Corte costituzionale

Ordinanza n. 47/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1984 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

citata

  • art. 119d.P.R. 371/1957
  • art. 53d.P.R. 371/1957
  • art. 3d.P.R. 371/1957
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi

recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati), promosso con

ordinanza emessa il 16 settembre 1982 dal pretore di Poggibonsi nel

procedimento civile vertente tra Pistolesi Massimo e Ditta F.lli

Palazzoni, iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il pretore di Poggibonsi, con ordinanza emessa il 16

settembre 1982, ha impugnato l'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n.

371 (rectius 361), per pretesa violazione degli artt. 53, primo comma,

e 3, primo comma (in quanto pone a carico dei datori di lavoro e non

dell'intera collettività, in proporzione della capacità contributiva

dei singoli membri di questa, l'onere economico derivante dalla

partecipazione dei lavoratori dipendenti a funzioni pubbliche in

occasione delle funzioni elettorali), nonché dell'art. 36, terzo

comma, della Costituzione (in quanto non prevede il diritto dei

lavoratori, chiamati a svolgere funzioni pubbliche presso gli uffici

elettorali, al recupero del riposo non goduto nel caso di coincidenza

delle operazioni elettorali con giorni di riposo settimanale);

e che nel presente giudizio nessuna delle parti si è costituita,

né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la Corte ha già dichiarato non fondata la prima

delle dedotte questioni, con sentenza n. 124 del 1982, e si è

pronunciata nel medesimo senso sulla seconda questione, con sentenza n.

40 del 1981 (per poi ritenere la manifesta infondatezza di entrambe,

con l'ordinanza n. 192 del 1983).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 36, terzo

comma, della Costituzione sollevate dal pretore di Poggibonsi con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte