Sentenza n. 47/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1971 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli da 82 a
87 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 10
gennaio 1969 dal tribunale di Busto Arsizio nel procedimento civile
vertente tra gli eredi di Gallazzi Carletto e Cattaneo Giuseppina,
iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969.
Visti gli atti di costituzione di Gallazzi Giuseppe e d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1971 il Giudice relatore
Michele Fragali;
uditi l'avv. Carlo Fornario, per il Gallazzi, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il tribunale di Busto Arsizio ha promosso questione di
legittimità costituzionale della norma dell'art. 83 del codice di
procedura civile che determina gli atti del processo sui quali può
essere apposta la procura del difensore: secondo l'ordinanza (10
gennaio 1969) tale norma è causa di illegittima limitazione del
diritto di difesa, perché dalla sua inosservanza deriva la nullità di
tutta l'attività processuale della parte per un motivo di indole
formale, e un impedimento alla stessa di sostenere le proprie ragioni.
La questione, a giudizio del tribunale, coinvolge la legittimità
costituzionale di tutte le norme relative ai difensori, contenute
nell'art. 82 e negli articoli da 84 a 87 stesso codice, le quali
condizionano il diritto di difesa all'obbligo della parte di
provvedersi di un difensore e la costringe a sopportare le conseguenze
del comportamento processuale di quest'ultimo. Si ritiene che, in tal
modo, restano limitati i poteri del giudice, come risulta dal confronto
fra l'art. 183, secondo comma, codice predetto e il successivo art. 316
riguardante il giudizio innanzi al pretore; resta assorbito nel potere
del difensore il principio dispositivo, a differenza di ciò che accade
nel processo penale, in cui la difesa affianca e non sopprime quella
diretta del giudicabile; si disconosce il diritto di difendersi
direttamente alla parte che ha le capacità tecniche e non è iscritta
nell'albo professionale. Si tratterebbe di norme le quali intendono
tutelare la categoria dei procuratori legali che abbiano provveduto a
tale iscrizione o possono ottenerla, risultando giustificate nel
sistema politico corporativistico nel quale esse ebbero origine, ma non
in un ordinamento, come l'attuale, che riconosce inviolabile il diritto
alla tutela giurisdizionale. Non conterebbe opporre che la parte ha il
diritto al risarcimento del danno prodottole dal difensore, perché
questo diritto non attua quello del quale aveva chiesto la tutela
giurisdizionale, e può essere esercitato soltanto nel caso di colpa
grave del difensore, che la parte non è in grado di desumere dalla
sentenza del giudice e comunque è di difficile accertamento.
2. - È comparsa innanzi alla Corte la parte attrice del giudizio
di merito ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Entrambi escludono che la questione proposta sia rilevante ai fini
della decisione cui il tribunale è chiamato. L'attrice aveva eccepito
la nullità della procura rilasciata dalla convenuta in calce alla
citazione dopo l'espletamento di prove orali e la presentazione di
scritti difensivi da parte di altro procuratore legittimato in eguale
modo; ed essa oggi rileva che il decidere se la procura era valida e se
la nullità era sanabile non postulava necessariamente l'indagine sulla
legittimità costituzionale della norma di esclusività della difesa
tecnica nel processo civile collegiale. A sua volta il Presidente del
Consiglio osserva che, essendo certo che la seconda procura era stata
rilasciata, come la prima, in calce alla citazione, non poteva
prospettarsi il dubbio sulla sua nullità; e rileva ancora che la
revoca della prima procura, conseguente al rilascio della seconda, non
avrebbe potuto avere effetto fino alla comunicazione all'altra parte.
Nel merito entrambi i comparenti oppongono l'infondatezza della
questione.
L'attrice rileva che l'assistenza del difensore tecnico è voluta
dalla legge per rendere concreto ed effettivo il diritto di difesa, in
relazione al fatto che la difesa in giudizio coinvolge interessi
generali e pubblici, tanto che l'art. 359, primo comma, del codice
penale la qualifica servizio di pubblica necessità; richiama la
sentenza di questa Corte 8 marzo 1957 n. 46, che la intende come
potestà effettiva dell'assistenza tecnica e professionale nello
svolgimento del processo; pone in risalto che la critica svolta dal
giudice a quo in merito all'obbligatorietà della difesa tecnica non
tiene conto dei gravi pregiudizi che la parte subirebbe ove questa
difesa non venisse imposta; infine considera che la responsabilità del
professionista è limitata dall'art. 2236 del codice civile alla colpa
grave soltanto quando la prestazione implica la soluzione di problemi
di speciale difficoltà.
Il Presidente del Consiglio obietta al tribunale di Busto Arsizio
che il precetto costituzionale da questo invocato non vieta che la
legge ordinaria possa subordinare a determinate modalità l'esercizio
del diritto da esso garantito, purché non lo si renda impossibile: la
parte è libera di scegliere il proprio difensore e di revocargli il
mandato.
3. - All'udienza del 13 gennaio 1971 i difensori hanno confermato
le conclusioni prese. Considerato in diritto :
1. - La Corte non ritiene di accogliere l'istanza delle parti
comparse di rimettere gli atti al giudice a quo per un riesame della
rilevanza della questione proposta.
Le parti predette sostengono, come si è detto, che, essendosi
discusso, dinanzi al tribunale, se era valida la seconda procura
rilasciata dal convenuto in calce alla citazione, non era necessario
indagare se è conforme alla Costituzione la norma che impone, nei
giudizi collegiali, la difesa a mezzo di iscritti in albi
professionali. Senonché quando il tribunale ha osservato che
l'eccezione concernente la procura riguardava una nullità insanabile,
rilevabile di ufficio, ha affermato implicitamente, anche se in modo
poco chiaro, che, a suo avviso, la nullità eccepita si era verificata.
Così essendo, la questione di costituzionalità doveva servire al fine
di verificare se effettivamente dalla nullità della procura derivasse
la conseguenza che la parte non potesse ritenersi presente nel processo
di merito, e se le si potessero imputare gli atti compiuti dal secondo
difensore: codesta verifica avrebbe potuto essere utile soltanto se si
fosse ritenuto che viola il diritto di difesa l'obbligo, fatto alla
parte dall'art. 82 codice di procedura civile, di servirsi di un
difensore qualificato per agire in giudizio. Donde era logico che il
tribunale considerasse rilevante la questione in esame.
2. - Essa è però del tutto infondata.
Il tribunale ha opinato che lede il diritto di difesa la norma
denunziata. Questa Corte però ha ripetutamente deciso che la legge
ordinaria può subordinare a modalità particolari l'esercizio di quel
diritto, con il solo limite che la sua esplicazione non ne risulti
impossibile o estremamente difficile. Nella specie questo limite non è
stato superato dall'art. 83 cod. proc. civ. Il quale non toglie alla
parte ogni potere di scelta fra i procuratori e gli avvocati iscritti
negli albi, che è il più ampio; e può liberamente revocare il
mandato conferito per il giudizio; se non sia abbiente, ha la
protezione che le assicura l'art. 24 terzo comma della Costituzione.
Pertanto non rileva, agli effetti della questione proposta, che l'art.
86 cod. proc. civ. neghi lo ius postulandi anche alla parte che, pur
avendo cognizioni tecniche, non sia iscritta nell'albo professionale.
Il tribunale del tutto erroneamente ha fatto risalire il sistema
denunziato alla volontà della legge di proteggere interessi
corporativi: esso non ha tenuto presente il legame che esiste fra il
sistema medesimo e il potere disciplinare che spetta ai consigli
professionali, come manifestazione di quell'autonomia di governo che è
data agli ordini forensi, e che è notoriamente di remotissima
tradizione. Questo potere si deve esplicare, secondo l'art. 88, secondo
comma, cod. proc. civ., anche ai fini dell'ottemperanza del dovere di
lealtà e di probità posto dal primo comma del medesimo articolo; si
deve esercitare cioè nell'interesse del buon rendimento della funzione
giurisdizionale e quindi nell'interesse generale. Ma il potere suddetto
può svolgersi soltanto rispetto agli iscritti negli albi
professionali; onde la razionalità del sistema agli effetti della sua
costituzionalità.
Nella sentenza 8 marzo 1957, n. 46, la Corte ritenne che il diritto
di difesa deve essere inteso come potestà effettiva dell'assistenza
tecnica e professionale in qualsiasi processo; e al compito del
difensore diede una importanza essenziale nel dinamismo della funzione
giurisdizionale, tanto da opinare che esso può considerarsi esercizio
di funzione pubblica. Le dette considerazioni non vengono adeguatamente
contrastate dal tribunale di Busto Arsizio con l'obiettare che, con il
sistema vigente, nell'ipotesi di negligenza del difensore, il diritto
di difesa si risolve in un diritto al risarcimento dei danni, di
difficile attuazione; e non basta nemmeno dedurre che il sistema stesso
pone il principio dispositivo alla mercé del difensore.
Il diritto di difesa non può essere stato garantito dalla
Costituzione fino a rendere inefficaci le preclusioni che la negligenza
del difensore può provocare, data la libertà della scelta che spetta
alla parte; così come non potrebbe ritenersi che la Costituzione abbia
assicurata alla parte una difesa fino ad indulgere sulle preclusioni
che analoghe negligenze della stessa possano causare ove le spettasse
lo ius postulandi.
Quanto all'assorbimento del principio dispositivo nel potere del
difensore, la Corte rileva che quest'ultimo non può astenersi dal dar
notizia al cliente delle posizioni che egli va assumendo nel processo;
e la parte presta il suo assenso al comportamento del proprio difensore
se, avuta quella notizia, non esercita il proprio diritto di revoca.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli articoli da 82 a 87 del codice di procedura civile, sollevata dal
tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza 10 gennaio 1969, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte