Sentenza n. 463/1993
Altra decisione · depositata il 24/12/1993 · relatore Cesare Mirabelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano, iscritto al n. 24 del registro
conflitti 1993, notificato il 15 giugno 1993, depositato in
cancelleria il 3 luglio successivo, per conflitto di attribuzione nei
confronti della Camera dei deputati, sorto in relazione alla
deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 29 aprile 1993 con la
quale è stata negata l'autorizzazione a procedere nei confronti
dell'On. Craxi Benedetto, detto Bettino, per i capi di imputazione di
cui alle ipotesi di corruzione in Milano (numeri 1, 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15, 17 e 19 della domanda, formulata il 12 gennaio 1993 e
concernente il procedimento n. 8655/92 R.G., trasmessa alla Camera
dei deputati dal Ministro di grazia e giustizia il 13 gennaio 1993),
concessa invece per i capi concernenti le ipotesi di violazione delle
norme sul finanziamento pubblico dei partiti in Milano (numeri 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 della stessa richiesta di
autorizzazione);
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1993 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Uditi l'avvocato Valerio Onida per la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano e gli avvocati Giovanni Maria Flick e
Federico Sorrentino per la Camera dei deputati;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso depositato il 19 maggio 1993 il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto conflitto di
attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, chiedendo a
questa Corte di dichiarare, in base agli artt. 68, 101, 102, 104 e
112 della Costituzione, che spetta all'autorità giudiziaria e nella
specie al pubblico ministero, quale titolare dell'azione penale,
nella fase delle indagini preliminari, la ricostruzione dei fatti e
la qualificazione giuridica di essi, mentre spetta alla Assemblea cui
il parlamentare appartiene concedere o negare l'autorizzazione a
procedere prevista dall'art. 68 della Costituzione, senza modificare
la ricostruzione dei fatti e la loro qualificazione giuridica. Il
ricorrente chiede quindi che sia annullata la deliberazione della
Camera dei deputati, votata dall'Assemblea nella seduta del 29 aprile
1993, con la quale è stata negata l'autorizzazione a procedere nei
confronti dell'on. Craxi Benedetto, detto Bettino, per i capi di
imputazione concernenti ipotesi di corruzione, mentre
l'autorizzazione è stata concessa per i capi di imputazione
concernenti violazioni delle norme sul finanziamento pubblico dei
partiti. Il ricorrente chiede inoltre che gli atti siano rinviati
alla Camera dei deputati, per una nuova deliberazione sulla richiesta
di autorizzazione a procedere.
Il Procuratore della Repubblica di Milano afferma preliminarmente
che il pubblico ministero è organo legittimato a proporre conflitto,
in quanto titolare dell'azione penale il cui esercizio è
obbligatorio (art. 112 della Costituzione): la competenza a
dichiarare definitivamente la volontà dello Stato in ordine
all'azione penale spetta difatti all'ufficio del pubblico ministero
procedente.
In ordine all'ammissibilità oggettiva del conflitto il ricorrente
osserva che la Camera ha adottato le proprie determinazioni
esercitando il potere ad essa attribuito dall'art. 68, secondo comma,
della Costituzione. Tuttavia l'esercizio di tale potere può essere
sindacato dalla Corte costituzionale se, mediante un uso di esso non
conforme ai principi della Costituzione, siano state lese
attribuzioni di altri poteri dello Stato.
Nel merito il ricorrente ritiene che, nella fase delle indagini
preliminari, l'autorizzazione a procedere, che deve essere presentata
entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di
reato del nome del parlamentare indagato, significa autorizzare il
pubblico ministero a svolgere le indagini necessarie in relazione ad
un fatto, per le conseguenti determinazioni in ordine all'esercizio
dell'azione penale e con la qualificazione giuridica necessaria ai
fini dell'iscrizione nel registro stesso.
Nella specie il ricorrente sostiene che si è in presenza di un
unico fatto riconducibile a due diverse figure delittuose valutate
come inscindibili: avere pertanto concesso l'autorizzazione a
procedere per le imputazioni di violazione delle norme sul
finanziamento pubblico dei partiti, e non anche per le imputazioni di
corruzione, interferirebbe sulla qualificazione giuridica del fatto e
condizionerebbe l'esercizio dell'azione penale.
Le modalità di voto adottate dall'Assemblea, che si è espressa
non su ogni capo d'imputazione ma per blocchi di essi, aggregati in
relazione al titolo del reato ipotizzato, sarebbero, ad avviso del
ricorrente, sintomatiche dello sconfinamento dalle attribuzioni
parlamentari.
2. - Il ricorso per conflitto di attribuzione è stato dichiarato
ammissibile, in prima e sommaria delibazione, con ordinanza n. 265
del 1993, e notificato a cura della parte, unitamente all'ordinanza
che, riportando compiutamente l'oggetto della domanda, ne ha
dichiarato l'ammissibilità.
3. - Si è ritualmente costituita in giudizio la Camera dei
deputati, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in
subordine, rigettato.
Difetterebbero anzitutto, ad avviso della Camera, i requisiti
soggettivi di ammissibilità del ricorso, giacché il singolo ufficio
del pubblico ministero non sarebbe competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene. Il nuovo
codice di procedura penale ha eliminato gran parte dei poteri di
gerarchia esterna che caratterizzavano la precedente posizione del
pubblico ministero, ma ha mantenuto il potere di avocazione del
procuratore generale presso la Corte d'appello; ha inoltre previsto
che il Procuratore generale, rispettivamente presso la Corte di
cassazione o presso la Corte d'appello a seconda dei casi, risolva i
contrasti insorti tra le diverse procure della Repubblica nella fase
delle indagini preliminari. L'organo competente a dichiarare
definitivamente la volontà del pubblico ministero ed a difendere in
giudizio le attribuzioni assegnate dall'art. 112 della Costituzione
non può essere individuato nell'ufficio territoriale che ha iniziato
le indagini, giacché esso non impegna nel conflitto tutto il potere
di appartenenza, né è chiamato ad esercitare le proprie
attribuzioni in condizioni di indipendenza costituzionalmente
garantita.
Il conflitto sarebbe anche inammissibile per carenza dei requisiti
oggettivi, giacché l'autorizzazione a procedere costituisce un atto
politico dell'Assemblea, che non richiede motivazioni, in quanto non
legato a parametri normativamente predeterminati, e per il quale si
risponde unicamente in sede politica nei confronti del Corpo
elettorale. Quanto alle modalità di votazione, la Camera richiama
il principio già affermato dalla Corte, che riconosce alla singola
Camera la "legittimazione esclusiva alla scelta del tempo e del modo
di esercizio della competenza che le spetta, perché soltanto la
singola Camera è legittimata a regolare lo svolgimento dei propri
lavori" (sentenza n. 9 del 1970). Afferma quindi che le modalità di
votazione, anche per parti separate, rientrano nella piena autonomia
della Camera e, attinendo alla formazione della volontà di essa, non
possono produrre alcuna lesione delle attribuzioni di altri poteri
dello Stato. La Camera nega, comunque, di aver sovrapposto il
proprio giudizio a quello del pubblico ministero, imponendo a costui
una diversa qualificazione dei fatti. In realtà essa si sarebbe
attenuta alle qualificazioni prospettate dall'organo requirente,
autorizzando il procedimento per alcune e non per altre imputazioni e
quindi accogliendo solo parzialmente le richieste del Procuratore
della Repubblica ricorrente. L'effetto preclusivo di ulteriori
indagini e dell'inizio dell'azione penale discenderebbe direttamente
dalla norma costituzionale, che attribuisce alla Camera di
appartenenza del parlamentare il potere di apprezzamento circa gli
elementi di fatto e di diritto che sorreggono le domande di
autorizzazione e consente, in relazione a questi, di considerare
l'opportunità politica di accordare o di rifiutare l'autorizzazione.
Il ricorso sarebbe comunque, ad avviso della Camera, infondato nel
merito. Tra finanziamento illecito dei partiti e corruzione propria
non vi sarebbe identità del fatto costituente reato, ma solo
coincidenza di alcuni elementi della fattispecie penale. In
prossimità dell'udienza la Camera dei deputati ha depositato una
memoria, ripetendo le deduzioni contenute nell'atto di costituzione.
4. - Anche la difesa della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano ha depositato, nell'imminenza dell'udienza, una
memoria, per ribadire, anzitutto, la sussistenza dei requisiti
soggettivi di ammissibilità del conflitto.
L'ordinamento vigente attribuisce a ciascun ufficio del pubblico
ministero una propria competenza, che viene esercitata dall'organo
requirente presso ciascun organo giudicante ed in riferimento alle
competenze di questi ultimi. La configurazione del pubblico
ministero come potere "diffuso", operante in condizioni di
indipendenza costituzionalmente garantita, non sarebbe alterata dalla
previsione di casi eccezionali nei quali è possibile l'avocazione di
singoli affari in ragione dell'inerzia del pubblico ministero
procedente; né sarebbe contraddetta dal potere del Procuratore
generale presso la Corte d'appello e del Procuratore generale presso
la Corte di cassazione di risolvere conflitti di competenza tra
uffici del pubblico ministero, non diverso da quello riconosciuto
alla Corte di cassazione per i conflitti di competenza fra organi
giudicanti, senza che ciò determini alcuna subordinazione
gerarchica. In definitiva, in ordine ai poteri di indagine ed
all'esercizio dell'azione penale nessun altro organo potrebbe
sostituire la propria volontà a quella della procura della
Repubblica competente. Per quanto concerne i requisiti di
ammissibilità oggettiva, il ricorrente ribadisce che sussiste il
livello costituzionale del conflitto, dal momento che la Camera dei
deputati, nell'esercizio dell'attribuzione prevista dall'art. 68,
secondo comma, della Costituzione, avrebbe interferito con lo
svolgimento dell'attribuzione che l'art. 112 della Costituzione
assegna al pubblico ministero. Nel merito la Procura della
Repubblica osserva che l'istituto dell'autorizzazione a procedere non
costituisce una fonte di speciale immunità dalla giurisdizione
penale dei membri del Parlamento, ma rappresenta la garanzia degli
organi parlamentari rispetto al rischio di un esercizio indebito
dell'azione penale, che si potrebbe tradurre in una minaccia alla
libertà e all'indipendenza della rappresentanza politica. Ritiene
quindi che il diniego di autorizzazione a procedere non può essere
considerato insindacabile; dovrebbe anzi essere motivato per
consentire di valutare se sia stato apprezzato il carattere improprio
e persecutorio dell'iniziativa giudiziaria.
Con riferimento alla vicenda che ha dato luogo al conflitto, il
ricorrente sostiene che il parziale ed immotivato diniego
dell'autorizzazione, in contrasto con la motivata proposta della
apposita Giunta referente, sarebbe illegittimo. Inoltre la natura
dell'autorizzazione a procedere e la sua finalità costituzionale
comportano che l'autorizzazione stessa possa essere concessa o
negata, ma che non possa, viceversa, essere data con contenuti
diversi dalla richiesta, o accompagnata da riserve e condizioni. La
deliberazione della Camera, permettendo in concreto di indagare solo
nella direzione del reato di illecito finanziamento dei partiti e non
in quello del reato di corruzione, avrebbe limitato la portata e
orientato il contenuto dell'iniziativa giudiziaria.
5. -
Successivamente alla prima udienza di discussione del 5 ottobre 1993,
nella quale le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni, è
stata promulgata la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, di
modifica dell'art. 68 della Costituzione, che nel nuovo testo non
prevede più l'autorizzazione della Camera di appartenenza per poter
sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento.
La Corte, con ordinanza n. 388 del 1993, ha rinviato la causa a
nuovo ruolo, ravvisando l'opportunità di sentire nuovamente le parti
in ordine alla rilevanza della modifica costituzionale nel presente
giudizio.
6. - In prossimità della nuova udienza la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano ha depositato, fuori
termine, una memoria nella quale conclude che, a seguito dell'entrata
in vigore della legge costituzionale n. 3 del 1993, non vi sarebbe
più spazio per una decisione di merito, essendo cessata la materia
del contendere o comunque venuto meno l'interesse delle parti alla
decisione del ricorso.
7. - Nell'udienza del 14 dicembre 1993 la
difesa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
ha osservato che la legge costituzionale n. 3 del 1993 ha soppresso
del tutto la condizione di procedibilità nei confronti dei
parlamentari, consistente nella preventiva autorizzazione a procedere
concessa dalla Camera di appartenenza. Essendo l'oggetto del
conflitto esclusivamente il diniego di autorizzazione a procedere per
talune ipotesi di reato, è venuto meno ogni impedimento, costituito
dalla mancanza della condizione di procedibilità. Ciò
determinerebbe la cessazione della materia del contendere e comunque
il venir meno di ogni concreto interesse della Procura ricorrente
alla decisione di merito, giacché l'unico interesse che stava a
fondamento del ricorso era quello attinente alla rimozione
dell'impedimento frapposto, ad avviso della Procura illegittimamente,
all'attività del pubblico ministero in relazione ai fatti-reato in
questione.
Il ricorrente rileva inoltre che le decisioni sui conflitti di
attribuzione presuppongono non già una semplice divergenza sulla
delimitazione astratta delle sfere di competenza, ma una attuale e
concreta lesione delle attribuzioni costituzionalmente spettanti al
ricorrente. La difesa della Camera dei deputati, nel prendere atto
del dichiarato venir meno dell'interesse dell'ufficio ricorrente alla
decisione del conflitto, ha escluso che nel caso di specie si versi
in ipotesi di cessazione della materia del contendere, che attiene
all'oggetto del giudizio e presuppone l'annullamento o la revoca
dell'atto oggetto dell'impugnazione. Essendo peraltro venuto
obiettivamente meno, a seguito della modifica dell'art. 68 della
Costituzione, l'interesse a ricorrere, che deve sussistere nella fase
iniziale della proposizione del ricorso e perdurare fino al momento
della decisione sul conflitto, la difesa della Camera dei deputati ha
concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità per
ragioni sopravvenute o l'improcedibilità del conflitto per
sopravvenuta carenza di interesse. Considerato in diritto
1. - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei
deputati in relazione al diniego, deliberato nella seduta del 29
aprile 1993, di autorizzazione a procedere, per alcuni dei reati per
i quali la richiesta era stata formulata, nei confronti dell'on.
Craxi Benedetto, detto Bettino.
Il ricorrente ritiene che la mancata concessione
dell'autorizzazione a procedere per i capi d'imputazione concernenti
reati di corruzione, mentre l'autorizzazione è stata concessa per i
capi di imputazione concernenti reati di violazione delle norme sul
finanziamento pubblico dei partiti politici, determinerebbe
un'invasione della sfera propria dell'autorità giudiziaria,
interferendo sulla ricostruzione dei fatti e sulla loro
qualificazione giuridica. Il ricorrente deduce la violazione degli
artt. 68, 101, 102, 104 e 112 della Costituzione e chiede alla Corte
di dichiarare che spetta all'autorità giudiziaria, rappresentata dal
pubblico ministero in sede di indagini preliminari e di esercizio
dell'azione penale, ricostruire il fatto per cui si procede e
deciderne la qualificazione giuridica, con la formulazione della
richiesta di autorizzazione a procedere, mentre spetta alla Camera
concedere o negare l'autorizzazione in relazione a tale ricostruzione
e qualificazione giuridica senza alcuna modifica o condizione, che,
si assume, deriverebbe dalla autorizzazione concessa solo per alcuni
reati e non per altri.
Il ricorrente chiede pertanto che, annullato il diniego di
autorizzazione a procedere, gli atti siano rinviati alla Camera dei
deputati per una nuova deliberazione.
Resiste al ricorso la Camera dei deputati, sostenendo che esso è
inammissibile e, nel merito, infondato.
2. - Nelle more del giudizio è sopravvenuta la nuova disciplina
dettata dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, che,
modificando l'art. 68 della Costituzione, non richiede più
l'autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre a
procedimento penale un membro del Parlamento.
3. - Prima di valutare
se la nuova situazione determinata dalla legge di revisione dell'art.
68 della Costituzione abbia influenza sulla prosecuzione del giudizio
in corso, è necessario verificare definitivamente se sussistano i
requisiti, già sommariamente delibati nella prima fase del giudizio
di ammissibilità (ordinanza n. 265 del 1993), per l'instaurazione di
un giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La
Corte ha già ritenuto, esaminando un contestuale ricorso di analogo
contenuto (sentenza n. 462 del 1993), che nel corso delle indagini
preliminari - per la cui prosecuzione è necessaria l'autorizzazione
a procedere della Camera di appartenenza della persona alla quale il
reato è attribuito (art. 68 della Costituzione, nel testo anteriore
alla revisione apportata con la legge costituzionale n. 3 del 1993;
artt. 343 e 344 del codice di procedura penale) - l'ufficio del
pubblico ministero procedente è l'organo legittimato a proporre
conflitto per il diniego, che assuma lesivo delle proprie
attribuzioni, di autorizzazione a sottoporre a procedimento penale un
parlamentare. Al pubblico ministero è, in questo caso, da
riconoscere la competenza a dichiarare definitivamente la volontà
del potere cui appartiene, così come richiede l'art. 37 della legge
11 marzo 1953, n. 87, per l'ammissibilità soggettiva del conflitto.
Difatti al pubblico ministero, configurato come organo inserito
nel complesso del potere giudiziario (sentenze n. 190 del 1970, n. 96
del 1975 e n. 88 del 1991), sono attribuiti l'iniziativa e
l'esercizio dell'azione penale (art. 74 dell'Ordinamento giudiziario;
art. 50 del codice di procedura penale), la cui titolarità ed il cui
obbligatorio esercizio hanno una base costituzionale (art. 112 della
Costituzione). Le attribuzioni della procura della Repubblica in
questa materia non possono essere surrogate da altri organi
giudiziari, tanto che anche nel caso di mancato accoglimento della
richiesta di archiviazione il giudice dell'udienza preliminare non
provvede all'imputazione, ma può solo disporre che il pubblico
ministero la formuli (art. 409 del codice di procedura penale).
Al fine di valutare la legittimazione del ricorrente, e non di
altri organi del pubblico ministero, è da ricordare che nell'ambito
dell'articolazione di tali uffici le funzioni relative alle indagini
preliminari, comprese nell'iniziativa e preordinate all'esercizio
dell'azione penale, sono attribuite al pubblico ministero presso il
giudice competente in ordine al reato per il quale si procede (art.
51 del codice di procedura penale). Questo ufficio, nel caso in esame
la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è idoneo
ad assumere determinazioni definitive per l'iniziativa penale in
ordine ai fatti per i quali vi è competenza del giudice presso il
quale egli esercita le proprie funzioni. Il potere di soluzione dei
possibili contrasti tra pubblici ministeri affidato, a seconda dei
casi, al Procuratore generale presso la Corte d'appello o al
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ancorato ai
criteri della competenza, non configura una sostituzione dell'ufficio
procedente nell'iniziativa e nell'esercizio dell'azione. Il potere di
sorveglianza sui magistrati e sugli uffici conferito al Procuratore
generale presso la Corte d'appello (art. 16 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, nel testo sostituito dall'art.
30 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449) non incide sulle competenze
e sulle determinazioni processuali del pubblico ministero procedente.
Non vale, difatti, né ad escludere né a limitare le attribuzioni
proprie del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, senza
alcuna direttiva, interferenza o sostituzione nelle indagini volte
all'iniziativa ed all'esercizio dell'azione penale, nei termini
stabiliti dalla legge.
Anche il potere di avocazione delle indagini preliminari per
mancato esercizio dell'azione penale, attribuito al Procuratore
generale presso la Corte d'appello (art. 412 del codice di procedura
penale), non incide sulla competenza della Procura della Repubblica
di Milano, nella fase nella quale il conflitto è insorto, a
dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene.
Nella disciplina vigente l'avocazione non tende alla sostituzione di
un organo del pubblico ministero ad un altro organo del pubblico
ministero nella conduzione delle indagini e nella assunzione delle
determinazioni relative all'esercizio dell'azione, così come si
configurava nel precedente codice di procedura penale. L'avocazione
costituisce solo un'ulteriore e successiva garanzia di esercizio
dell'azione, e presuppone necessariamente l'inerzia del pubblico
ministero procedente ed il mancato esercizio del potere allo stesso
rimesso. Si deve, in conclusione, ritenere, che il Procuratore della
Repubblica di Milano è soggetto legittimato a proporre il conflitto
di attribuzione sottoposto al giudizio della Corte. Quanto all'altro
soggetto del conflitto nessun dubbio sussiste, né è stato
ipotizzato, sull'idoneità dell'Assemblea parlamentare a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene.
4. - La
sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissibilità del ricorso
"per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i
vari poteri da norme costituzionali" (art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87) deve essere valutata secondo la prospettazione della
domanda offerta dal ricorso, indipendentemente da ogni apprezzamento
sulla sua fondatezza. La Camera, deliberando in ordine alle
richieste di autorizzazione a procedere formulate dalla Procura della
Repubblica di Milano con una distinta elencazione di imputazioni, ha
certamente esercitato, secondo le regole rimesse alla propria
autonomia organizzativa, un potere ad essa attribuito dall'art. 68
della Costituzione, in base alla disciplina allora vigente. Il
ricorrente deduce tuttavia che la Camera, nell'esercizio di tale
potere, avrebbe sconfinato dalle proprie attribuzioni sino a
concedere un'autorizzazione a procedere non solo parziale, ma tale da
subordinare l'esercizio dell'azione penale alla possibilità di
ravvisare, in relazione ai fatti per i quali si procede, solo talune
ipotesi di reato.
Ai limitati fini della valutazione di ammissibilità del
conflitto, non rileva apprezzare la corrispondenza tra le singole
imputazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione a
procedere e le correlative deliberazioni di concessione o di diniego
dell'autorizzazione stessa, adottate dalla Camera in conformità al
proprio regolamento. Il preliminare giudizio di ammissibilità
richiede solo di valutare se la materia dedotta sia possibile oggetto
di conflitto.
La Corte ha ritenuto, esaminando un contestuale ed analogo ricorso
già in precedenza richiamato, che il conflitto riguarda
attribuzioni, come quella relativa all'autorizzazione a procedere
spettante a ciascuna Camera nei confronti dei propri membri e quella
attinente all'azione penale il cui obbligatorio esercizio è
demandato al pubblico ministero, che sono determinate,
rispettivamente, dall'art. 68, secondo comma, e dall'art. 112 della
Costituzione. La Corte ha anche ritenuto che l'esercizio del potere
di autorizzazione a procedere non può essere considerato come
assolutamente insindacabile e di per sé non idoneo a produrre
interferenze lesive nei confronti di altri poteri dello Stato (sent.
462 del 1993). Sussistono, quindi, oltre che i requisiti soggettivi,
anche quelli oggettivi richiesti per la legittima instaurazione del
giudizio.
5. - Successivamente all'entrata in vigore della legge
costituzionale n. 3 del 1993, che ha sostituito interamente il testo
dell'art. 68 della Costituzione ed ha eliminato la disposizione che
richiedeva l'autorizzazione della Camera di appartenenza per
sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento,
nell'udienza del 14 dicembre 1993 le parti in giudizio hanno
modificato e precisato le conclusioni precedentemente enunciate,
ritenendo che non vi sia più interesse alla decisione del ricorso.
In particolare la difesa della Procura della Repubblica di Milano ha
affermato che è venuto meno l'ostacolo alla procedibilità in ordine
ai fatti-reato oggetto della deliberazione di diniego
dell'autorizzazione a procedere, in relazione alla quale è insorto
il conflitto di attribuzione. La difesa della Camera dei deputati,
ritenendo che non si possa dar luogo a cessazione della materia del
contendere, la quale presuppone l'eliminazione dell'atto oggetto
dell'impugnazione, ha sostenuto che è venuto obiettivamente meno
l'interesse al ricorso. In conclusione le stesse parti ritengono che
non vi sia più alcun interesse ad ottenere una decisione sul merito
del conflitto. Si deve constatare che successivamente
all'instaurarsi del giudizio è intervenuta una revisione dell'art.
68, secondo comma, della Costituzione che ha abolito l'istituto
dell'autorizzazione a procedere a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge costituzionale n. 3 del 1993. Ritenuto che, in
conseguenza, è venuto meno l'interesse delle parti, pur
originariamente sussistente, ad avere una pronunzia di merito, come
pure riconoscono negli atti di causa le stesse parti, va dichiarata
l'improcedibilità del conflitto di attribuzione in esame per
sopravvenuta carenza di interesse (sent. n. 462 del 1993).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato, sollevato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, con il
ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:463 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte