Sentenza n. 457/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/10/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 653/1940
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,
lett. a), della legge 10 giugno 1940, n. 653 (Trattamento degli
impiegati privati richiamati alle armi), promosso con ordinanza
emessa il 31 gennaio 1990 dal Pretore di Bologna nel procedimento
civile vertente tra Coliva Claudio e il Credito Romagnolo ed altro,
iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso dal dott. Claudio
Coliva, dipendente del "Credito Romagnolo", per ottenere la condanna
del proprio datore di lavoro al pagamento in suo favore di una somma
pari alla retribuzione per tre giornate nelle quali era stato assente
dal lavoro per essere sottoposto a visita di idoneità al servizio
militare incondizionato ai fini del richiamo alle armi, l'adito
Pretore di Bologna, con ordinanza del 31 gennaio 1990 (R.O. n. 256
del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, primo comma, lett. a), della legge 10 giugno 1940, n.
653, nella parte in cui non prevede il pagamento di una indennità
all'impiegato privato che sia sottoposto a visita medica per il
riconoscimento dell'idoneità al servizio militare incondizionato ai
fini del richiamo alle armi, non estendendo a tale ipotesi il
trattamento indennitario previsto in caso di richiamo alle armi.
Ad avviso del giudice a quo, siffatta equiparazione sarebbe
esclusa anche da un precedente giurisprudenziale, sia pure non
recente (Cass., n. 2961 del 1958), secondo il quale le disposizioni
di legge che garantiscono il diritto alla retribuzione ai lavoratori
richiamati alle armi hanno carattere eccezionale e non possono,
perciò, trovare applicazione oltre i casi tassativamente previsti).
Né a diversa soluzione sembra al remittente potersi pervenire
alla stregua dell'art. 4 della legge n. 370 del 1955, che,
richiamandosi agli artt. 2110 e 2111, secondo comma, del codice
civile, garantirebbe solo per il caso di richiamo alle armi lo stesso
trattamento previsto per il lavoratore assente per malattia.
La mancata equiparazione, ai fini della erogazione
dell'indennità, al richiamo alle armi contrasterebbe, secondo il
Pretore di Bologna, con l'art. 3 della Costituzione, comportando una
ingiustificata discriminazione, posto che l'art. 52, secondo comma,
della Costituzione impone l'obbligo del servizio militare, e che le
visite mediche di riconoscimento della idoneità costituiscono
accertamenti prodromici ai fini del richiamo alle armi.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3. - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
la quale, premesso che più puntuale, rispetto al riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sembrerebbe quello dell'art. 52,
secondo comma, della Costituzione, pur richiamato dal giudice a quo,
ha osservato che il medesimo art. 52, secondo comma, quando assicura,
in caso di prestazione di servizio militare, la "posizione di lavoro"
del cittadino, non si riferisce soltanto alla conservazione del posto
di lavoro, ma a tutte le posizioni che nascono dal rapporto di lavoro
subordinato, ivi compreso il diritto dell'impiegato ad essere
indennizzato per le giornate di lavoro perse in occasione della
visita medica disposta dall'autorità militare.
La nozione di "richiamo alle armi" andrebbe, pertanto, allargata a
tutte le attività imposte e necessariamente prodromiche ad esso. In
questo senso, la questione sollevata sarebbe infondata. Considerato in diritto
1. - Il Pretore dubita della legittimità costituzionale dell'art.
1, primo comma, lett. a), della legge 10 giugno 1940, n. 653, nella
parte in cui non estende alla ipotesi della visita medica di
idoneità al servizio militare incondizionato, ai fini del richiamo
alle armi, il trattamento indennitario previsto per lo stesso
richiamo.
Posto che l'art. 52, secondo comma, della Costituzione prevede
l'obbligo del servizio militare e che le visite mediche costituiscono
accertamenti prodromici per il richiamo alle armi, la mancata
equiparazione ai fini del trattamento economico delle due situazioni
(visite mediche e richiamo alle armi) vizia la disposizione
denunciata di evidente irrazionalità, onde la violazione dell'art. 3
della Costituzione.
2. - La questione non è fondata per quanto si dirà.
L'art. 4 della legge 3 maggio 1955, n. 370 (Conservazione del
posto ai lavoratori richiamati alle armi), statuisce che, per i
rapporti di lavoro dei prestatori di opera, i quali, all'atto del
richiamo alle armi per qualunque esigenza delle forze armate, sono
alle dipendenze di un privato datore di lavoro, si applica la
disposizione del secondo comma dell'art. 2111 del codice civile in
relazione al primo e terzo comma dell'art. 2110 dello stesso codice.
Tali disposizioni stabiliscono che ai suddetti è dovuta la
retribuzione o una indennità nella misura stabilita dalle leggi
speciali. In base alla disposizione denunciata (art. 1 della legge 10
giugno 1940, n. 653), per i primi due mesi l'indennità mensile è di
importo pari alla retribuzione e per il restante periodo, fino alla
fine del richiamo alle armi, nel caso in cui il trattamento economico
militare sia inferiore alla retribuzione inerente all'impiego,
l'indennità mensile è pari alla differenza tra i due trattamenti.
Dette disposizioni costituiscono attuazione del precetto
costituzionale di cui all'art. 52 della Costituzione secondo cui il
servizio militare è obbligatorio e il suo adempimento, per quello
che interessa, non deve pregiudicare la posizione di lavoro del
cittadino.
La posizione di lavoro comprende non solo il posto di lavoro che
è conservato, ma anche la retribuzione percepita.
E proprio in adeguamento al precetto costituzionale richiamato,
logicamente, deve essere conservata la retribuzione non solo nel
periodo di svolgimento del servizio militare, ma anche per i giorni
delle visite mediche dirette ad accertare l'idoneità del prestatore
di lavoro richiamato alle armi all'adempimento del servizio militare.
Le dette visite mediche costituiscono anche esse un'attività
imposta prodromica al servizio militare e le assenze del lavoratore
dall'impiego sono da ritenersi direttamente collegate al richiamo
alle armi, costituendone una conseguenza, onde l'obbligo del datore
di lavoro di erogare le provvidenze previste dall'ordinamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. a),
della legge 10 giugno 1940, n. 653 (Trattamento degli impiegati
privati richiamati alle armi), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:457 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte