Corte costituzionale

Ordinanza n. 451/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 340, comma 4,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5

gennaio 1999 dal tribunale di Trani, iscritta al n. 100 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che, con ordinanza in data 5 gennaio 1999, il tribunale di

Trani ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 340, comma 4, del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la non

trasmissibilità agli eredi del remittente la querela

dell'obbligazione per il pagamento delle spese del procedimento;

che il giudice a quo, avendo pronunciato sentenza, divenuta

irrevocabile, di non luogo a procedere nei confronti di un imputato

per essere il reato ascrittogli estinto per intervenuta remissione di

querela, riferisce di essere ora chiamato, quale giudice

dell'esecuzione ai sensi dell'art. 695 cod. proc. pen., a provvedere

in ordine alle spese del procedimento, che l'art. 340, comma 4, cod.

proc. pen., per tale ipotesi e salvo diversa pattuizione nella specie

non intervenuta, pone a carico del querelante;

che, poiché nel certificato anagrafico del competente comune si

attesta che il querelante è deceduto, il tribunale di Trani ritiene

di trovarsi nelle condizioni di dover porre le spese processuali a

carico degli eredi;

che la disposizione contenuta nell'art. 340, comma 4,

costituisce, ad avviso del medesimo giudice, il naturale pendant di

quella di cui all'art. 535 cod. proc. pen., che in caso di condanna

pone le spese processuali a carico dell'imputato, dando luogo,

secondo la comune interpretazione, ad una obbligazione civile di

natura pecuniaria, come tale trasmissibile agli eredi in caso di

decesso dell'obbligato;

che il quadro normativo - argomenta il giudice a quo - è mutato

in conseguenza della sentenza n. 98 del 1998, con la quale questa

Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo

188, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede

la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo del condannato di

rimborsare le spese del processo penale, sicché tali spese non

formano più oggetto di obbligazione civile nascente dal reato ma

costituiscono una sanzione economica accessoria alla pena,

strettamente inerente alla persona del condannato;

che ne scaturirebbe un dubbio di legittimità costituzionale

dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., il quale, ponendo le spese

del procedimento a carico del remittente la querela e non prevedendo

la non trasmissibilità agli eredi di tale obbligazione, violerebbe

l'art. 3 della Costituzione, oltre che per l'ingiustificata

disparità di trattamento di situazioni tra loro omologabili, anche

per la "disarmonia" che nell'ordinamento processuale deriverebbe

dalla contemporanea presenza dell'art. 188, secondo comma, cod. pen.,

quale risulta a seguito della citata sentenza di questa Corte, in

quanto l'obbligo di rimborso delle spese processuali muterebbe natura

a seconda del soggetto debitore sul quale finisce col gravare,

configurandosi per il condannato come sanzione economica accessoria e

per il remittente la querela come obbligazione civile;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che il giudice a quo dubita, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 340,

comma 4, del codice di procedura penale, peraltro modificato,

successivamente all'ordinanza di remissione, dall'art. 13 della legge

25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei

reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), nella parte

in cui non prevede la non trasmissibilità dell'obbligazione per il

pagamento delle spese del procedimento agli eredi del remittente la

querela;

che l'attrazione dell'obbligo di rifondere le spese di giustizia,

in caso di remissione di querela, al genus delle obbligazioni

trasmissibili agli eredi secondo i principi civilistici, generalmente

condivisa dalla dottrina e dai giudici comuni, risulta implicitamente

dalla recente sentenza di questa Corte n. 211 del 1995 ed è

acquisita alla giurisprudenza costituzionale fin dalla sentenza n.

151 del 1975, che, proprio sul presupposto della trasmissibilità

iure successionis di tale obbligazione senza possibilità alcuna per

gli eredi del querelante di sottrarvisi, dichiarò l'illegittimità

costituzionale dell'art. 156 del codice penale, nella parte in cui

non attribuiva l'esercizio del diritto di remissione della querela

agli eredi della persona offesa dal reato;

che l'inquadramento civilistico dell'istituto, sul quale si fonda

la ratio decidendi della sentenza di accoglimento n. 151 del 1975,

non è smentito, contrariamente a quanto si afferma nell'ordinanza di

rinvio, dalla sentenza di questa Corte n. 98 del 1998;

che in quest'ultima sentenza, infatti, si è rilevato che il

debito di rimborso delle spese processuali gravante sul condannato, a

seguito della introduzione della remissione del debito (art. 56 della

legge 26 luglio 1985, n. 354, "Ordinamento penitenziario") e del

rilievo che in essa assumono l'esistenza di indici di ravvedimento

del condannato e l'esigenza di agevolarne il reinserimento sociale,

è divenuto assimilabile alle sanzioni economiche accessorie alla

pena, ed è quindi partecipe della finalità di emenda e del

carattere di personalità propri della pena in forza dell'art. 27

della Costituzione;

che, stante la diversità delle situazioni poste a raffronto,

nessuna illegittima disparità di trattamento è configurabile tra il

condannato e il remittente la querela, in riferimento all'obbligo di

sostenere le spese del processo, né alcuna disarmonia, censurabile

alla luce del parametro evocato, è ravvisabile in un sistema che,

riconosciuto il carattere strettamente personale delle sanzioni

economiche accessorie alla pena, lo nega ad obblighi che a tali

sanzioni non sono neppure lontanamente riconducibili, quale quello

che il vecchio testo dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura

penale poneva a carico del remittente la querela in assenza di una

diversa pattuizione tra remittente e querelato;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

tribunale di Trani con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:451 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte