Sentenza n. 452/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R.
30 marzo 1957, n. 361, nel testo modificato dall'art. 11 della legge
21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore
efficienza al procedimento elettorale), promosso con ordinanza emessa
il 24 aprile 1991 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile
vertente tra Bartoletti Sauro e S.p.a. Esselunga, iscritta al n. 411
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di Bartoletti Sauro e della S.p.a.
Esselunga, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Uditi l'avvocato Giorgio Bellotti per Bartoletti Sauro e
l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Firenze, adito per l'annullamento di una
sanzione disciplinare comminata ad un lavoratore dipendente che,
addetto ai seggi elettorali durante le elezioni amministrative del
1990, non aveva ripreso servizio il giorno successivo alla
conclusione delle operazioni sostenendo di aver diritto al recupero
della domenica come giorno di riposo, aveva rigettato la domanda,
confermando l'assunto del datore di lavoro che tale assenza aveva
considerato illegittima.
Del medesimo avviso era altresì il Tribunale di Firenze che,
adito in appello, sollevava, con ordinanza emessa il 24 aprile 1991,
in relazione agli artt. 3 e 36, terzo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 21
marzo 1990, n. 53 (recte: dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n.
361, come sostituito dalla citata norma), nella parte in cui non
prevede che la domenica dedicata alle operazioni elettorali possa
essere recuperata come giorno di riposo dal lavoratore dipendente
addetto a tali operazioni.
A parere del giudice a quo il tenore letterale della norma,
secondo cui i giorni dedicati alle operazioni "sono considerati, a
tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa", non consentirebbe
altra interpretazione che quella di ritenere precluso il recupero
della domenica allorché, come nella specie, il lavoratore addetto a
tali operazioni fruisca abitualmente della stessa come giorno di
riposo ed essa sia stata compresa tra i giorni impegnati dalle
operazioni elettorali. Ciò concreterebbe disparità di trattamento
rispetto a lavoratori che godono del proprio riposo settimanale in
altri giorni, nonché violazione della espressa garanzia sancita a
riguardo dall'art. 36, terzo comma, della Costituzione.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che, nel
concludere per l'infondatezza, ha contestato il presupposto
ermeneutico dell'ordinanza di rimessione, rilevando come proprio
dalla dizione normativa possa desumersi il diritto del lavoratore al
riposo settimanale.
3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le
parti private: la difesa del lavoratore ha insistito per la
declaratoria d'illegittimità aderendo alle argomentazioni del
giudice rimettente, mentre la difesa del datore di lavoro ha concluso
per la declaratoria d'infondatezza. In particolare si argomenta in
memoria nel senso dell'arbitrarietà dell'assenza dal lavoro che non
potrebbe essere imputata a giorno di recupero del festivo impiegato
nelle operazioni elettorali poiché nessun diritto in tal senso
nascerebbe dalla censurata disposizione ed in quanto "colui che
adempie alle funzioni presso gli uffici elettorali lo fa
volontariamente". Secondo la difesa, inoltre, il dipendente avrebbe
dovuto almeno concordare con il datore di lavoro la giornata di
riposo settimanale da godersi in sostituzione della domenica
trascorsa al seggio elettorale. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Firenze dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel
testo sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53
(Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento
elettorale). Infatti, sul presupposto che tale norma precluda il
recupero della domenica impegnata per le operazioni elettorali al
lavoratore addetto alle medesime, il giudice rimettente prospetta la
violazione degli artt. 3 e 36, terzo comma, della Costituzione, in
quanto risulterebbero lesi la garanzia costituzionale del riposo
settimanale, nonché il principio della parità di trattamento
rispetto ad altri lavoratori che fruiscono di quest'ultimo in giorno
diverso dalla domenica.
2. - La questione è infondata nei termini di cui appresso.
Il previgente testo del citato art. 119 prevedeva -
originariamente per le sole elezioni della Camera dei deputati - che
datori di lavoro pubblici e privati fossero "tenuti a concedere ai
propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici
elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle
ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali
in vigore".
La regola successivamente veniva estesa alle elezioni del Senato
(legge 27 febbraio 1958, n. 64), al referendum (legge 25 maggio 1970,
n. 352), all'elezione del Parlamento europeo (legge 24 gennaio 1979,
n. 18), alle elezioni comunali, provinciali e regionali (legge 30
aprile 1981, n. 178).
Questa Corte, nel dichiarare infondata la questione relativa
all'esclusione dal trattamento dei rappresentanti di lista, aveva
occasione tuttavia di precisare che un'esigenza costituzionalmente
rilevante era quella che non si pregiudicasse "la posizione di
lavoro" del prestatore d'opera impegnato nelle consultazioni, ma che
"gli oneri derivanti dalla concessione di 'tre giorni di ferie
retribuite' rappresentano pur sempre alcunché di anomalo rispetto
all'ordinaria struttura del rapporto di lavoro" (sent. n. 35 del 1981
e sent. n. 124 del 1982).
Adeguato risulta quindi l'intervento legislativo in materia: dopo
aver provveduto ad estendere a tutte le consultazioni il beneficio
della detraibilità dal reddito imponibile delle somme corrisposte ai
dipendenti, disposto con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10,
lett. n), in favore dei datori di lavoro, con il nuovo testo
dell'art. 119, introdotto dalla norma impugnata, si prevede che per
tutte le elezioni disciplinate da leggi della Repubblica, coloro che
adempiono qualsiasi funzione "hanno diritto ad assentarsi dal lavoro
per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative
operazioni". "I giorni di assenza dal lavoro - conclude il secondo
comma - compresi nel periodo di cui al comma primo, sono considerati,
a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa".
3. - L'operazione di razionalizzazione della materia si
caratterizza quindi per l'omogeneizzazione dei trattamenti, per il
loro adeguamento temporale alla durata delle consultazioni e - ciò
che qui preme osservare - per la loro completa assimilazione alla
prestazione lavorativa ordinaria.
Ne consegue che, come nel corso del normale svolgimento del
rapporto matura il diritto al riposo settimanale, del tutto
analogamente ciò accade allorché alcuni giorni siano stati
impegnati nelle operazioni elettorali e quello di essi abitualmente
fruito quale giorno di riposo sia venuto a cadere durante le stesse.
Il diritto del lavoratore al recupero immediato del riposo festivo
è dunque indubitabile. Esso scaturisce ora dalla voluta
parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione
lavorativa, rispetto alla quale la garanzia del riposo è precetto
costituzionale, componente non scindibile di quella "posizione di
lavoro" cui si è fatto riferimento e che, prima ancora di trovare la
propria formalizzazione nel terzo comma dell'art. 36 della
Costituzione, era già stata riconosciuta dall'art. 1 della legge 22
febbraio 1934, n. 370.
Sulla base dell'abrogata disciplina si era resa necessaria
un'opera giurisprudenziale che, con giurisprudenza di legittimità
ormai consolidata, aveva concluso nel senso di computare le "ferie
elettorali" come quelle ordinarie, escludendo i giorni festivi o non
lavorativi i quali, ove coincidenti con quelle di cui al previgente
testo dell'art. 119, si sommavano ad essi, determinando un
prolungamento delle ferie stesse per altrettanti giorni lavorativi,
contigui al periodo elettorale.
A fortiori nel nuovo regime - eliminato ogni riferimento alle
ferie - è più agevole pervenire al medesimo risultato ragionando
esclusivamente in termini di attività lavorativa, onde, a fronte di
una sostanziale semplificazione della materia, si rivela erroneo il
presupposto interpretativo da cui si è mosso il giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo
1957, n. 361, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo
1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
36, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:452 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte