione, sembrando "non proporzionata al lavoro svolto
dall'operaio una indennità calcolata con riferimento ad alcuni giorni
di retribuzione per ogni anno di servizio, una volta che per gli
impiegati lo stesso legislatore ha ritenuto necessario un mese di
retribuzione per ogni anno di servizio".
2. - La questione, relativamente alla dedotta illegittimità del
d.P.R. 1960 citato, va dichiarata inammissibile: in quanto, come è
già stato affermato (cfr. sentenze nn. 106 e 107 del 1962, n. 129 del
1963 e n. 120 del 1974) l'eventuale contrasto di norme delegate
attributive di efficacia generale a clausole della contrattazione
collettiva ex lege 1959, n. 741, con norme imperative di legge "e, a
maggior ragione, con precetti costituzionali" non dà luogo ad una
questione di competenza della Corte costituzionale, ma ad un problema
di mera interpretazione rimesso secondo i principi al giudice
ordinario".
3. - Manifestamente infondata è, invece, la questione di
legittimità dell'art. 2120, terzo comma, cod. civ. poiché identica
questione - in riferimento ai medesimi parametri costituzionali - è
già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1974 e non
vengono ora addotti argomenti nuovi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale del d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271 (nella parte in cui
rende obbligatorio erga omnes l'art. 33 del c.c.n.l. 20 gennaio 1959
per i dipendenti da aziende di autolinee in concessione), sollevata dal
tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata;
b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, del codice civile,
sollevata, con l'ordinanza di cui sopra, in riferimento agli artt. 3 e
36 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 18
del 1974.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte