Corte costituzionale

Ordinanza n. 471/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/11/2000 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 118 del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

13 ottobre 1999 dal giudice istruttore presso il tribunale di

Spoleto, nel procedimento civile La Rosa Paolo e Angelini Rota Serra

Carlo e altri, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 - prima

serie speciale - dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito, nella camera di consiglio del 27 settembre 2000, il

giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile per il risarcimento

dei danni, che, secondo la prospettazione dell'attore, sarebbero

conseguiti a una divisione effettuata in pregiudizio dell'erede, il

giudice istruttore presso il tribunale di Spoleto, in funzione di

giudice unico, disponeva una consulenza tecnica d'ufficio per la

valutazione delle caratteristiche e dello stato di conservazione di

un immobile oggetto della divisione, medio tempore ceduto a un terzo;

che il proprietario dell'immobile da valutare aveva negato

l'accesso in loco al consulente tecnico;

che in seguito a tale rifiuto il giudice aveva inutilmente

ordinato al terzo di consentire l'ispezione dell'immobile, ai sensi

dell'art. 118 del codice di procedura civile;

che, secondo quanto osserva il rimettente, allo stato dei

fatti egli dovrebbe limitarsi ad applicare ai terzi non ottemperanti,

a norma del citato art. 118, ultimo comma, una modestissima pena

pecuniaria, non superiore a lire diecimila;

che non si potrebbe, peraltro, applicare la sanzione

stabilita dall'art. 650 del codice penale, per l'operatività del

principio di specialità contenuto nell'art. 9 della legge

24 novembre 1981, n. 689, il quale renderebbe applicabile soltanto la

sanzione amministrativa contenuta nella disposizione processuale;

che il rifiuto del terzo di consentire l'ispezione

dell'immobile non era giustificato da alcuna circostanza esimente fra

quelle previste dal primo comma dell'art. 118;

che l'art. 118 del codice di procedura civile lederebbe,

pertanto, gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui

non prevede che, in caso di rifiuto del terzo a consentire

l'ispezione di cose in suo possesso, il giudice non possa disporla

coattivamente;

che, passando all'esame delle singole censure, vi sarebbe

violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione,

perché sarebbe precluso alla parte l'effettivo esercizio del diritto

di agire e di difendersi in giudizio;

che vi sarebbe, altresì, lesione dei doveri di solidarietà

sociale, stabiliti dall'art. 2 della Costituzione, consentendosi al

terzo il rifiuto, anche capriccioso, degli accertamenti istruttori

indispensabili;

che, infine, vi sarebbe contrasto con il principio di

razionalità e di pari trattamento normativo, di cui all'art. 3 della

Costituzione, considerando che può essere assoggettato a coazione il

teste renitente e non il terzo che rifiuti l'ispezione della cosa in

suo possesso;

che la questione sarebbe rilevante, perché l'accoglimento

della domanda richiede l'accertamento peritale del valore effettivo

dell'intero compendio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza;

che l'interventore eccepisce, innanzitutto, la carenza della

motivazione circa la mancata partecipazione al giudizio degli

acquirenti di parte dei beni controversi;

che, in particolare, non risulterebbe chiaro se il giudizio

abbia a oggetto il risarcimento dei danni o l'annullamento della

divisione, giacché in quest'ultimo caso il proprietario dei beni da

ispezionare sarebbe parte del giudizio;

che, inoltre, desterebbe perplessità la valutazione del

rimettente circa l'indispensabilità dell'ispezione, perché, in

ipotesi, il terzo proprietario potrebbe aver modificato l'originaria

struttura dell'immobile;

che, nel merito, la questione sarebbe infondata, non essendo

convincente il parallelismo fra gli obblighi del destinatario

dell'ordine di ispezione e quelli del testimone.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

correttamente presuppone, per espressa affermazione del rimettente,

il rifiuto di eseguire l'ordine del giudice (art. 118, primo e

secondo comma, del codice di procedura civile);

che, tuttavia, non essendo dato conoscere dall'atto di

promovimento del giudizio incidentale il contenuto dell'ordinanza

d'ispezione, l'oggetto, le ragioni poste a base di essa e le

modalità di esecuzione (art. 258 del codice di procedura civile), si

palesa una evidente carenza di motivazione in ordine alla rilevanza;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale va

dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 118 del codice di procedura

civile, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della

Costituzione, dal tribunale di Spoleto, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:471 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte