Sentenza n. 45/1987
Altra decisione · depositata il 17/02/1987 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge della regione Umbria approvata il 15 dicembre 1976
e riapprovata il 20 gennaio 1977 dal Consiglio regionale, recante
"Proroga di efficacia del vincolo
alberghiero", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 9 febbraio 1977, depositato in cancelleria il
16 successivo ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1977;
Visto l'atto di costituzione della regione Umbria;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 9 febbraio 1977 il Presidente del
Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 41, terzo comma, e 42,
secondo comma, Cost., dell'art. 1, secondo comma, della legge
riapprovata il 20 gennaio 1977 dal Consiglio regionale dell'Umbria,
recante "Proroga di efficacia del vincolo alberghiero", nella parte
in cui estende il vincolo - prorogato dall'art. 1, primo comma, fino
al 31 dicembre 1980 - "oltre i limiti precisati dalle leggi dello
Stato". Si assume in particolare in ricorso che la norma denunciata,
stabilendo che "il vincolo riguarda gli edifici destinati, in tutto o
in prevalenza, ad uso di albergo, pensione o locanda precedentemente
o successivamente all'entrata in vigore della presente legge", ha in
realtà disposto l'assoggettamento al vincolo alberghiero anche di
immobili diversi da quelli ai quali esclusivamente esso dovrebbe
riferirsi in forza degli artt. 26, d.l.C.p.S. 6 dicembre 1946, n.
424, e 17, l. 12 marzo 1968, n. 326 (immobili adibiti ad uso
ricettivo prima dell'entrata in vigore del decreto n. 424 del 1946
ovvero utilizzati per fini ricettivi e costruiti con il contributo
pubblico); in tal modo violando un principio fondamentale posto da
leggi dello Stato, tra l'altro incidenti "sulla libertà di
iniziativa economica a sensi del terzo comma dell'art. 41 Cost." e
che pongono "limiti di godimento alla proprietà privata a sensi
dell'art. 42, secondo comma, Cost.", e dettando norme vertenti in
materia di diritto privato, come tale preclusa alla competenza
regionale.
La regione Umbria, costituitasi in giudizio, ha recisamente
negato che scelte contingenti del legislatore statale possano
assurgere al rango di principio; ha rilevato che il diritto privato
non può considerarsi materia nel senso in cui il concetto di materia
è assunto dall'art. 117 Cost.: ha affermato che la riserva di legge
in ordine alle limitazioni all'iniziativa economica e alla proprietà
privata di cui agli artt. 41 e 42 Cost. non integra una riserva
assoluta di legge "statale", sicché "nulla esclude che il
legislatore regionale possa stabilire, ovviamente sempre nel rispetto
del rapporto costituzionalmente sancito tra legge regionale e legge
statale, le limitazioni in oggetto"; ha, insomma, sostenuto la piena
legittimità della disposizione impugnata, espressione del potere
riconosciuto alle regioni dall'art. 1, lettera h) del d.P.R. n. 6 del
1972, che ha operato l'integrale trasferimento alla competenza
regionale della materia relativa al vincolo alberghiero.
Con memoria successivamente depositata, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha chiesto che venisse dichiarata
l'intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo venuto
meno l'interesse ad una pronunzia concernente il provvedimento
legislativo impugnato, per effetto della sopravvenuta l. 17 maggio
1983, n. 217. Considerato in diritto La citata legge quadro per il turismo n. 217 del 1983, all'art. 8,
primo comma, demanda alle regioni di sottoporre, con specifiche
leggi, "a vincolo di destinazione le strutture ricettive", senza
alcuna indicazione relativa all'ambito applicativo del vincolo
(tantomeno fondata sulla distinzione tra immobili destinati ad uso di
albergo in epoche diverse). A tale sopravvenuta normativa di
principio dovrà, d'ora in avanti, aversi dunque riguardo in ordine
all'estensione del vincolo alberghiero, sul quale la Corte ha tra
l'altro già avuto occasione di pronunciarsi con S. n. 4 del 1981
dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art, 5, d.l. n. 460
del 1967, convertito nella l. n. 628 del 1970, sul rilievo che
l'incidenza del vincolo alberghiero sui soli immobili adibiti a tale
uso prima del 1945 integrasse una disparità di trattamento tra
proprietari non più sorretta, a causa del notevole sviluppo del
settore alberghiero, da alcuna razionale giustificazione. Inoltre,
essendo il suo termine d'efficacia già scaduto, la legge impugnata
non può più trovare applicazione, onde va dichiarata l'intervenuta
cessazione della materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione
di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento
agli artt. 117, 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost., con
ricorso notificato il 9 febbraio 1977,
avverso la legge della regione Umbria riapprovata il 20 gennaio 1977,
recante "Proroga di efficacia del vincolo alberghiero", nella parte
in cui estende il vincolo - prorogato dall'art. 1, primo comma, fino
al 31 dicembre 1980 - oltre i limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte