Sentenza n. 46/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1983 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 152/1968
- art. 7legge 177/1976
- art. 3legge 152/1968
- art. 4legge 152/1968
- art. 7legge 152/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.2, 3
e 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dell'art. 7 della legge 29
aprile 1976, n. 177 (Indennità premio di fine servizio dei dipendenti
dell'INADEL e degli enti locali), promossi con le ordinanze emesse il
21 maggio 1975 dal Tribunale amministrativo regionale
dell'Emilia-Romagna, il 12 luglio 1978 e il 12 gennaio 1979 dal Pretore
di Genova, il 23 febbraio 1979 dal Tribunale amministrativo regionale
della Lombardia - sez. staccata di Brescia, il 19 dicembre 1979 dal
Pretore di Modena, l'11 dicembre 1979 dal Pretore di Reggio Emilia, il
17 marzo 1980 dal Pretore di Modena, il 22 novembre 1979 dal Tribunale
amministrativo regionale della Liguria (due ordinanze), l'11 aprile
1980 dal Consiglio di Stato - Sez. VI giurisdizionale, il 30 marzo 1981
dal Pretore di Torino e il 13 luglio 1981 dal Pretore di Bassano del
Grappa, rispettivamente iscritte al n. 176 del registro ordinanze 1976,
al n. 534 del registro ordinanze 1978, ai nn. 212 e 836 del registro
ordinanze 1979 ai nn. 132, 171, 413, 439, 440 e 770 del registro
ordinanze 1980 ed ai nn. 574 e 691 del registro ordinanze 1981 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 1976,
nn. 24 e 126 del 1979, nn. 22, 124, 138 e 215 del 1980, nn. 13 e 332
del 1981 e n. 26 del 1982.
Visti gli atti di costituzione di Riva Giselda, di Carletti Corrado
ed altri, di Mattei Francesca, di Granelli Antonio e dell'INADEL e gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
uditi gli avv. Enrico Bastreri per Riva Giselda, Franco Agostini
per Carletti Corrado ed altri, Giorgio Iannotta per Granelli Antonio,
Celestino Biagini (in sostituzione dell'avv. Giuseppe Guarino) per
l'INADEL e l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con gli artt. 2, 1 comma, 3 e 4 della Legge 8 marzo 1968 n. 152,
furono poste le condizioni minime per il conseguimento, nella forma
diretta o indiretta, dell'indennità premio di fine servizio istituita
a favore dei lavoratori dipendenti iscritti all'INADEL, indicate nel
periodo minimo di iscrizione di due anni e di servizio effettivo
variabile da 15 a 25 anni a seconda della causa di cessazione dal
servizio. In particolare, con l'art. 2, 1 comma lett. C, veniva
previsto il termine di 25 anni di servizio nel caso di dimissioni
volontarie del lavoratore; con l'art. 3 veniva disciplinata
l'attribuzione della indennità nella forma indiretta con l'esclusione
tra l'altro della madre del dante causa anche se vivente a carico; con
l'art. 4 si stabiliva, tra l'altro, la misura dell'indennità stessa in
un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici
mesi considerata in ragione dell'80%.
Hanno sollevato la questione di legittimità dell'art. 2, 1 comma,
in procedimenti promossi da dipendenti di enti locali iscritti
all'INADEL per ottenere il pagamento dell'indennità premio di fine
servizio, negata appunto in forza della detta disposizione, per difetto
dei requisiti ivi previsti, il Pretore di Genova, nel giudizio fra
Dotti Fortunata ed altri contro l'INADEL con ordinanza 12 luglio 1978 e
nel giudizio fra Riva Giselda e l'INADEL con ordinanza del 12 gennaio
1979; il TAR della Lombardia nel giudizio fra Mazza Ulrica, l'Ospedale
Civile di Iseo e l'INADEL; il Pretore di Modena nel giudizio fra Zanni
Giancarlo e l'INADEL con ordinanza 19 dicembre 1979; il Pretore di
Reggio Emilia nel giudizio fra Carletti Corrado ed altri e l'INADEL con
ordinanza dell'11 dicembre 1979; il Pretore di Modena nel giudizio fra
Mattei Francesca e l'INADEL con ordinanza 17 marzo 1980.
Nell'ordinanza 12 luglio 1978 il Pretore di Genova premette che la
questione di costituzionalità rivestirebbe carattere pregiudiziale
anche perché, ai fini della soluzione, occorre stabilire la natura
retributiva o previdenziale dell'indennità premio, a tale giudizio
conseguendo l'esclusione o l'affermazione della giurisdizione di esso
Pretore in quanto, ove si ammettesse la natura retributiva, oggetto del
giudizio sarebbe un rapporto di pubblico impiego, come tale sottratto
alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre, ove se ne ritenesse
la natura previdenziale, si tratterebbe di giudicare in ordine appunto
ad un rapporto previdenziale coinvolgente diritti soggettivi e quindi
sottoposto alla giurisdizione ordinaria.
Nel merito il Pretore osserva che la norma impugnata, prevedendo le
limitazioni ivi elencate circa il diritto all'indennità con
particolare riguardo al lungo termine di 25 anni di servizio richiesto
per i dimissionari, violerebbe anzitutto l'art. 36 della Costituzione
in quanto, se è ben vero che la giurisprudenza della Corte non avrebbe
ritenuto applicabili i principi dell'art. 36 stesso alla similare
indennità di buonuscita attribuita ai dipendenti statali, appunto
escludendone il carattere strettamente retributivo, tuttavia in altre
occasioni avrebbe esteso l'applicabilità dei principi stessi alle
pensioni ed alle indennità di fine rapporto, per cui occorrerebbe una
pronunzia chiarificatrice in materia.
Risulterebbe poi anche violato l'art. 3 Cost. perché le censurate
limitazioni indurrebbero un trattamento di sfavore a danno dei
dipendenti degli enti locali in rapporto al trattamento goduto dagli
altri dipendenti pubblici e privati.
Il Pretore solleva altresì questione di legittimità dell'art. 3
della Legge n. 152 del 1968 osservando che l'attribuzione
dell'indennità premio nella forma indiretta ivi prevista con
l'esclusione della madre vivente a carico del dante causa si
differenzierebbe irrazionalmente da quanto disposto dall'art. 2122
cod. civ. che prevede, invece, la corresponsione dell'indennità ai
parenti entro il terzo grado.
Lo stesso Pretore, con l'ordinanza 12/1/1979 ripropone le stesse
questioni relative all'art. 2 della legge, aggiungendo che il termine
di venticinque anni di cui sopra finirebbe col penalizzare la mobilità
del lavoro, e sarebbe, anche per questo aspetto, irrazionale.
Con l'ord. 23 febbraio 1979 il TAR della Lombardia propone la
stessa questione con una prospettiva alquanto diversa cominciando con
l'affermare che l'indennità premio e l'indennità di buonuscita dei
dipendenti statali avrebbero in realtà la stessa natura non
strettamente retributiva e pertanto non potrebbero applicarsi in
materia i principi dell'art. 36 Cost., in conformità di quanto
ritenuto dalla giurisprudenza della Corte (sent. 82/73). Tuttavia,
poiché ai dipendenti statali la indennità di buonuscita (ex art. 7
legge 29 aprile 1976 n. 177 che ha modificato l'art. 3 D.P.R. 29
dicembre 1973, n.1032) è assicurata alla sola condizione di un anno di
iscrizione all'apposito fondo; inoltre, poiché per i dipendenti di
enti locali l'art. 9 della Legge 7 febbraio 1979, n. 29, anche se
limitatamente alla determinata ipotesi di ricongiungimento di
trattamenti di quiescenza (trasferimento dal CPDEL - Cassa pensioni
dipendenti enti locali - all'INPS) svincolerebbe l'indennità premio di
fine servizio dall'anzianità di servizio minima, commisurandola invece
agli anni di servizio effettivamente prestati, emergerebbe il contrasto
della norma impugnata con il principio di eguaglianza.
Il Pretore di Modena, con l'ordinanza del 19 dicembre 1979,
ripropone anche egli la questione svolgendo ampiamente argomenti al
riguardo. Il detto giudice afferma in particolare che in base alla
vigente disciplina della materia, nessun'altra indennità oltre quella
in discussione sarebbe prevista a favore dei dipendenti degli enti
locali che cessano dal servizio sicché la stessa sarebbe per costoro
l'equivalente dell'indennità di anzianità. Invero le disposizioni di
cui alla legge n. 70 del 1975, le quali attribuiscono ai dipendenti
degli enti pubblici una indennità di anzianità ragguagliata agli anni
di servizio prestati non sono applicabili agli enti locali e tale
situazione di discriminazione sarebbe solo attenuata, ma non eliminata
dall'art 9 della L. 7/2/1979 n. 29 già menzionata nell'ordinanza del
TAR della Lombardia.
Lo stesso Pretore riafferma altresì che il diritto alla indennità
in questione sarebbe un diritto soggettivo connesso ad un rapporto di
natura previdenziale (il che comporterebbe la propria giurisdizione in
materia) e riprende le argomentazioni sopra ricordate relativamente
alla discriminazione che la norma impugnata indurrebbe fra dipendenti
degli enti locali e dipendenti statali per la diversa regolamentazione
della indennità in esame e di quella di buonuscita.
Anche il Pretore di Reggio Emilia, con l'ordinanza 11 dicembre
1979, pone in evidenza la discriminazione fra dipendenti da enti
pubblici e da privati, con argomentazioni coincidenti con quelle sopra
esposte ed il conseguente contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. ed
uguali censure propone il Pretore di Modena con l'ordinanza del 17
marzo 1980, dando peraltro sviluppo alla questione pregiudiziale
concernente la propria giurisdizione, sulla base della affermata natura
previdenziale dell'indennità in esame, e precisando, nel merito, che,
l'attribuzione patrimoniale da corrispondere al lavoratore alla
cessazione del rapporto, anche se considerata come meramente
previdenziale ed assistenziale assumerebbe rilievo tale nell'economia
generale del rapporto di lavoro da escludere che il legislatore possa
regolarne l'attribuzione in modi diversi, specie in relazione al
periodo minimo di tempo per conseguirla. Né varrebbe in contrario la
previsione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 5 della Legge n. 152
del 1968 a favore di coloro che non abbiano conseguito il diritto
all'indennità premio di fine servizio perché tanto nel pubblico
impiego che in quello privato il diritto a pensione (di cui l'assegno
sarebbe un limitato equipollente) si aggiunge e non si sostituisce al
diritto alla indennità di anzianità.
II Pretore inoltre solleva espressamente la questione di
legittimità dell'art. 7 della L. n. 177 del 1976 in quanto tale norma
- che riconosce come si è detto il diritto all'indennità di
buonuscita ai dipendenti statali alla sola condizione dell'iscrizione
da un anno all'apposito fondo - non ha modificato in tal senso anche
l'art. 2 impugnato quanto al diritto dei dipendenti degli enti locali
all'indennità premio in esame.
Hanno sollevato questione di legittimità dell'art. 2, primo comma
lett. c) (previsione di un termine di almeno venticinque anni di
servizio per i dipendenti che cessano per dimissioni o per cause
diverse da quelle previste nelle lettere a) e b) precedenti dello
stesso articolo) il TAR dell'Emilia Romagna nel giudizio fra Brancaccio
Nicola e il Comune di Dozza e l'INADEL con ordinanza del 21 maggio
1975; il TAR della Liguria, nei distinti giudizi proposti da Nicoli
Dina e Tomasi Margherita contro l'Opera Pia Albergo dei Fanciulli
Umberto I e l'INADEL con due identiche ordinanze emesse il 22 novembre
1979; dal Consiglio di Stato nel giudizio promosso da Granelli Antonio
contro l'INADEL con ordinanza emessa l'11 aprile 1980; dal Pretore di
Torino nel giudizio promosso da Savia Luciano contro l'INADEL ed il
Comune di Torino, con ordinanza emessa il 30 marzo 1981; dal Pretore di
Bassano del Grappa nel giudizio promosso da Perzin Bruno contro
l'INADEL, con ordinanza emessa il 13 luglio 1981.
Con l'ordinanza del TAR dell'Emilia Romagna si propongono censure
analoghe a quelle formulate nelle sopra menzionate ordinanze
precisandosi che, anche se la norma impugnata riguarda il particolare
caso delle dimissioni del lavoratore, ciò non giustificherebbe una
così lunga protrazione del termine, dato che le dimissioni
rientrerebbero fra le manifestazioni della libertà e dignità del
lavoratore e non potrebbero quindi giustificare una lesione dei suoi
diritti costituzionalmente garantiti.
Con l'ordinanza del TAR della Liguria, si afferma pregiudizialmente
la giurisdizione amministrativa in materia, data la natura retributiva
dell'indennità premio, la quale pertanto atterrebbe al rapporto di
pubblico impiego e, nel merito, si svolgono argomentazioni analoghe
alle precedenti a sostegno della fondatezza della censura.
Con l'ordinanza del Consiglio di Stato, invece si osserva che, a
differenza dell'indennità di anzianità, l'indennità premio di fine
servizio non può essere ritenuta di natura retributiva, ma va
piuttosto qualificata come prestazione dell'Ente collegata alla
prestazione del lavoro protratta per un certo termine, per cui, in
conformità della sentenza della Corte n. 82/73, non dovrebbero
ritenersi illegittime limitazioni del tipo in discussione. Senonché,
osserva l'ordinanza, la stessa Corte, con la successiva sentenza n.
184/73, nel dichiarare illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 36
Cost. l'art. 5, ultimo comma, della Legge 26 luglio 1965, n. 965, nella
parte in cui veniva ridotta a metà l'indennità "una tantum" liquidata
in luogo della pensione per il personale dimissionario degli enti
locali, ha affermato espressamente il diritto dei dipendenti locali
dimissionari ad un regime del trattamento di quiescenza non deteriore
rispetto a quello vigente per gli appartenenti ad altre categorie di
lavoratori, esprimendo così, oltre tutto, una generale tendenza
perequatrice coinvolgente l'intero settore del pubblico impiego. Sulla
base di tale ultimo principio sussisterebbe pertanto un margine di
dubbio sulla legittimità costituzionale della norma limitativa di cui
all'art. 2 lett. c) della L. n. 152 del 1968, per violazione appunto
degli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Con l'ordinanza del Pretore di Torino, che pure motiva
espressamente sulla propria giurisdizione, con argomenti
sostanzialmente analoghi a quelli svolti dai giudici ordinari sopra
menzionati che hanno affrontato la questione, si precisa al riguardo
che il rapporto previdenziale troverebbe nel rapporto d'impiego non
solo un necessario presupposto ma assurgerebbe a ruolo di fonte
autonoma di diritti ed obblighi distinti da quelli nascenti dal
rapporto d'impiego.
Quanto al merito svolge considerazioni analoghe a quelle sopra
riportate a sostegno della illegittimità della norma, con particolare
riferimento alla disparità di trattamento che deriverebbe sia
dall'art. 7 della L. n. 177 del 1976 sia dall'art. 9 L. 7 febbraio 1979
n. 29, già menzionati nell'ordinanza del TAR della Lombardia.
In particolare, poi, il Pretore ravvisa una nuova ragione di
discriminazione per effetto dell'art. 4 della L. n. 152 del 1968, nella
parte in cui stabilisce che per i dipendenti degli enti locali
l'indennità premio di fine servizio è pari ad un quindicesimo della
retribuzione degli ultimi 12 mesi considerata in ragione dell'80% per
ogni anno di iscrizione previdenziale. Ciò porrebbe invero i
dipendenti degli enti locali in posizione deteriore rispetto agli altri
pubblici dipendenti in favore dei quali l'art. 3 T.U. 29/12/1973, n.
1032 prevede l'indennità di buonuscita in proporzione più elevata, ed
alla quale. in attuazione dell'art. 59 D.L. 29 maggio 1979 n. 163 e
della L. 13 agosto 1979 n. 374, è commisurata anche l'idennità di
anzianità per i dipendenti pubblici non di ruolo. Il Pretore,
pertanto, estende la censura di illegittimità anche al citato art. 4
della L. n. 152 del 1968.
Infine con l'ordinanza del Pretore di Bassano del Grappa tesi
analoghe a quelle svolte nell'ordinanza del TAR dell'Emilia Romagna a
sostegno della censura sono corroborate anche dal riferimento alla
sent. n. 65/77 della Corte con cui è stata dichiarata l'illegittimità
dell'art. 18 DLCPS 4/4/1947 n. 207 nella parte in cui negava al
personale insegnante non di ruolo che avesse optato per il trattamento
pensionistico erogato dall'INPS l'indennità di fine rapporto prevista
dallo stesso articolo, e poneva così una discriminazione nell'ambito
della categoria degli insegnanti.
Nella causa proveniente dal Pretore di Genova (ord. 12 gennaio
1979) si è costituita la parte privata Riva Giselda, rappresentata e
difesa dall'avv. Enrico Bastreri - nella causa proveniente dal Pretore
di Reggio Emilia (ord. dell'11 dicembre 1979) si sono costituite le
parti private Carletti Corrado ed altri, rappresentate e difese
dall'avv. Franco Agostini, e nella causa proveniente dal Pretore di
Modena (ord. 17 marzo 1980) si è costituita la parte privata Mattei
Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Mattia Persiani.
Tutti i difensori delle dette parti hanno tempestivamente
depositato le proprie deduzioni con cui condividono e sottolineano le
tesi prospettate nelle ordinanze di rinvio concernenti i giudizi cui le
stesse sono rispettivamente interessate.
In particolare la difesa di Riva Giselda insiste sulla natura
retributiva della indennità premio di fine servizio, in tutto
assimilabile all'indennità di anzianità, e prospetta la violazione
anche degli artt. 37 e 38 Cost., con riferimento anche alla pretesa
irrazionalità del termine di 25 anni di servizio richiesto per
l'acquisizione del diritto all'indennità da parte dei dipendenti
dimissionari.
La difesa di Carletti Corrado ed altri, riaffermando la fondatezza
della questione, evidenzia la disparità di trattamento che si
verificherebbe nei confronti dei dipendenti statali, ex art. 7 della L.
29 aprile 1976, n. 177, per motivi analoghi a quelli esposti
nell'ordinanza del TAR della Lombardia 23 febbraio 1979 sopra
ricordata, e pure la difesa di Mattei Francesca ribadisce le
considerazioni svolte nell'ordinanza di rinvio illustrandole
ampiamente.
Nella causa proveniente dal Consiglio di Stato si è costituito
l'INADEL in persona del Commissario straordinario, rappresentato e
difeso dal prof. avv. Giuseppe Guarino, il quale ha depositato
tempestivamente le proprie deduzioni.
La difesa dell'Istituto si richiama sostanzialmente alla
giurisprudenza della Corte (sent. 82/73), osservando che la differente
natura dell'indennità premio di fine servizio e dell'indennità di
anzianità escluderebbe la fondatezza della questione sotto il profilo
della violazione dell'art. 36, e che la diversità dei rapporti di
lavoro posti a confronto giustificherebbe la disciplina limitativa
impugnata, la quale rientrerebbe nella sfera discrezionale del
legislatore.
Il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nei giudizi
relativi alle ordinanze del TAR Emilia Romagna 21 maggio 1975; del
Pretore di Genova del 12 luglio 1978; del TAR della Lombardia del 23
febbraio 1979; del Pretore di Genova del 12/1/1979; del Pretore di
Modena del 19 dicembre 1979 e del 17/3/1980; del TAR della Liguria del
22/11/1979.
Nel giudizio proveniente dal TAR Emilia Romagna l'Avvocatura
afferma che, mentre l'indennità di anzianità e la pensione
costituiscono elementi essenziali del rapporto di lavoro e
rappresentano una retribuzione differita, l'indennità in discorso,
come quella di buonuscita, attiene ad un organico sistema mutualistico
alimentato dai contributi degli associati e dei datori di lavoro ed è
a carico dell'Ente competente il che postulerebbe la ragionevole
necessità di alcune condizioni per l'attribuzione, in relazione alle
quali non sarebbero perciò operanti i principi di cui agli artt. 3 e
36 Cost., come, per quanto riguarda la buonuscita, sarebbe già stato
affermato dalla Corte con la sent. n. 82/73.
Nel giudizio relativo all'ord. del TAR della Lombardia l'Avvocatura
osserva poi che non potrebbe affermarsi l'omogeneità della situazione
dei dipendenti pubblici in genere, per cui sarebbe da escludere sotto
questo profilo la fondatezza della censura.
Né diversamente potrebbe concludersi rispetto alla pretesa
diseguaglianza in relazione alla disciplina di cui all'art. 9 della L.
n. 29 del 1979. Invero, se mai, potrebbe parlarsi di illegittimità di
detta norma, derogatoria di quella generale preesistente, la quale,
invece, non potrebbe essere viziata da illegittimità per la
sopravvenienza di quella deroga.
Comunque la cessazione dal servizio della parte privata sarebbe
avvenuta prima della entrata in vigore della L. n. 29 del 1979 per cui
la legge impugnata, all'epoca, non poteva in ogni caso essere
considerata illegittima.
Ciò posto, l'Avvocatura osserva che opportunamente il legislatore
avrebbe previsto la liquidazione dell'indennità di buonuscita col
citato art. 9, data la peculiarità della situazione, caratterizzata
dal ricongiungimento del trattamento di quiescenza della vecchia
gestione della Cassa previdenza dipendenti enti locali (CPDEL)
all'INPS, il che richiedeva che fosse garantito ai lavoratori il
conseguimento di quanto fino ad allora maturato in relazione agli anni
di servizio prestati, a norma dell'art. 4 della L. n. 152 del 1968, e
che diversamente sarebbe andato perduto.
Nella causa relativa all'ordinanza del Pretore di Genova del
12/1/1979 l'Avvocatura eccepisce preliminarmente l'irrilevanza della
questione perché ove si riconoscesse la natura previdenziale
dell'indennità, dovrebbe affermarsi la giurisdizione del Pretore, ma
sarebbe altresì scontata l'infondatezza della questione mentre, ove si
riconoscesse la natura retributiva dovrebbe escludersi la giurisdizione
del Pretore, il quale non potrebbe quindi applicare in giudizio il
dettato della Corte. Il Pretore comunque, prosegue l'Avvocatura, non
avrebbe assunto una precisa posizione in ordine alla natura
dell'indennità e quindi circa la propria giurisdizione, come invece
avrebbe dovuto correttamente fare per evidenziare la pregiudizialità
delle questioni sollevate.
Quanto al merito insiste nelle argomentazioni già svolte nella
causa proveniente dal TAR Emilia Romagna ed in particolare ribadisce
che, versandosi in materia retributiva, non potrebbero invocarsi i
criteri stabiliti dalla Corte a proposito del diritto alla pensione ed
all'assegno vitalizio che invece tale natura rivestirebbero.
Nella causa relativa all'ordinanza del Pretore di Modena del 19
dicembre 1979, l'Avvocatura osserva che lo stesso giudice a quo,
affermando la propria giurisdizione, avrebbe ammesso la natura non
retributiva della indennità in questione, con ciò aprendo la via alla
dichiarazione di infondatezza della questione, e ripete, comunque le
argomentazioni già svolte per sostenere l'inconsistenza della censura,
insistendo altresì sulla non omogeneità delle situazioni delle varie
categorie di dipendenti pubblici.
Nella causa proveniente dall'ord. 17 marzo 1980 del Pretore di
Modena, l'Avvocatura riproduce le stesse argomentazioni già svolte in
riferimento all'altra ordinanza dello stesso giudice; e pure nella
causa derivante dal TAR della Liguria ripete le deduzioni rassegnate in
relazione all'ordinanza del TAR Emilia Romagna. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze sopra indicate riguardano questioni identiche o
strettamente connesse e pertanto i relativi giudizi possono essere
riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Con le ordinanze del Pretore di Genova del 12 luglio 1978 e 12
gennaio 1979, del TAR della Lombardia del 23 febbraio 1979, del Pretore
di Modena del 19 dicembre 1979 e del 17 marzo 1980 e del Pretore di
Reggio Emilia dell'11 dicembre 1979, si lamenta che l'art. 2, primo
comma della legge n. 152 del 1968, secondo il quale ai fini
dell'attribuzione della indennità premio di fine servizio è richiesto
un periodo minimo di iscrizione di due anni all'apposito fondo e di
servizio effettivo variabile da 15 a 25 anni secondo la causa di
cessazione del servizio stesso, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e
36 Cost. per la discriminazione che dette condizioni comporterebbero in
raffronto con quelle più favorevoli previste sia per i prestatori di
lavoro del settore privato e pubblico ai quali, al termine del
rapporto, compete senza limitazioni l'indennità di anzianità e sia
per i dipendenti statali, ai quali il diritto alla indennità di
buonuscita è assicurato alla sola condizione di un anno di iscrizione
all'apposito fondo.
Va premesso che il Pretore di Genova, nel motivare la
pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale,
afferma che ai fini della soluzione di essa si dovrebbe stabilire in
questa sede la natura previdenziale o retributiva della indennità
premio dalla quale deriverebbe, rispettivamente, l'affermazione o la
esclusione della propria giurisdizione; infatti, ove si ammettesse la
natura retributiva, oggetto del giudizio sarebbe un rapporto di
pubblico impiego, come tale sottratto alla giurisdizione ordinaria,
mentre, ove se ne ritenesse la natura previdenziale, si tratterebbe di
giudicare in ordine ad un rapporto concernente diritti soggettivi e
quindi rientrante nella giurisdizione ordinaria.
L'Avvocatura sostiene invece, per dedurre l'inammissibilità della
questione, che il Pretore avrebbe dovuto adottare e non rinviare la
decisione sulla giurisdizione, previo accertamento della natura
dell'indennità premio.
L'eccezione va disattesa.
Vero è che il Pretore si è posto il problema della propria
giurisdizione rinviandone la soluzione all'esito del giudizio di
legittimità costituzionale, ma la Corte non può certamente portare il
suo esame sulle vicende processuali del giudizio a quo esulando ciò
dai suoi compiti.
È infatti costante giurisprudenza di questa Corte che, in virtù
della separazione fra il giudizio principale e quello di
costituzionalità, che si svolge su un piano diverso e per l'oggetto e
per le finalità, la soluzione dei problemi di giurisdizione non è
necessariamente pregiudiziale rispetto alla denunzia dei vizi di
costituzionalità (sentt. 45/62; 58/64; 72/69; 124/75; 201/75).
3. - Passando ad esaminare il raffronto proposto con le ordinanze
sopra ricordate fra le condizioni previste per l'attribuzione ai
dipendenti dell'INADEL delle indennità di premio di fine servizio che,
come si è detto, sarebbero da ritenere irragionevolmente restrittive a
danno dei lavoratori stessi rispetto a quelle previste invece per gli
altri lavoratori dipendenti, in violazione degli artt. 3 e 36 Cost.,
deve ritenersi la questione non fondata.
Invero il raffronto tra l'indennità premio e quella di anzianità
non è configurabile, ai fini dell'art. 3 Cost., data la sostanziale
diversità delle due indennità: quella di premio di fine servizio, ha
finalità e struttura previdenziale, in quanto costituita in parte
anche dal contributo del beneficiario, mentre l'indennità di
anzianità, ad esclusivo carico del datore di lavoro, costituisce
retribuzione differita e, come tale, non ha funzione previdenziale ma
retributiva. Unico elemento comune è che esse sono attribuite alla
cessazione del rapporto di lavoro ed hanno finalità assistenziale,
quale è quella di costituire, a favore del beneficiario, un mezzo di
sostentamento nel periodo intercorrente tra la cessazione
dell'attività e l'attribuzione della pensione (v. sent. n. 82 del
1973). Ma la coincidenza di finalità è inidonea a rendere omogenee
attribuzioni strutturalmente diverse.
Tale discorso è valido anche in relazione alla indennità di
anzianità prevista dall'art. 13 della Legge n. 70 del 1975, avendo
anch'essa struttura retributiva. Né vale opporre che l'indennità
premio tiene luogo, per i dipendenti degli enti locali, dell'indennità
di anzianità che essi non percepiscono e di questa dovrebbe avere le
caratteristiche e le condizioni per beneficiarne, per non creare
disparità di trattamento. Ai fini dell'art. 3 Cost., è determinante,
per impedire una valutazione comparativa, la diversità strutturale
delle indennità raffrontate; se pure sussistano pregiudizievoli
conseguenze a carico dei beneficiari dell'indennità premio di
servizio, l'inconveniente può essere rimosso soltanto dal legislatore
attraverso una revisione e razionalizzazione del sistema.
Ed è qui il caso di ricordare che questa Corte ha già avuto modo
di affermare con la sent. 82/73 - pronunziata in tema di raffronto fra
l'indennità di buonuscita corrisposta agli statali e indennità di
anzianità attribuita ai dipendenti di enti pubblici - che "se è vero
che i rapporti di lavoro ora ricordati presentano punti di identità o
di contatto, per cui è ragionevole ritenere che a tutti sia
applicabile la tutela costituzionale ex art. 36, le differenze
peraltro riscontrabili non possono non giustificare razionalmente che
per dati rapporti sia dovuta un'indennità come quella di buonuscita,
ancorata alla prestazione del servizio per un dato sia pure lungo
periodo e che per altri rapporti siano previste diverse o concorrenti
forme di trattamento economico e, specificamente, diverse o concorrenti
prestazioni previdenziali". Pertanto deve riaffermarsi che il
legislatore nella sua discrezionalità può variamente regolare
l'attribuzione di indennità che non siano, come nella specie,
costituzionalmente garantite.
4. - D'altra parte è evidente la non pertinenza dei riferimenti
specificamente operati in talune delle dette ordinanze (TAR Lombardia,
Pretura Modena) alle ipotesi particolari previste dall'art. 9 della
legge 7 febbraio 1979, n. 29 in virtù del quale, nel caso del
ricongiungimento del trattamento di quiescenza erogato dalla Cassa di
previdenza per i dipendenti degli Enti locali (CPDEL) con quello a
carico dell'INPS, l'indennità premio di fine servizio è svincolata da
qualsiasi periodo minimo di servizio, risultando puramente e
semplicemente collegata alla durata del servizio prestato. Trattasi,
invero, indipendentemente dai motivi che ne costituiscono la "ratio",
di una disciplina particolare che si contrappone e deroga a quella
prevista invece in via generale circa l'attribuzione dell'indennità
premio, e che come tale non può costituire parametro utile ai fini di
stabilire una eventuale disparità di trattamento addebitato alla norma
di carattere generale.
Come questa Corte ha già infatti avuto modo di affermare, una
questione di legittimità costituzionale per violazione del principio
di uguaglianza in presenza di norme generali e di norme derogatorie in
tanto può porsi in quanto si assuma che queste ultime, e cioè le
norme derogatorie, poste in relazione alle prime, e cioè alle norme
generali, manifestino un contrasto col detto principio. Quando invece
si assume a termine di raffronto del giudizio di eguaglianza la norma
derogatrice, la questione così posta ha in realtà per oggetto la
norma generale regolatrice della fattispecie "iudicanda" che si
vorrebbe sottratta alla disciplina appunto generale con essa dettata
(sent. n. 2/82). Il che contrasta con l'oggetto e la funzione
essenziale del giudizio di legittimità costituzionale in riferimento
all'art. 3 Cost., cioè il riequilibrio del sistema mediante il
ripristino della normativa più generale, ritenuta valida ed
ingiustificatamente derogata da quella particolare.
5. - Quanto sopra si è detto circa la non proponibilità del
raffronto fra le indennità testé esaminate, esclude la fondatezza del
riferimento in via più generale, pure contenuto in alcune ordinanze di
rinvio, alla diversità di trattamento che la censurata normativa
istituirebbe a danno dei dipendenti pubblici rispetto ai lavoratori
dipendenti privati.
Sono evidenti infatti, come la giurisprudenza di questa Corte ha
chiaramente affermato, (sentt. 5/71; 49/76) le differenze di
organizzazione, di strutture e di finalità esistenti fra i due
ordinamenti del pubblico impiego e dell'impiego privato, tali da
escludere l'omogeneità delle situazioni raffrontate e
conseguentemente, anche sotto tale profilo, la fondatezza della censura
riferita alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost.
6. - La natura previdenziale dell'indennità di cui si tratta
esclude poi la possibilità di riferimento all'art. 36 Cost., che, come
già ritenuto da questa Corte (sent. 82 del 1973), non comprende ogni e
qualsiasi prestazione connessa al rapporto di lavoro ma solo quelle
controprestazioni che siano sinallagmaticamente collegate alla
prestazione d'opera e proporzionate alla quantità e qualità di essa.
È pertanto fuori dell'ambito dell'art. 36 Cost. ogni diversa
prestazione che non presenti i caratteri anzidetti e di cui, per
giunta, sia esclusa, come nella specie, la natura retributiva.
7. - Per quanto concerne la dedotta disparità di trattamento
rispetto alle condizioni più favorevoli stabilite per l'attribuzione
dell'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS, si osserva che, pur
apparendo le due indennità equivalenti sia per finalità che per
struttura, non è tuttavia possibile istituire il raffronto per la
diversità di regolamentazione dei rapporti cui esse accedono. Invero,
come è stato già rilevato con la sent. n. 26 del 1980, "non sussiste,
sia riguardo al trattamento economico in attività di servizio sia
riguardo al sistema contributivo preordinato al trattamento di
quiescenza, quella parità di situazioni che è il presupposto per la
valutazione della legittimità costituzionale, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, di una diversità di disciplina".
Né la dedotta valutazione comparativa può essere limitata a
singole disposizioni dei due diversi sistemi, anche se possa risultarne
una diversità di trattamento, in quanto le norme particolari
considerate non possono essere avulse dal sistema cui ineriscono. In
tal caso la disparità di trattamento può essere eliminata soltanto
dal legislatore, che, nella valutazione globale dei diversi sistemi,
può scorgere le eventuali discordanze esistenti e porvi rimedio.
E nella materia in disamina appare evidente l'esigenza, già
sottolineata da questa Corte nella citata sentenza n. 26 del 1980 di
una razionalizzazione dei sistemi mediante un riordino dell'intera
materia, nel segno di una sostanziale perequazione.
È appena il caso di rilevare che le conclusioni cui si perviene
non sono in contrasto con quanto ritenuto e deciso nella sent. n. 115
del 1979 con la quale è stato affermato il diritto dei collaterali
inabili a proficuo lavoro e a carico dell'iscritto al fondo di
previdenza di percepire nella forma indiretta l'indennità premio di
servizio in conformità di analoga statuizione, adottata con la sent.
n. 82 del 1973 per i collaterali degli iscritti all'ENPAS.
In quella decisione è stata affermata la equivalenza per finalità
e struttura dell'indennità di buonuscita per i dipendenti statali e
del premio di servizio per i dipendenti dagli enti locali ma la ragione
della ritenuta violazione dell'art. 3 Cost. è stata ravvisata nel
deteriore trattamento - nell'ambito del sistema normativo che regola
l'attribuzione del premio ai dipendenti degli enti locali - riservato
senza giustificato motivo, ai collaterali rispetto agli altri congiunti
dell'iscritto, cui è riconosciuto il diritto a conseguire il premio di
servizio nella forma indiretta.
8. - Con l'ordinanza 12 luglio del 1978 del Pretore di Genova, si
ravvisa in particolare nell'art. 3 della L. n. 152 del 1968 una
disparità irrazionale di trattamento rispetto alla disciplina dettata
dall'art. 2122 c.c., in quanto la disposizione censurata esclude dal
diritto all'indennità premio la madre vivente a carico del lavoratore,
mentre la norma di raffronto prevede la corresponsione dell'indennità
di anzianità ai parenti entro il terzo grado.
Poiché trattasi, nella specie, di attribuzione della indennità
alla madre dell'iscritto, alla quale la sentenza di questa Corte n.
110/81 ha riconosciuto il diritto a percepirla concorrendo determinate
condizioni, limitatamente a questa parte, gli atti vanno restituiti al
giudice a quo perché riesamini la rilevanza della proposta questione
in relazione alla sussistenza appunto delle condizioni di cui alla
citata sentenza di questa Corte.
9. - Il TAR dell'Emilia Romagna con l'ordinanza 21 maggio 1975 come
pure il TAR della Liguria con due ordinanze in pari data del 22
novembre 1979, il Consiglio di Stato con ordinanza 11 aprile 1980, il
Pretore di Torino con ordinanza 30 marzo 1981 ed il Pretore di Bassano
del Grappa con ordinanza 13 luglio 1981, richiamando i termini minimi
di iscrizione e di servizio previsti per il conseguimento
dell'indennità premio di fine servizio da parte dei lavoratori
iscritti all'INADEL dimissionari (rispettivamente anni due ed anni
venticinque), prospettano il contrasto di tale normativa con gli artt.
3 e 36 Cost., lamentando l'eccessiva lunghezza, specialmente del
secondo termine, che mal si concilierebbe con la natura delle
dimissioni da considerarsi quali manifestazioni della libertà e
dignità del lavoratore. Ed al riguardo fanno riferimento
all'indennità di anzianità, che spetta in ogni caso alle stesse
condizioni indipendentemente dalle dimissioni del lavoratore, ribadendo
anche sotto tale profilo che sarebbe illegittimo porre condizioni così
limitative. Il Pretore di Torino, prospetta poi un ulteriore profilo di
illegittimità, censurando in particolare l'art. 4 comma primo della
legge n. 152 del 1968, che stabilirebbe per la indennità premio una
misura inferiore a quella prevista per l'indennità attribuita ai
dipendenti statali.
Ma al riguardo deve ripetersi che le situazioni comparate non sono
omogenee, data la già illustraia natura retributiva della indennità
di anzianità e la natura previdenziale dell'indennità premio di fine
servizio. Né, per le ragioni già dette, la diversità delle
situazioni può essere eliminata come vorrebbero i giudici a quibus,
dalla qualificazione di indennità di fine rapporto che le
accomunerebbe.
E d'altra parte, come pure si è già ricordato, l'art. 36 Cost.
è inapplicabile in materia previdenziale, così come questa Corte ha
già ritenuto con la citata sentenza n. 82/73.
Inoltre, anche sotto altro profilo, pure prospettato, deve
escludersi la dedotta irrazionalità della previsione che esige il
termine di venticinque anni di servizio per la concessione della
indennità ai dipendenti dimissionari. Ed invero non vi è un modello
cui riferirsi per saggiare in assoluto la ragionevolezza della norma e
va comunque considerato che sussistono altre situazioni normative che
contengono analoga previsione, ritenuta da questa Corte
costituzionalmente legittima (v. sent. n. 119/79).
Con l'ordinanza del Consiglio di Stato in particolare si propone il
contrasto della detta norma con gli artt. 3 e 36 Cost. richiamando tra
l'altro la sent. n. 184/73, la quale ha ritenuto illegittima la
riduzione a metà dell'indennità "una tantum" ai dipendenti degli enti
locali di cui all'art. 5 della legge n. 965 del 1965 ove siano
dimissionari.
Il richiamo tuttavia è inconferente poiché, data la natura
previdenziale dell'indennità di cui si tratta, non operano né l'art.
36, applicato dalla Corte con la sent. n. 184/73, stante la natura
retributiva dell'indennità allora esaminata, né l'art. 3, stante la
non omogeneità delle indennità raffrontate.
10. - Con ordinanza del Pretore di Modena 17 marzo 1980 è stata
poi sollevata questione di legittimità dell'art. 7 della legge n. 177
del 1976 in quanto non ha provveduto a modificare l'art. 2 della citata
legge n. 152 del 1968, nel senso di estendere anche a favore degli
aventi diritto alla indennità premio le più favorevoli condizioni di
un solo anno di iscrizione, previsto per le erogazioni dell'ENPAS, e si
porrebbe così in contrasto con l'art. 3 Cost.
Ma la infondatezza della censura appare evidente alla luce delle
considerazioni innanzi svolte in ordine alla legittimità del diverso
regolamento normativo della indennità premio di fine servizio rispetto
a quella di buonuscita corrisposta dall'ENPAS ai dipendenti statali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionali
dell'art. 2, primo comma, della Legge 8 marzo 1968 n. 152 sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., con le ordinanze del Pretore di
Genova del 12 luglio 1978 e del 12 gennaio 1979, del Pretore di Reggio
Emilia dell'11 dicembre 1979, del TAR della Lombardia del 23 febbraio
1979, del Pretore di Modena del 19 dicembre 1979 e del 17 marzo 1980.
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 2, primo comma, lett. C) della detta legge n. 152 del 1968,
sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. con le ordinanze del
TAR dell'Emilia-Romagna del 21 maggio 1975, del TAR della Liguria del
22 novembre 1979, del Consiglio di Stato dell'11 aprile 1980, del
Pretore di Torino del 30 marzo 1981 e del Pretore di Bassano del Grappa
del 13 luglio 1981.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 della ripetuta legge n. 152 del 1968 sollevata in
riferimento all 'art. 3 Cost. con l'ordinanza del Pretore di Torino del
30 marzo 1981.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7 della legge 29 aprile 1976 n. 177, sollevata in riferimento
all'art. 3 Cost. con l'ordinanza del Pretore di Modena del 17 marzo
1980.
Ordina la restituzione al Pretore di Genova degli atti relativi
alla questione di legittimità dell'art. 3 della ripetuta Legge n. 152
del 1968 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 12
luglio 1978.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte