Corte costituzionale

Sentenza n. 454/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 30

dicembre 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente

tra Salvadori Manlio e Catini Angela, iscritta al n. 158 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 30 dicembre 1988, nel corso del

procedimento civile promosso da Manlio Salvadori per il rilascio

dell'appartamento occupato da Angela Catini, sull'assunto della

carenza del titolo giustificativo del godimento - mentre la

convenuta, da parte sua, deduceva di essere la moglie del dante causa

e di occupare l'immobile in virtù di sentenza del Tribunale di Roma

che, pronunciando la separazione, le aveva assegnato la casa

coniugale - il Pretore di Roma ha sollevato, in relazione agli artt.

3, 29 e 31 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 155, comma quarto, del codice civile, nella

parte in cui non consente al coniuge assegnatario della casa

coniugale di opporre ai terzi il titolo attribuente l'assegnazione e

quindi di trascrivere lo stesso per gli effetti di cui all'art. 1599

del codice civile.

Premesso che la giurisprudenza prevalente - anche anteriore alla

novella del 1975 - ha qualificato il diritto del coniuge assegnatario

come un diritto di natura personale che non può essere opposto

all'acquirente dell'immobile, ritiene il giudice a quo di dover

riconsiderare tale soluzione alla luce della nuova disciplina dello

scioglimento del matrimonio che, attribuendo anche al coniuge

divorziato il diritto di continuare ad abitare nella casa coniugale,

ha espressamente previsto all'art. 11, sesto comma, della legge n. 74

del 1987 (che ha modificato l'art. 6 della legge n. 898 del 1970) che

"l'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo

acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile". Con questa

norma il diritto all'abitazione è stato trasformato - secondo il

giudice rimettente - da una mera modalità di attuazione del credito

di mantenimento, in un vero e proprio diritto personale di godimento,

strettamente inerente alla res e perciò, di regola, opponibile ai

terzi anche oltre il novennio, nulla rilevando nei confronti

dell'acquirente la mancanza di corrispettivo per il godimento

dell'alloggio.

D'altronde, tale disciplina, non essendo estensibile alla materia

della separazione - per l'espressa limitazione, sostanziale e

processuale, dell'art. 23, commi primo e secondo, della stessa legge

n. 74 del 1987 - non può essere utilizzata dall'interprete né per

regolare direttamente fattispecie di separazione personale, né per

interpretare innovativamente l'art. 155 del codice civile, facendone

derivare un diritto di godimento analogo a quello divorzile.

Di conseguenza si determina una disparità di trattamento - non

giustificabile con le pure esistenti diversità delle fattispecie tra

coniuge separato (cui spetterà un diritto di credito, non opponibile

ai terzi, al mantenimento, la cui attuazione potrà anche avvenire

attraverso il permanere del fatto dell'abitazione nella casa

coniugale) e coniuge divorziato, cui spetterà un diritto personale

di godimento (del tutto avulso dal pregresso rapporto familiare)

opponibile comunque ai terzi nei limiti del novennio e, ove

trascritto, anche oltre. Senza dire che solo in caso di divorzio

spetterà ai figli, maggiori o minori, una qualche tutela diretta.

Anzi solo in parte - ad avviso del giudice a quo - si rimedierebbe

(con l'estensione al coniuge separato della tutela spettante al

coniuge divorziato) alla irrazionalità ed illogicità di tale

disciplina, in quanto l'esistenza di un rapporto coniugale tra i

separati giustificherebbe una tutela maggiore, e non minore, della

situazione abitativa del coniuge assegnatario separato rispetto a

quella del divorziato.

Detta disparità di trattamento, oltre a violare l'art. 3 della

Costituzione (per la situazione deteriore in cui viene a trovarsi il

coniuge separato rispetto a quello divorziato; senza dire che il

passaggio dallo stato di separato a quello di divorziato può essere

di fatto impedito dall'altro coniuge attraverso il permanere della

lite in ordine alla separazione) viola anche gli artt. 29 e 31 della

Costituzione, in quanto viene tutelato meno uno stato - quale quello

dei separati - in cui esiste ancora l'istituto familiare, rispetto a

quello in cui la famiglia è del tutto cessata.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le

parti private né è intervenuta l'Avvocatura dello Stato. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Roma, con ordinanza del 30 dicembre 1988 (R.O.

n. 158 del 1989), chiede verifica di legittimità costituzionale, in

relazione agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dell'art. 155,

quarto comma, del codice civile, "nella parte in cui non consente al

coniuge assegnatario della casa coniugale di opporre ai terzi il

titolo attribuente l'assegnazione".

2. - La questione è fondata.

La norma impugnata dispone: "L'abitazione nella casa familiare

spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono

affidati i figli".

Trattasi di norma dettata in tema di separazione tra coniugi

pronunciata dal giudice in un contesto dedicato ai "provvedimenti

riguardo ai figli".

La ratio seguita dal legislatore è dichiarata nel comma primo

dell'art. 155: "Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a

quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro

provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento

all'interesse morale e materiale di essa".

È dunque "l'esclusivo interesse morale e materiale della prole" a

determinare la spettanza dell'abitazione al coniuge cui la prole è

affidata.

Il termine "abitazione" è qui assunto come voce sostantiva del

transitivo verbale "abitare" con oggetto la "casa familiare", vale a

dire quel complesso di beni funzionalmente attrezzato per assicurare

la esistenza domestica della comunità familiare. Come dunque la

"casa familiare" non è esauribile nell'immobile, spoglio della

normale dotazione di mobili e suppellettili per l'uso quotidiano

della famiglia; così l'"abitazione" non è identificata dal

legislatore in una figura giuridica formale, quale potrebbe essere un

diritto reale o personale di godimento, ma nella concreta res facti

che prescinde da qualsivoglia titolo giuridico sull'immobile, di

proprietà, di comunione, di locazione. Il giudice della separazione,

assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario

della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di

legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la

destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di

residenza familiare.

Il titolo ad abitare per il coniuge è infatti strumentale alla

conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente

dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.

Tale assegnazione, mentre è immediatamente rilevante rispetto al

coniuge non affidatario della prole proprio perché escluso

dall'abitazione nella casa familiare ancorché ne sia proprietario o

titolare di altro diritto di godimento o conduttore, non lo è

rispetto ai terzi. La novella del 1975, non prevedendo

l'opponibilità al terzo della assegnazione giudiziale

dell'abitazione, vanifica il vincolo di destinazione della "casa

familiare".

3. - Il legislatore che ha provveduto, con legge 6 marzo 1987, n.

74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio), a regolare la fattispecie dell'"abitazione nella casa

familiare", spettante "di preferenza al genitore cui vengono affidati

i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età", ha

invece statuito all'art. 11 che modifica l'art. 6, sesto comma:

""L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo

acquirente ai sensi dell'articolo 1599 del codice civile".

Essendo le norme di cui all'art. 155, quarto comma, del codice

civile, e all'art. 6, sesto comma, della legge n. 74 del 1987

ispirate alla eadem ratio dell'"esclusivo riferimento all'interesse

morale e materiale" della prole (cfr. il già richiamato art. 155,

primo comma, del codice civile e l'art. 6, secondo comma, della legge

1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 11 della legge n.

74 del 1987) la diversità di disciplina tra l'assegnazione

dell'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della

prole opponibile, previa trascrizione, al terzo acquirente nella

ipotesi di scioglimento del matrimonio e l'assegnazione

dell'abitazione, non opponibile nell'ipotesi di separazione personale

dei coniugi, è del tutto priva di ragionevole giustificazione sotto

il profilo che qui appresso si chiarisce.

La violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della

Costituzione si concreta non nel deteriore trattamento del coniuge

separato rispetto al divorziato, essendo l'uno e l'altro portatori di

status personali differenziati, ma nella diversità di trattamento di

una situazione assolutamente identica, quale è quella della prole

affidata ad un genitore separato o ad un genitore non più legato dal

vincolo matrimoniale.

I valori, di cui agli altri due parametri invocati, artt. 29 e 31

della Costituzione, sono palesemente non perseguiti stante la lacuna

di previsione nell'attuale tenore dell'art. 155, quarto comma, del

codice civile, che va pertanto caducato nella parte in cui non

prevede l'opponibilità al terzo acquirente del provvedimento

giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al

coniuge affidatario della prole mediante trascrizione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 155, quarto

comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la

trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della

abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole,

ai fini della opponibilità ai terzi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:454 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte