Corte costituzionale

Ordinanza n. 457/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1997 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 439 e 440 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13

gennaio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Cassino, nel procedimento penale a carico di Turchetta

Antonio ed altri, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie

speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Cassino ha premesso in fatto che, essendo stato ammesso

il giudizio abbreviato su consenso prestato dal locale procuratore

della Repubblica, successivamente posto fuori del ruolo organico

della magistratura, nella udienza fissata per la discussione altro

magistrato, chiamato a svolgere le funzioni di pubblico ministero, ha

dichiarato di voler revocare il consenso al rito non essendo il

procedimento a suo avviso definibile allo stato degli atti e, in

subordine, ha eccepito questione di legittimità costituzionale degli

artt. 438 e seguenti cod. proc. pen. nella parte in cui non

prevedono la possibilità di revoca del consenso nella ipotesi in cui

il magistrato che lo ha prestato non possa più partecipare

all'udienza;

che a sostegno della proposta eccezione il pubblico ministero ha

invocato la sentenza n. 484 del 1995, nella quale questa Corte ha

affermato il principio della revocabilità della ordinanza di

ammissibilità del rito da parte del giudice diverso per un postulato

di identità che, inespresso nel dato normativo, risulta chiaramente

delineato nel sistema;

che a proposito di tale eccezione, il rimettente - pur rilevando

che "tale postulato di identità" non può essere invocato per il

pubblico ministero, attesa la particolare composizione dell'ufficio e

"per la natura di contratto di diritto pubblico che si riconosce alla

richiesta di rito ed al consenso" - osserva che il principio di

indipendenza del pubblico ministero, attuato dall'art. 70, terzo

comma, dell'ordinamento giudiziario e ribadito dall'art. 53 del

codice di rito, risulterebbe in effetti compromesso nei casi in cui

il magistrato che ha espresso il consenso si trovi nella assoluta

impossibilità di partecipare al giudizio abbreviato sostenendo

personalmente l'accusa;

che alla stregua di tali rilievi - conclude il giudice a quo - si

appaleserebbe dunque fondato il dubbio che gli artt. 439 e 440 cod.

proc. pen. si pongano in contrasto con l'art. 108 della Costituzione,

nella parte in cui non prevedono la revocabilità da parte del

pubblico ministero di udienza, anche dopo l'ordinanza di ammissione

del rito abbreviato, del consenso prestato da diverso magistrato

della procura della Repubblica impossibilitato in modo assoluto a

partecipare al giudizio abbreviato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e

comunque infondata;

Considerato che, a prescindere dalla palese erroneità del

parametro invocato - venendo qui in discorso l'art. 107, ultimo

comma, della Costituzione e non, come dedotto dal rimettente, l'art.

108 della Carta fondamentale - il caso di specie posto a fondamento

della questione non presenta alcuna interferenza con le garanzie di

indipendenza che il codice di rito e le norme sull'ordinamento

giudiziario assicurano al pubblico ministero, giacché la

sostituzione del magistrato che esercita quelle funzioni è in sé

una eventualità che in nessun caso può incidere sulla validità e

l'efficacia degli atti processuali già compiuti o valere quale

atipica legittimazione ad una sorta di restituzione nel termine per

l'esercizio di facoltà precluse o per riesaminare unilateralmente

scelte che hanno ormai prodotto i loro effetti;

che il principio di conservazione degli atti, l'ordine del

processo e la certezza dei relativi rapporti sono tutti valori che

impongono la riferibilità delle singole condotte alla parte

unitariamente intesa, a prescindere da chi volta a volta sia chiamato

a rappresentarla, sicché in ipotesi di sostituzione del magistrato

del pubblico ministero - e non diversamente da ciò che accade nel

caso di sostituzione del difensore - il nuovo rappresentante non può

che intervenire nel processo nello stato in cui esso si trova, senza

per questo vedere in alcun modo compromessa la propria autonomia,

posto che tale garanzia - essendo per definizione correlata

all'esercizio concreto delle relative funzioni - può trovare risalto

solo nel presente e con riferimento a quelle attività processuali

ancora da compiere;

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 439 e 440 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 108 (recte: 107, ultimo comma)

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Cassino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:457 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte