Corte costituzionale

Ordinanza n. 450/1992

Altra decisione · depositata il 13/11/1992 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 238, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 6 marzo 1992 dal Tribunale di Lecce nel procedimento penale a

carico di Rapanà Salvatore, iscritta al n. 246 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale di Lecce, nel presupposto che il rifiuto

di sottoporsi all'esame - ex art. 210 del codice di procedura penale

- da parte di due coimputati minorenni comportasse la impossibilità,

ai sensi dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura

penale, di disporre la lettura dei verbali delle dichiarazioni da

essi rese al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

per i minorenni, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 238, primo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui ammette - previo consenso delle parti,

nella fattispecie sussistente - l'acquisizione di verbali di prove di

altro procedimento penale solo se si tratta di prove assunte

nell'incidente probatorio o nel dibattimento (ovvero di verbali di

cui è stata data lettura durante il dibattimento stesso), ma non la

estende a tutti gli altri verbali di dichiarazioni comunque rese,

alla presenza del difensore, dalle persone indicate nell'art. 210 del

codice di procedura penale;

che la norma, ad avviso del remittente, violerebbe l'art. 3

della Costituzione perché discrimina irragionevolmente

l'acquisizione di prove di altro procedimento pur in presenza del

consenso dell'imputato, nonché l'art. 24 della Costituzione in

quanto limita il diritto alla prova, anche a danno dell'imputato;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza

della questione;

Considerato che l'art. 3, primo comma, del decreto-legge 8 giugno

1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,

con modificazioni, con legge 7 agosto 1992, n. 356, ha integralmente

sostituito l'art. 238 del codice di procedura penale, il quale ora

stabilisce in linea generale, come auspicato dal giudice remittente,

che "i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel

dibattimento se le parte vi consentono" (quarto comma);

che, inoltre, va anche rilevato che questa Corte, con sentenza

n. 254 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale "nella

parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la

lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del

medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora

queste si avvalgano della facoltà di non rispondere";

che, pertanto, è venuto meno anche il presupposto su cui il

remittente ha fondato la proposta questione;

che, in conclusione, occorre restituire gli atti al giudice a

quo affinché riesamini, alla luce della nuova disciplina della

materia, la rilevanza della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lecce.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:450 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte