Corte costituzionale

Ordinanza n. 46/1981

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/03/1981 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 151 e 274

cod. proc. civ. - recte: dell'art. 274 cod. proc. civ. e dell'art. 151

disp. att. cod. proc. civ. - promosso con ordinanza, emessa il 23

giugno 1975 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra

Casucci Giovanni ed altri e la s.p.a. Alfa Romeo, iscritta al n. 625

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 51 del 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

ritenuto che con ricorso, depositato in cancelleria il 6 giugno

1975 e iscritta al n. 4779 R.G. 1975, la s.p.a. Alfa Romeo chiese al

Pretore di Milano dichiarare che i licenziamenti intimati a Casucci

Giovanni, Lopis Salvatore e Piemonte Vito erano basati su giusta causa

e, subordinatamente, che i licenziamenti erano fondati su

giustificato motivo e - dato atto della disponibilità della ricorrente

circa il pagamento della indennità di mancato preavviso - null'altro

competeva agli interessati;

che il Pretore designato Bonavitacola, con decreto reso lo stesso

giorno del deposito del ricorso, ma depositato in cancelleria il

successivo 12 giugno, fissò per la trattazione l'udienza del 7

novembre 1975;

che con ricorso depositato in cancelleria il 6 giugno 1975 e

iscritto al n. 4817 R.G. 1975, Giovanni Casucci, Salvatore Lopis e

Vito Piemonte chiesero al Pretore di Milano in funzione di giudice del

lavoro pronunciare, convocate le parti, ordinanza di immediata

reintegrazione di essi ricorrenti nel posto di lavoro precedentemente

occupato e di pagamento delle retribuzioni dal giorno del deposito

dell'ordinanza fino a quello dell'effettiva reintegrazione e, nel

merito, sentenza, esecutiva ex lege, di condanna della s.p.a. Alfa

Romeo alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle

retribuzioni, al risarcimento del danno da liquidarsi in cinque

mensilità dell'ultima retribuzione, computate ai sensi dell'art. 2121

cod.civ. al tallone mensile di L. 230.000 per ciascuno dei ricorrenti,

e al rimborso delle spesi giudiziali;

che il Pretore designato Cecconi, con decreto reso lo stesso

giorno del deposito del ricorso, fissò, ai sensi dell'art. 700

cod.proc.civ., per la comparizione delle parti ai fini dell'assunzione

delle sommarie informazioni l'udienza del 19 giugno 1975 e per la

trattazione del merito l'udienza del 15 ottobre 1975; che ricorso e

decreto vennero notificati all'Alfa Romeo il 9 giugno 1975;

che con decreto datato e depositato il 13 giugno 1975, reso a

seguito di istanza dell'Alfa Romeo, il Consigliere Pretore Dirigente

A. De Falco, ritenuta la sussistenza di motivi di connessione tra le

due controversie e considerato che il dott. Bonavitacola era impegnato

per le elezioni nella successiva settimana e avrebbe cominciato a

godere delle ferie a far tempo dal 1 luglio p.v., "sicché non può

trattare il procedimento di urgenza richiesto con il ricorso assegnato

al dott. Cecconi", visti gli artt. 274 cod.proc.civ. e 151 disp. att.

cod.proc.civ., dispose che le due controversie fossero trattate per i

provvedimenti opportuni davanti al dott. Bonavitacola nell'udienza del

7 novembre 1975, e designò il dott. Cecconi, in sostituzione del

dott. Bonavitacola, per la trattazione del procedimento d'urgenza

nella udienza, dal dott. Cecconi fissata, del 19 giugno 1975;

che con ordinanza depositata il 23 giugno 1975, a seguito di

sommarie informazioni raccolte nel corso dell'udienza del 19, il

Pretore Cecconi, a sensi dell'art. 700 cod.proc.civ., ordinò alla

Alfa Romeo di reintegrare immediatamente nei posti di lavoro il

Casucci, il Lopis e il Piemonte e, disposta la riunione delle due

controversie, ordinò "la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 151 e 274 cod.proc.civ. in relazione agli

artt. 25 e 101 della Costituzione";

che la ordinanza di rimessione è stata comunicata e notificata a

sensi di legge, pubblicata nella G.U. n. 51 del 25 febbraio 1976 e

iscritta al n. 625 R.O. 1975, ma nessuna delle parti si è costituita

in questa sede; che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri con atto depositato il 19 gennaio 1976, nel quale

l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la infondatezza

della proposta questione;

che con decreto 29 ottobre 1980 il Presidente della Corte, visti

gli artt. 26, 2 comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha

fissato per la decisione la camera di consiglio del 20 novembre 1980

nel corso della quale il giudice designato Andrioli ha svolto la

relazione;

considerato che, a parte l'errore materiale perpetrato sia nella

motivazione sia nel dispositivo della ordinanza di rimessione con

scambiare l'art. 151 disp. att. cod.proc.civ. sub art. 91, 11 agosto

1973, n. 533 con l'art. 151 cod.proc.civ., che disciplina la materia

delle forme di notificazione ordinate dal giudice, la questione di

costituzionalità si appalesa ictu oculi inammissibile perché

prospettata da giudice che, avendo esplicato sotto la data del 23

giugno 1975 l'unico potere, ad esercitare il quale in sostituzione di

altro magistrato era stato legittimato dal Pretore Dirigente con il

(motivato) decreto 13 giugno 1975, functus erat munere suo;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 274 cod.proc.civ. e 151 disp.

att. cod.proc.civ. (sub art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533),

sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione, con

ordinanza 23 giugno 1975 del Pretore di Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte