Sentenza n. 468/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/11/1992 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 18
dicembre 1991 dal Tribunale di Padova nel procedimento civile
vertente tra Vivian Nadia, Pessarello Luigina ed altri, iscritta al
n. 300 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Padova, con ordinanza emessa il 18 dicembre
1991 e depositata il 27 gennaio 1992, ha sollevato d'ufficio, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile,
nella parte in cui non prevedono, ove emerga che il convenuto non
costituito in giudizio versa in condizioni di abituale infermità di
mente che lo rende incapace di provvedere alla cura dei propri
interessi, la interruzione del processo e la segnalazione del caso,
ad opera del giudice, al pubblico ministero perché promuova la
procedura di interdizione e la nomina di un tutore provvisorio, nei
cui confronti l'attore debba riassumere il giudizio.
2. - La questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata nel corso di un procedimento di divisione ereditaria
promosso da Vivian Nadia, nel quale un convenuto contumace, Vivian
Lorenzo, in base alla certificazione prodotta in giudizio dai coeredi
Pessarello Luigina e Vivian Silvano, risultava affetto da sindrome di
Down, con grave insufficienza mentale.
Il Tribunale di Padova ritiene che il codice di rito non tuteli,
secondo un modello di "processo giusto", l'incapace naturale
convenuto in giudizio. Difatti la disciplina della capacità di stare
in giudizio non prende in considerazione l'incapacità naturale, ma
solo quella legalmente accertata (art. 75 del codice di procedura
civile); la nomina all'incapace di un curatore speciale è prevista
solo se manca la persona alla quale spetta la rappresentanza o
l'assistenza (art. 78 del codice di procedura civile) e quindi
presupporrebbe sempre la incapacità legale. Anche l'art. 182 del
codice di procedura civile consente di rilevare il difetto di
rappresentanza o di assistenza solamente nel caso di incapacità
legale, senza attribuire al giudice istruttore il potere di invitare
l'attore a promuovere l'azione di interdizione nei confronti del
convenuto che si trovi in stato di abituale infermità di mente e di
totale incapacità di provvedere ai propri interessi, ai fini della
nomina di un tutore nei confronti del quale debba essere rinnovata la
citazione.
Il Tribunale di Padova rileva inoltre che l'abituale infermità di
mente, quando non sia iniziato un procedimento di interdizione, non
è prevista tra le cause di interruzione del processo (artt. 299 e
300 del codice di procedura civile). Ne risulterebbe una menomazione
della difesa dell'incapace, che non sia in grado, per la sua
infermità, di difendersi in modo adeguato e di rendersi anzitutto
conto che nei suoi confronti è stato instaurato un processo.
Il Tribunale ritiene che la situazione sia analoga ad altra già
esaminata dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato la
illegittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 del codice di
procedura civile, nella parte in cui non prevedono, ove emerga una
situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e
la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero
perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti l'attore
debba riassumere il giudizio (sentenza n. 220 del 1986).
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile
o, comunque, infondata.
L'Avvocatura ha richiamato le decisioni, con le quali la Corte
costituzionale ha disatteso questioni analoghe (ordinanze n. 41, 604
e 605 del 1988), ed ha osservato che la scelta legislativa di
considerare la persona pienamente capace nel processo sino a che non
sia stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di interdizione o
non le sia stato nominato un tutore provvisorio (ai sensi dell'art.
419 del codice civile) deriva dai principi di affidamento nelle
relazioni giuridiche e di pubblicità, ad evitare che prima di
compiere un atto processuale i terzi debbano svolgere indagini o
chiedere accertamenti giudiziali sulle condizioni fisico-psichiche
della controparte.
Ad avviso dell'Avvocatura non vi è contrasto con l'art. 24 della
Costituzione. L'ordinamento consente non solo di prevenire, mediante
l'iniziativa delle persone legittimate a promuovere i giudizi di
interdizione o di inabilitazione ed a sollecitare gli opportuni
provvedimenti provvisori (artt. 417 e 419 del codice civile), i
pericoli dipendenti da iniziative processuali altrui a carico di chi
sia di fatto incapace di intendere o di volere, ma anche di superare
le preclusioni maturate attraverso il processo a carico dell'incapace
naturale, nei limiti in cui le sentenze siano l'effetto del dolo di
una delle parti (art. 395, numero 1, del codice di procedura civile).
La notizia, acquisita nel corso del processo, dello stato di
dedotta (e giudizialmente da verificare) incapacità naturale, tale
da giustificare una pronuncia di interdizione della parte convenuta
contumace, potrebbe essere segnalata dal giudice al pubblico
ministero (in base agli artt. 70, ultimo comma, e 71, ultimo comma,
del codice di procedura civile) per le iniziative di competenza,
fermo il principio che l'interruzione del processo può essere
determinata solo da una situazione di incapacità legale. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Padova dubita della legittimità
costituzionale degli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile,
nella parte in cui non prevedono, quando il convenuto non costituito
in giudizio versi in condizioni di abituale infermità di mente, la
interruzione del processo e la segnalazione da parte del giudice al
pubblico ministero, perché promuova la interdizione e la nomina di
un tutore provvisorio. La questione è stata prospettata con
riferimento all'art. 24 della Costituzione, sull'assunto che le norme
processuali vigenti non offrirebbero strumenti per ovviare alla
situazione di menomata difesa in cui versa chi, pur non essendo
interdetto, si trovi in stato di abituale incapacità di intendere o
di volere ed essendo convenuto non sia in grado di rendersi conto che
nei suoi confronti è stato instaurato un giudizio.
Il giudice rimettente ha ritenuto la questione rilevante in un
procedimento di divisione ereditaria nel quale un certificato
prodotto da altro convenuto attestava che la parte non costituita era
affetta da sindrome di Down, con grave insufficienza mentale.
2. - Il Tribunale di Padova manifesta la giusta esigenza di
assicurare un'adeguata tutela all'incapace naturale, infermo di
mente, convenuto in giudizio e per il quale non sia stato ancora
promosso un procedimento di interdizione o di inabilitazione.
Prospetta quindi la necessità, per adeguare le norme processuali
alle prescrizioni costituzionali di garanzia del diritto di difesa in
giudizio (art. 24 della Costituzione), che sia prevista la
comunicazione da parte del giudice al pubblico ministero, perché
questi possa, ricorrendone le condizioni, proporre domanda di
interdizione o di inabilitazione e chiedere i provvedimenti
provvisori che questa procedura consente. Il Tribunale ritiene
inoltre che, per una adeguata difesa, debba essere disposta la
interruzione del processo, prevista in caso di morte o di perdita
della capacità di stare in giudizio della parte costituita o del
contumace (art. 300 del codice di procedura civile), con l'effetto
che nessun atto possa essere compiuto e che il processo debba essere
riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dalla interruzione
(art. 305 del codice di procedura civile).
Alla interruzione del processo per una situazione già esistente -
quale è anche quella che ha dato luogo alla dichiarazione di
illegittimità costituzionale delle stesse disposizioni qui denunciate (artt. 75 e 300 del codice di procedura civile) nella parte in
cui non si riferiscono al convenuto scomparso (sentenza n. 220 del
1986) - si vorrebbe ora aggiungere, quale ulteriore causa di
necessaria interruzione del processo, una situazione di infermità -
già esaminata dalla Corte sotto il profilo della capacità
processuale con due pronunzie di manifesta infondatezza (ordinanze n.
41 e n. 605 del 1988) - per la quale è eventuale quanto al
promovimento della relativa azione, ed incerta negli esiti, la
verifica della incapacità a provvedere ai propri interessi, come
pure la dichiarazione, con effetti costitutivi, della incapacità
legale. Nell'ipotesi della incapacità naturale confluiscono
interessi diversi che devono essere contemperati. La garanzia di
difesa nel processo comprende anche il diritto di non essere privato
della capacità processuale, se non mediante un giudizio in cui è
previsto l'esame dell'infermo di mente (ordinanza n. 41 del 1988) e
nel quale lo stesso può compiere da solo tutti gli atti del
procedimento (art. 716 del codice di procedura civile). Per altro
verso il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti comprende il potere di proporre una domanda giudiziale anche
nei confronti dell'incapace naturale, senza che l'azione possa restare paralizzata indefinitamente per effetto della interruzione del
processo ed in mancanza di un rappresentante legale, la cui nomina è
solo eventuale, nei confronti del quale il processo possa essere
tempestivamente riassunto.
L'ordinamento già appresta, ed è opportuno che ne predisponga di
sempre più efficaci, strumenti di tutela dell'infermo, anche quando
tale condizione non sia stata ancora giudizialmente accertata come
idonea a determinare la interdizione o la inabilitazione. Non mancano
disposizioni volte alla protezione processuale di chi versi in stato
di permanente incapacità naturale, come nella situazione prospettata
dal Tribunale di Padova. L'ordinamento giudiziario comprende tra le
attribuzioni generali del pubblico ministero la tutela dei diritti
degli incapaci, anche mediante la richiesta, nei casi di urgenza, dei
necessari provvedimenti cautelari (art. 73 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12). La tutela degli incapaci, prevista quale tipica
attribuzione del pubblico ministero, risponde ad un interesse
pubblico, che, in quanto tale, abilita il pubblico ministero ad
intervenire nel processo (art. 70, ultimo comma, del codice di
procedura civile) nel quale l'incapace, non ancora interdetto o
inabilitato, sia parte.
D'altra parte, in presenza di una causa nella quale il pubblico
ministero può intervenire, è previsto che il giudice davanti al
quale il giudizio è proposto ordini la comunicazione degli atti al
titolare di quell'ufficio (art. 71 del codice di procedura civile)
perché, nel doveroso esercizio delle sue funzioni e ricorrendone i
presupposti, il pubblico ministero assuma le iniziative necessarie
per tutelare la posizione dell'incapace nel processo già pendente,
promuovendo, ove del caso, il procedimento di interdizione o di
inabilitazione e chiedendo la urgente nomina di un tutore o di un
curatore provvisorio.
Non mancano dunque strumenti volti ad evitare pregiudizi per
l'incapace naturale nel processo e ad attivare con urgenza la sua
rappresentanza o assistenza, anche al di là dello specifico processo
nel quale si prospetta la inidoneità della persona alla cura dei
propri interessi.
Né a superare tale conclusione varrebbe l'obiezione che
l'effettività della difesa dell'incapace naturale potrebbe essere
nel concreto vanificata dall'eventuale mancata estrinsecazione di
tutti i poteri attribuiti dalla legge a soggetti investiti di
pubbliche funzioni. Da tale inconveniente pratico non può derivare
un vizio di incostituzionalità delle disposizioni censurate, la cui
legittimità va apprezzata in relazione alla piena osservanza delle
disposizioni dell'ordinamento giuridico complessivo.
La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Padova non è pertanto fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Padova
con ordinanza emessa il 18 dicembre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:468 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte