Sentenza n. 465/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/11/1992 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1510, secondo
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo
1992 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra la
s.n.c. F.A.S. Italiana e la s.n.c. Ti.Emme iscritta al n. 208 del
registro ordinanze 1992; e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa l'11 marzo 1992 nel corso di un
procedimento civile vertente tra la s.n.c. F.A.S. Italiana e la
s.n.c. Ti.Emme per il pagamento di merce consegnata dal venditore al
vettore per il trasporto e non pervenuta all'acquirente, il Pretore
di Torino ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 41
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1510, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui
prevede che "il venditore si libera dall'obbligo della consegna
rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere".
Il Pretore di Torino osserva che il venditore, il quale assolve
all'obbligo di consegnare la cosa venduta e da trasportare in luogo
diverso rimettendola al vettore o allo spedizioniere, non risponde
dell'inadempimento del vettore secondo la regola dettata dall'art.
1228 del codice civile per il debitore che nell'adempimento
dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi. Ad avviso del Pretore ne deriva, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una
irragionevole situazione di vantaggio per il venditore rispetto ai
debitori che, tenuti alla consegna di una cosa mobile, si avvalgono
di ausiliari per l'adempimento.
Il Pretore di Torino ritiene che l'art. 1510, secondo comma, del
codice civile riflette una visione ormai superata delle comunicazioni
e dei trasporti, non tenendo conto che gli ordini a distanza sono
oggi molto frequenti, sicché non sarebbe più giustificata la regola
che fa ricadere sul compratore di beni mobili il rischio per la
perdita o l'avaria della merce.
Il Pretore prospetta il dubbio di legittimità costituzionale
anche in riferimento all'art. 41 della Costituzione: la eliminazione
della norma denunciata risponderebbe al principio di utilità sociale
dell'iniziativa economica privata, ponendo il rischio in capo al
venditore sino al momento dell'effettiva consegna della merce al
compratore, ed indurrebbe il venditore ad una maggiore oculatezza
nella scelta dello spedizioniere o del vettore e nell'assunzione dei
costi assicurativi.
2. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto
che la questione sia dichiarata infondata, osservando anzitutto che
la disposizione denunciata ha carattere dispositivo, potendo le parti
accordarsi diversamente.
Ad avviso della Avvocatura la norma relativa alla liberazione del
venditore mediante consegna al vettore o allo spedizioniere deve
essere raccordata con la non censurata disposizione del primo comma
dell'art. 1510 del codice civile: la consegna della cosa deve
avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita
ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede
dell'impresa. Il trasporto in luogo diverso avviene nell'esclusivo
interesse del compratore, il quale è libero di indicare il vettore o
lo spedizioniere cui la cosa deve essere consegnata.
L'Avvocatura non ritiene possibile una utile comparazione tra
l'art. 1228 del codice civile, concernente il debitore che
"nell'adempimento dell'obbligazione" si avvale dell'opera di terzi, e
l'art. 1510, secondo comma, del codice civile, che realizza
l'adempimento del venditore con la consegna della cosa venduta senza
l'intermediazione di ausiliari. Il vettore o lo spedizioniere devono
essere considerati ausiliari dell'acquirente e la loro attività,
successiva all'adempimento da parte del venditore, si svolge
nell'interesse dell'acquirente, al quale fanno carico le spese del
trasporto.
L'Avvocatura osserva infine che non risulta chiaro il profilo di
contrasto con l'art. 41 della Costituzione, affermato ma non motivato
nell'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 1510, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui
prevede che "il venditore si libera dall'obbligo della consegna
rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere", con la
conseguenza che della perdita o della avaria della cosa non risponde
il venditore, ma solo il vettore (o lo spedizioniere) secondo le
regole proprie e nei limiti previsti per il contratto di trasporto.
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, sul presupposto che nella
vendita con trasporto la responsabilità del venditore, cui incombe
l'obbligo di consegnare la cosa venduta al compratore, sia
disciplinata in modo irragionevolmente diverso dalla responsabilità
del debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale
dell'opera di terzi e che risponde anche dei fatti dolosi o colposi
di costoro.
La illegittimità costituzionale è stata prospettata anche in
riferimento all'art. 41 della Costituzione, assumendosi che la
"utilità sociale", cui si deve ispirare l'iniziativa economica
privata, richieda che nella vendita con trasporto, nell'attuale
contesto di diffusa utilizzazione di tale contratto, il venditore non
sia liberato rimettendo la cosa al trasportatore o allo
spedizioniere, ma debba rispondere sino alla effettiva consegna al
compratore.
2. - La questione non è fondata.
Il trasferimento del rischio all'acquirente con la consegna della
merce al vettore, nel caso di vendita con trasporto, è previsto da
una regola che si applica solo in mancanza di uso contrario o di
diversa pattuizione tra le parti e che è coerente con la più
generale disposizione, anche questa suppletiva, in ordine alla cui
legittimità costituzionale non è stato formulato dal giudice a quo
alcun dubbio, secondo la quale la consegna della cosa deve avvenire
nel luogo dove questa si trovava al momento della vendita ovvero
presso il domicilio o la sede dell'impresa del venditore (art. 1510,
primo comma, del codice civile; ma si veda anche l'art. 1182, secondo
comma, del codice civile). Pertanto è ragionevole considerare il
trasporto della cosa venduta effettuato nell'interesse ed a carico,
quindi a rischio, del compratore, il quale può anche indicare a
quale vettore o spedizioniere la merce debba essere rimessa.
Non appare, inoltre, invocato in modo appropriato, quale elemento
di comparazione di una disciplina che il giudice rimettente ipotizza
irragionevolmente diversa, il principio della responsabilità del
debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di
terzi (art. 1228 del codice civile), appena si consideri che
rimettere la cosa al vettore già realizza l'adempimento dell'obbligo
di consegna che incombe al venditore. Quest'ultimo principio vige in
ordinamenti di altri paesi con tradizione giuridica affine alla
nostra e trova espressa enunciazione legislativa anche in sistemi nei
quali il contratto di vendita ha effetti solo obbligatori
((Paragrafo) 447 del codice civile germanico) e non reali, come
invece secondo la disciplina del codice italiano. Il trasferimento
del rischio dal venditore al compratore con la consegna della cosa al
vettore risponde anche ad un principio che, già affermato nell'art.
19 della Convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita
internazionale di beni mobili (adottata a l'Aja il 1° luglio 1964 e
ratificata in forza della legge 21 giugno 1971, n. 816), è stato
ribadito dagli artt. 31 e 67 della Convenzione delle Nazioni Unite
sui contratti di compravendita internazionale di merci (adottata a
Vienna l'11 aprile 1980, ratificata in forza della legge 11 dicembre
1985, n. 765, ed entrata in vigore il 1° gennaio 1988).
3. - Privo di fondamento è anche il dubbio di legittimità
costituzionale prospettato dal giudice rimettente con riferimento al
principio di "utilità sociale" dell'iniziativa economica privata,
enunciato dall'art. 41, secondo comma, della Costituzione.
La disposizione, della cui legittimità costituzionale si dubita,
rientra nella sfera di discrezionale apprezzamento del legislatore,
che ha dettato una regola destinata a valere in mancanza di diversa
pattuizione tra le parti o di uso contrario, senza che ne risultino
lesi interessi generali, peraltro non puntualmente prospettati dal
giudice rimettente.
La questione di legittimità costituzionale proposta dal Pretore
di Torino deve essere pertanto dichiarata non fondata in riferimento
ad entrambi i parametri costituzionali invocati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1510, secondo comma, del codice civile, in riferimento agli
artt. 3 e 41 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con
ordinanza emessa l'11 marzo 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:465 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte