Sentenza n. 46/1987
Altra decisione · depositata il 17/02/1987 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
della Valle d'Aosta approvata il 26 febbraio 1981 e riapprovata il 29
aprile 1981 dal Consiglio regionale, recante "Apposizione del vincolo
di destinazione sugli immobili adibiti ad uso alberghiero", promosso
con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
21 maggio 1981, depositato in cancelleria il 28 successivo ed
iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1981;
Visto l'atto di costituzione della regione Valle d'Aosta;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 21 maggio 1981 il Presidente del
Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 41, terzo comma, e 42,
secondo comma, della Costituzione, della legge regionale della Valle
d'Aosta riapprovata dal Consiglio regionale il 29 aprile 1981,
recante "Apposizione
del vincolo di destinazione sugli immobili adibiti ad uso
alberghiero", nella parte in cui vincola alla loro attuale
destinazione, sino al 31 dicembre 1982, gli immobili che, alla data
di entrata in vigore della legge stessa, siano adibiti ad uso di
albergo, pensione o locanda.
Secondo quanto si assume in ricorso, pur tenendosi conto della
competenza legislativa primaria della regione Valle d'Aosta in
materia di turismo ed industria alberghiera, la legge impugnata
supererebbe tuttavia "l'ambito della potestà legislativa regionale,
sia perché appaiono evidenti le esigenze di carattere unitario
connesse alla disciplina del vincolo alberghiero, sia per l'attinenza
della normativa a profili di diritto privato, preclusi per
definizione alla competenza regionale". L'apposizione del vincolo
costituirebbe insomma oggetto di una riserva di legge dello Stato in
relazione agli artt. 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost.;
legge non più esistente al momento dell'approvazione della legge
regionale impugnata, ma essenziale perché le regioni possano dettare
norme ulteriori volte a meglio adeguare la normativa alle particolari
situazioni locali.
La regione Valle d'Aosta, costituitasi in giudizio, ha chiesto la
reiezione del ricorso, negando che la legge impugnata ecceda i limiti
della propria competenza legislativa ed affermando, in particolare,
che è sicuramente consentito alla Regione di incidere su posizioni
soggettive dei privati nel perseguimento di finalità pubbliche
strettamente rientranti nell'ambito di una materia di competenza
regionale (come, nella specie, l'"industria alberghiera" ed il
"turismo", ex art. 2, lettera q), dello Statuto speciale). Considerato in diritto La sopravvenuta legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n.
217, all'art. 8, primo comma, demanda alle regioni di sottoporre, con
specifiche leggi, "a vincolo di destinazione le strutture ricettive",
senza alcuna indicazione relativa alla durata del vincolo stesso. A
tale sopravvenuta normativa di principio dovrà, d'ora in avanti,
aversi dunque riguardo in ordine all'estensione del vincolo
alberghiero, sul quale la Corte ha tra l'altro già avuto occasione
di pronunciarsi con S. n. 4 del 1981 dichiarando l'illegittimità
costituzionale dell'art. 5, d.l. n. 460 del 1967, convertito nella l.
n. 628 del 1970, sul rilievo che l'incidenza del vincolo alberghiero
sui soli immobili adibiti a tale uso prima del 1945 integrasse una
disparità di trattamento tra proprietari non più sorretta, a causa
del notevole sviluppo del settore alberghiero, da alcuna razionale
giustificazione.
Inoltre, essendo il suo termine di efficacia già scaduto, la
legge impugnata non può più trovare applicazione, onde va
dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione
di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento
agli artt. 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost., con ricorso
notificato il 21 maggio 1981, avverso la legge della regione Valle
d'Aosta, riapprovata il 29 aprile 1981, recante "Apposizione di
vincolo di destinazione sugli immobili adibiti ad uso alberghiero",
nella parte in cui vincola alla destinazione alberghiera sino al 31
dicembre 1982 gli immobili attualmente adibiti ad uso di albergo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte