Corte costituzionale

Ordinanza n. 47/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/02/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1991

dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Lamezia Terme nel procedimento penale a carico di Porchia Francesco

Maria, iscritta al n. 489 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme,

muovendo dal presupposto interpretativo che l'art. 429 del codice di

procedura penale non consenta al giudice della udienza preliminare di

dare al fatto, nel decreto che dispone il giudizio, una definizione

giuridica diversa da quella enunciata nella imputazione formulata con

la richiesta di rinvio a giudizio, ovvero modificata nel corso della

udienza preliminare, dubita della legittimità costituzionale di tale

disposizione, assumendo che essa contrasterebbe con l'art. 101,

secondo comma, della Costituzione, perché l'esercizio della funzione

giurisdizionale ne risulterebbe limitato oltre i termini della

stretta soggezione della legge;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che il giudice rimettente solleva la questione

muovendo, in punto di rilevanza, dalla premessa secondo cui il fatto

oggetto del giudizio principale, contestato come concussione (art.

317 cod. pen.) nell'imputazione formulata dal pubblico ministero, non

sarebbe a suo avviso inquadrabile in tale figura di reato perché,

alla stregua della modifica dell'art. 357 cod. pen. introdotta con la

legge 26 aprile 1990, n. 86, l'imputato (assistente medico

ospedaliero esercente le specifiche mansioni di sanitario) non

potrebbe essere qualificato come pubblico ufficiale;

che, peraltro, la medesima legge n. 86 del 1990 ha modificato,

oltre alle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico

servizio (artt. 17 e 18), anche il delitto di concussione (art. 4),

rendendolo addebitabile ai soggetti che rivestano tanto la prima che

la seconda di tali qualifiche;

che il giudice rimettente non ha chiarito né quale sia la

diversa qualificazione giuridica del fatto da lui considerata

appropriata, né se nella specie ritenga di dover escludere anche la

qualifica di incaricato di pubblico servizio;

che, non essendovi mutamento del titolo del reato qualora tale

qualificazione venga invece riconosciuta, risulta carente la

motivazione della rilevanza della questione sollevata;

che, conseguentemente, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura

penale, nella parte in cui non consente al giudice dell'udienza

preliminare di dare al fatto una definizione giuridica diversa da

quella enunciata nella imputazione formulata con la richiesta di

rinvio a giudizio, sollevata in riferimento all'art. 101, secondo

comma, della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Lamezia Terme con ordinanza del 21 maggio

1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte